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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20929/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dalla Corte di appello di Ancona il 02/10/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che siano rigettati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato inammissibile quallo di [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di peculato (capo a)- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ed h) -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), riqualificato così il fatto di cui al capo a), originariamente ricondotto al delitto di concussione.

Quanto al capo a), [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], abusando della qualità di agenti di polizia giudiziaria in servizio presso la Guardia di Finanza e dei poteri che ne derivano, dopo aver caricato sull'auto di servizio merce - borse e occhiali asseritannente recanti marchi contraffatti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - e aver fatto salire anche quest'ultimo sull'auto, si sarebbero recati in una strada isolata e si sarebbero appropriati delle borse e degli occhiali senza procedere ad alcun sequestro.

Quanto al capo h), gli imputati, nella qualità indicata, avendo per ragioni del loro ufficio la disponibilità di beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - borse, cinture ed altro- sequestrati presso lo chalet Kinghino, senza che di detto atto fosse stato redatto verbale - se ne appropriavano.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione.

La Corte si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado e a fornire risposte parcellizzate ai motivi di appello, senza fornire una visione argomentativa complessiva e "d'insieme delle vicende riportate nei singoli capi di imputazione" (così il ricorso) e senza nemmeno tenere conto che la stessa Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame sul presupposto della necessità di una più puntale e rigorosa valutazione delle dichiarazioni delle persone offese.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., e vizio di motivazione; il tema attiene al mancato accoglimento della istanza di rinvio - per contestuale impegno professionale del difensore - dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui, in sede di incidente probatorio - la cui ammissibilità era stata peraltro contestata- furono ascoltati i cittadini senegalesi "denuncianti".

L' incidente probatorio fu disposto il 16.12.2014 e l'istanza di rinvio fu presentata il successivo 17 dicembre; nell'occasione, constatando come la richiesta non fosse stata presa in considerazione, il difensore depositò il successivo 18.12.2014 anche una memoria volta a dimostrare la rilevanza del legittimo impedimento ed allegando le dichiarazioni dell'imputato, che, pur essendo agli arresti domiciliari, acconsentiva al rinvio. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe tuttavia rigettato l'istanza, nominato un difensore d'ufficio - che, si assume, non fu in grado di fare alcunchè- e celebrato l'udienza.

Alla successiva udienza del 14.1.2015, in cui l'incidente probatorio fu completato, fu eccepita la nullità della precedente udienza e analoga eccezione fu reiterata in dibattimento; in tale contesto fu formulato il motivo di appello in cui si fece rilevare anche la insussistenza dei presupposti per procedere ad incidente probatorio, in quanto i dichiaranti erano soggetti da tempo stabilmente residenti sul territorio.

Secondo la Corte di appello, il Giudice per le indagini preliminari aveva operato una corretta valutazione con cui era stato evidenziato come il diverso impegno professionale, in ragione del quale si chiedeva il rinvio dell'udienza, riguardasse un procedimento con imputato libero e che, dunque, il difensore avrebbe potuto chiedere il rinvio di "quel" processo; secondo il ricorrente si tratterebbe invece di una motivazione viziata perché non si sarebbe tenuto conto delle allegazioni difensive con cui si era rappresentato che: a) l'altro processo "veniva" già da rinvio, e in quella udienza era prevista l'ultimazione dell'attività istruttoria e la discussione; b) il Pubblico Ministero e la parte civile nel diverso procedimento si erano opposti al rinvio; c) l'imputato, quanto al presente processo, aveva dato il consenso, non vi erano termini di custodia cautelare di imminente scadenza e che l'incidente probatorio era già stato programmato su due udienze, circostanza, questa, che evidenziava come non vi fosse una particolare urgenza.

Si aggiunge che la sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui la Corte ha ritenuto intempestiva la richiesta per essere stata presentata il 18.12., cioè il giorno prima della udienza, atteso che, come detto, in quella data fu invece presentata la memoria ma non la richiesta di rinvio.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per disporre l'incidente probatorio.

