CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine agli artt. 194 e 546 cod. proc. pen. relativamente ai criteri adottati per la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato ed alla mancata valutazione degli elementi a discarico, è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che i giudici di merito, con motivazione esente dal dedotto vizio logico e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con i motivi di appello, hanno congruamente motivato in punto di responsabilità dell'imputato, facendo riferimento a puntuali e convergenti fonti probatorie, la cui congrua valorizzazione ha consentito di disattendere le dicotomie evidenziate dalla difesa (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]