Si assume che, al momento dell'ammissione, non fosse configurabile il requisito di cui all'art. 392, lett. a), cod. proc. pen., attesa l'inesistenza del rischio di dispersione della prova per le ragioni già indicate; a differenza degli assunti del Pubblico ministero, l'attività illecita dei soggetti (venditori di prodotti contraffatti) non era affatto stagionale, al punto che gli stessi facevamo parte di "una banda".

La Corte avrebbe rigettato il motivo sul presupposto che "la inutilizzabilità sarebbe basata su una nullità non tassativamente prevista"; la tesi difensiva è che i Giudici avrebbero dovuto dichiarare la inutilizzabilità e/o nullità degli atti dell'incidente probatorio per inesistenza del pericolo di impossibilità di ripetizione dell'atto.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; assume l'imputato che i Giudici non avrebbero considerato gli elementi, emersi nel corso del dibattimento, comprovanti la esistenza di un complotto ritorsivo dei venditori ambulanti senegalesi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a causa dell'attività compiuta da questi nel corso di operazioni contro la contraffazione.

La Corte, a fronte di specifici motivi di appello, si sarebbe limitata a fare riferimento alla sentenza di primo grado e ad affermare che il complotto non sarebbe stato provato per: a) non essersi costituiti parte civile i cittadini senegalesi; b) non avere il ricorrente subito minacce.

Sul punto vi è una significativa parte del motivo di ricorso volta a comprovare che [OSCURATO:PERSONA] invece avesse subito minacce e che il procedimento in esame avrebbe avuto origine sulla base delle cumulative solo apparentemente "spontanee" denunce di alcuni cittadini senegalesi il 31.7.2014, dopo un sequestro compiuto il 4.7.2014.

La Corte, ove avesse ritenuto insufficienti a provare le minacce subite dall'imputato una serie di elementi probatori acquisiti, ben avrebbe potuto rinnovare l'istruttoria come pure era stato richiesto (si fa riferimento, in particolare, alle dichiarazioni del luogotentente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e della teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di essere stata avvicinata sulla spiaggia da alcuni senegalesi che le avevano detto di avere fatto una makumba a un finanziere di nome Luciano e che presto si sarebbero vendicati nei confronti di questi).

2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, anche processuale, quanto al giudizio di responsabilità.

Il tema attiene, quanto al capo h), alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], alias Giacomino, rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza, durante in controllo, confiscato l'autovettura.

Si tratta di un episodio non riferito da Giacomino al quale l'imputato, per le ragioni connesse al mancato accoglimento della richiesta di rinvio, non potè di fatto fare domande.

Si aggiunge, sempre in relazione al capo h), che il 29.8.2013 era stata svolta una regolare operazione dalle forze dell'ordine allo chalet Balady - che, si assume, costituiva la base di ritrovo ed operativa dei soggetti senegalesi venditori ambulanti- e che nell'occasione erano stati i cittadini senegalesi ad aggredire le forze dell'ordine (testimonianza finanziere Vecchio - che, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto parte della pattuglia che fu protagonista di quegli accadimenti - e della barista Desous), La motivazione sarebbe viziata e vi è una parte del ricorso che spiega le ragioni di tale non adeguata valutazione dell k dichiarazioni rese da "Giacomino"; così come sarebbe viziata la sentenza nella parte in cui è stata attribuita attendibilità alle dichiarazioni a carico rese dai testi Marchionni e Amadia, cioè dei proprietari dello chalet che in realtà, si evidenzia, avevano "rapporti di fiancheggiamento con il venditore ambulante".

Né, si aggiunge, vi sarebbe la prova dell'asportazione dall'interno dello chalet del borsone con all'interno le borse, le cinture e le altre cose.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo a).

Il tema attiene alla valutazione delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, secondo i Giudici di merito, avrebbero riscontrato quelle rese dal denunciate [OSCURATO:PERSONA]; non vi sarebbe prova che il soggetto di cui i due testi hanno parlato sarebbe proprio [OSCURATO:PERSONA] (anche in questo caso il motivo di ricorso è articolato attraverso una lunga analisi di una serie di elementi volti a dimostrare il vizio di motivazione).

Il tema, come si dirà, attiene anche alla autovettura che gli imputati avevano in dotazione nel giorno in cui i fatti si verificarono.

2.7. Con il settimo motivo si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'ad 323 bis cod. pen. 3.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo strutturato in più questioni con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo a).

Si afferma che: a) la sentenza sarebbe viziata per non essersi la Corte adeguatamente soffermata - ignorando i plurimi elementi probatori acquisiti- sul tema del veicolo utilizzato dagli imputati nella giornata del 9.6.2014.

Si sostiene che: 1) la pattuglia composta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata incaricata di svolgere il turno di servizio dalle ore 14 alle 20 con un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] senza i colori di istituto; 2) prima di cominciare il servizio, [OSCURATO:PERSONA] si era accorto che l'auto in questione non era materialmente presente in sede perché utilizzata da altri colleghi; 3) proprio ciò indusse gli imputati a far uso di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], dotata di colori istituzionali; 4) al momento in cui i fatti si verificarono gli imputati dunque non avevamo un'auto senza colori di istituto; 5) l'[OSCURATO:PERSONA] grigia era stata utilizzata da un'altra pattuglia.

Sulla base di tale elementi si sostiene che dunque i testimoni dei fatti, che hanno invece riferito di aver visto un alfa Grigia senza colori di istituto, non possono aver fatto riferimento agli imputati; in tal senso si fa riferimento non tanto alla persona denunciante, ma ai teste oculari [OSCURATO:PERSONA] - cioè colui che avrebbe riscontrato le dichiarazioni della persona offesa- il quale avrebbe riferito "con una certa sicurezza" di aver visto nell'occasione un'[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].

Si aggiunge che detto elemento di prova avrebbe una portata disarticolante dell'intera ricostruzione fattuale e che, rispetto alla prospettazione accusatorie, le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. dal denunciante non sarebbero riscontrate individualmente.

Né tali elementi, si aggiunge, possono essere superati per il fatto che la persona offesa avrebbe riconosciuto l'imputato - in foto e non durante l'incidente probatorio- come colui che gli sottrasse la merce, atteso che la persona offesa potrebbe aver riconosciuto l'imputato per averlo visto in passato; si evidenzia come la stessa persona offesa avesse riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] durante l'incidente probatorio ma non in sede di individuazione fotografica.b) la Corte non avrebbe inoltre considerato, nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il grave astio ed il sentimento di inimicizia che il dichiarante aveva con i militari e, in particolare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e neppure altre contraddizioni (si fa riferimento alla parte del racconto della persona offesa relativo alla fuga tentata).

4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando molteplici motivi.

4.1. Con il primo, si deduce violazione di legge e omessa motivazione quanto alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in ordine alla richiesta di acquisizione di documentazione, la cui esistenza sarebbe emersa dopo la presentazione dell'appello; si fa riferimento: a) alla registrazione di una telefonata - avente ad oggetto l'inizio del servizio da parte degli imputati il 29.8.2013 - ed ascolto radio della centrale operativa; si tratterebbe di un elemento che, se posto in connessione con la dichiarazione del teste Desogus, porterebbe ad escludere che la pattuglia composta anche dal ricorrente potesse trovarsi alle 7/7,30 presso i luoghi in cui accaddero i fatti; b) al verbale di sequestro del 29.8.2012 che avrebbe evidenziato la contraddizione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che, in un primo momento, aveva indicato la data del 23-24 agosto come quella in cui i fatti si verificarono.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni cle4- Scaloni; il tema attiene alla attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cioè di "Gelsomino", il soggetto denunciante, il quale avrebbe riferito di una sua richiesta di restituzione di chiavi dopo l'asportazione della merce da parte dei finanziAri; detta richiesta sarebbe stata compiuta, tramite un suo connazionale, al M.[OSCURATO:PERSONA], che tuttavia, si argomenta, avrebbe confermato la richiesta ma non l'interessamento di una terza persona; si aggiunge che la circostanza riferita dal denunciante farebbe in realtà riferimento ad un episodio accaduto anni prima e, dunque, le dichiarazioni di Scaloni non potrebbero essere considerate "riscontro" a quelle di "Gelsomino".

4.3. Con il terzo ed i successivi motivi si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione dei testi [OSCURATO:PERSONA], Marchionni, Amadio, Santoni, Scaloni i [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso è strutturato attraverso un' accurata analisi delle risultanze probatorie e del cattivo uso di esse che la Corte avrebbe fatto.

5. Sono state trasmesse memorie nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si riprendono e si sviluppano gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorsoi [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, nei limiti di cui si dirà, quanto al capo a); è invece infondato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo h).

2. In via preliminare è necessario esaminare i primi tre motivi di ricorso presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che attengono a questioni processuali Si tratta di motivi nel complesso infondati.

2.1. È inammissibile il primo motivo di ricorso.

La Corte di appello, dopo aver descritto i motivi di impugnazione, ha, da una parte, richiamato la sentenza di primo grado quanto alla ricostruzione dei fatti e, più in generale, in relazione ai punti non impugnati, e, dall'altra, fornito risposte specifiche, senza tecnica argomentativa di supporto, alle singole e molteplici questioni ad essa devolute.

La Corte non ha riportato e riprodotto la narrazione e la ricostruzione compiuta dal Tribunale, e tuttavia ha obiettivamente fornito risposte il cui senso, la cui portata, la cui completezza si colgono, seppur con una operazione non immediata, comparando la motivazione della sentenza impugnata con quella di primo grado e con il motivo di appello.

La Corte di cassazione ha da tempo spiegato come sia possibile che la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/0/2019, E, Rv. 277218; Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

In tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua genericità e la sua manifesta infondatezza nel pretendere di fare derivare una generale strutturale nullità dell'intera sentenza ovvero un indistinto e diffusivo vizio motivazionale per ragioni obiettivamente non esplicitate ma essenzialmente legate alla tecnica redazionale con cui la Corte ha sviluppato il suo ragionamento.

2.2. È invece infondato il secondo motivo di ricorso.

Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4009 del 18/12/2014- dep. 2015- Torchio, Rv. 22912) Si è aggiunto che nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109).

Come chiarito dalle Sezioni Unite, la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sè un legittimo impedimento, atteso che, così opinando, si rimetterebbe all'arbitrio del difensore la decisione in merito a quale dei due procedimenti privilegiare.

Il rinvio per concomitante impegno professionale del patrono non costituisce cioè un fatto rimesso alla mera "scelta" del difensore, alle individuali - e incontrollabili - strategie difensive, ma consegue alla prova di una condizione "obiettiva" (come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto "compromessa" da un concomitante e (in quel momento) "prevalente" impegno difensivo.

Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello, il Giudice per le indagini preliminari effettuò una comparazione tra i due procedimenti evidenziando come, a differenza del presente processo, il diverso processo riguardasse un imputato libero; dunque un procedimento, quello che si chiedeva di rinviare, per il quale, al di là della dichiarazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], vi era una obiettiva esigenza di celerità derivante dallo stato detentivo dell'imputato.Peraltro dall'esame dell'istanza di rinvio presentata dal difensore emerge come non fosse affatto chiarito: a) perché l'avv.ssa Palma non potesse essere sostituita da suoi collaboratori all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel presente processo; b) quale fosse il tipo di impegno che i collaboratori del difensore istante dovessero assolvere negli altri processi; c) quale fosse, in particolare, l'attività processuale programmata per il giorno 19.12.2014 in detti processi e perché detta attività dovesse necessariamente essere svolta personalmente dai collaboratori dell'avv.ssa Palma (dalla documentazione allegata alla istanza di rinvio emerge come i collaboratori dell'avvocatessa fossero impegnati in due processi per i quali era prevista la celebrazione della prima udienza e che avevano ad oggetto rispettivamente il reato di furto e di truffa attribuiti ad imputati in stato di libertà).

Né in tale contesto può assumere rilievo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], pur "aderendo" alla richiesta di rinvio presentata dal suo difensore, chiese espressamente di voler essere "difeso solo da lei" cioè dall'avv.ssa Palma.

Per giustificare il rinvio del processo, il coevo impegno del difensore postula, come detto, l'assoluta impossibilità a comparire; sebbene rientri nella fisiologia del rapporto fiduciario legale - cliente e nelle regole di deontologia professionale che il difensore tenga conto delle richieste e delle esigenze dell'assistito, la nomina di un sostituito processuale, giusta l'inequivoco dato testuale dell'art. 102 cod. proc. pen., compete al patrono e non al patrocinato, di tal che l'impossibilità di provvedere a detta nomina non può nemmeno discendere dalla mera manifestazione di volontà di quest'ultimo (in tal senso, in modo condivisibile, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 in cui la Corte ha escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti).

Ne discende che: a) la richiesta di rinvio fu legittimamente rigettata dal Giudice per le indagini preliminari; b) tutte le questioni sollevate dal ricorrente relative alla nullità degli atti assunti nel corso di quella udienza, alla violazione dei diritti difensivi, alla utilizzabilità delle prove assunte sono infondate.

2.3. E' inammissibile, perché manifestamente infondato, il terzo motivo di ricorso.

La Corte di cassazione in molteplici occasiond ha spiegato che tutti i provvedimenti ft che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. (Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmieri, Rv. 27171; Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv. 260590 in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avente ad oggetto la ritualità dell'ordinanza con cui il GIP aveva ammesso l'incidente probatorio).3.

È infondato il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] della imputazione e il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Il tema, su cui a lungo si sono soffermati i difensori, attiene alla esistenza di un motivo inquinante che avrebbe indotto i cittadini senegalesi, che esercitavano l'attività di venditori ambulanti, ad accusare gli imputati; detto motivo sarebbe consistito in una volontà ritorsiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva in passato compiuto operazioni di polizia e sequestri di merci contraffatte nei riguardi di quegli stessi soggetti, i quali, nell'ambito di una generalizzata collusione ritorsiva, avrebbe poi reso dichiarazioni accusatorie false.

Nella ricostruzione compiuta dai Giudici di merito, tale interesse inquinante è stato escluso perchè: a) i soggetti che hanno accusato gli imputati avrebbero reso dichiarazioni accusatorie solo a seguito di identificazione da parte degli inquirenti e non per effetto di denunce generalizzate e previamente concordate; b) detti soggetti non sarebbero stati destinatari di atti di polizia ovvero gravati da precedenti penali; c) al di là di generici riferimenti, non vi sarebbero elementi concreti da cui inferire che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato già in passato minacciato dai cittadini senegalesi per l'attività da lui svolta.

Sotto altro profilo, secondo i Giudici di merito, l'attendibilità soggettiva e oggettiva del dichiarato avrebbe ricevuto una serie di riscontri obiettivi in numerosi ulteriori elementi di prova derivanti da altre dichiarazioni, documenti, captazioni.

Quanto al primo profilo, è senz'altro possibile che i cittadini senegalesi possano essere stati animati da sentimenti negativi nei riguardi di chi in qualche modo aveva ostacolato la loro attività, e tuttavia, diversamente dagli assunti difensivi, ciò non prova affatto né la collusione in danno degli imputati, né, soprattutto, la falsità del dichiarato.

L'esistenza di un rancore, di un sentimento ostile, di un proposito di vendetta, lungi dal condurre sempre a riferire cose false, può costituire la causale per riferire cose vere che, senza quel sentimento ostile, non sarebbero dichiarate.

Ciò che non è chiaro nella ricostruzione difensiva è perché, se le accuse fossero state preordinatamente false, gli imputati siano stati accusati solo dei due episodi per cui si procede.

Se cioè i cittadini senegalesi fossero stati mossi da un generale interesse inquinante e ritorsivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], verosimilmente diverso sarebbe stato il loro comportamento; se vi fosse stata una preordinata collusione in danno dell'imputato i dichiaranti non avrebbero avuto remore ad accusare [OSCURATO:PERSONA] anche di altri fatti e, soprattutto, a rendere dichiarazioni mendaci ma prive di riferimenti concreti facilmente smentibili.

Ciò è stato escluso dai Giudici di merito con motivazioni non manifestamente illogiche.

È noto che ove, come nel caso di specie, le dichiarazioni accusatorie siano plurime e venga prospettato il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se la stessa non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo egli procedere, pertanto, con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (Sez. 6, n. 4157 del 19/10/2012, C., Rv. 254392; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291).

Nel caso di specie, nulla di concreto è stato portato alla cognizione dei Giudici di merito in ordine alla esistenza di una collusione calunniosa; anche il tema delle minacce di cui sarebbe stato vittima [OSCURATO:PERSONA] non assume decisivo rilievo e non destabilizza il ragionamento compiuto dai Giudici di merito.

Si tratta di un tema probatorio rimasto ad un livello potenziale ed astratto.

È possibile che i cittadini senegalesi possano in qualche occasione avere manifestato sentimenti ostili nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ma questo non prova né la collusione in danno- perché quei sentimenti ostili potrebbero avere avuto origine in comportamenti illegittimi, in abusi, in fatti sovrapponibili a quelli per cui si procede- e neppure la falsità del dichiarato.

Né è irrilevante, come puntualmente osservato dai Giudici di merito, che di tali diffuse minacce, dei plurimi episodi di minaccia di cui [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato vittima, non via sia nessuna denuncia, nessuna relazione di P servizio, nessun rapporto documentativo; né, ancora, è viziato il ragionamento dei Giudici nella parte in cui si è ritenuta non decisiva la testimonianza della teste [OSCURATO:PERSONA], che informò [OSCURATO:PERSONA] di essere stata avvicinata sulla spiaggia ti-l-rfrafè da alcuni senegalesi che le avevano detto di avere fatto una "makumba" a un finanziere di nome Luciano e che si sarebbero vendicati"; secondo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata la sentenza nella parte in cui si è ritenuto che questi non abbia mai denunciato alcunchè, atteso che, invece, proprio nell'occasione, a seguito di un messaggio su Facebook ricevuto dalla Eusebi, l'imputato sporse denuncia contro ignoti.

Si tratta di un argomento che prova troppo.

Due considerazioni si impongono.

La prima, correttamente sottolineata dai Giudici di merito, è che, pur volendo ritenere attendibile la Esusebi, non vi è nessun elemento di prova che consenta di affermare che quei cittadini senegalesi che, per oscure ragioni, sentirono di esplicitare a quella donna il loro sentimento di vendetta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] siano identificabili proprio con i soggetti che poi hanno denunciato l'imputato per i fatti per cui si procede.

La seconda considerazione attiene al comportamento in concreto tenuto dall'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che non esitò a sporgere denuncia contro ignoti per un fatto così genericamente rappresentato da una donna che evidentemente conosceva, è lo stesso soggetto che, invece, secondo gli assunti difensivi, pur avendo subito reiteratamente minacce dirette ed esplicite da soggetti immediatamente identificabili, non ha mai denunciato alcunchè.

Si tratta di un elemento di evidente asimmetria comportamentale che inficia la capacità dimostrativa degli assunti difensivi e che dunque rafforza la tenuta del ragionamento probatorio dei Giudici di merito che correttamente hanno attribuito una limitatissima valenza al tema delle minacce subite dall'imputato da parte dei cittadini senegalesi.

4. E' invece fondato il sesto motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto si dirà, il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base del quadro di riferimento descritto, si pone il tema dei riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. 4.1.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che l'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità o in reità necessita, affinchè la stessa possa assurgere al rango di prova idonea a giustificare un'affermazione di responsabilità, di «convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato" (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090; Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012m, Aquilina, Rv. 255143).

Si è precisato, quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, che la genericità dell'espressione «altri elementi di prova», utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., legittima l'interpretazione secondo cui, nella materia in esame, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (così Sez.

U, Aquilina).

Il c.d. riscontro logico deve essere legato da un criterio di pertinenza rispetto al fatto da provare, deve essere tale cioè da confermarlo e non può consistere in un elemento che si limiti ad incrementare, in termini generali ed astrattamente evocativi, la plausibilità dell'ipotesi accusatoria e la riferibilità soggettiva del fatto reato all'imputato.

È consolidata l'affermazione secondo cui non si richiede che il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria", sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente.

L'unico dato certo, evincibile da una corretta interpretazione della previsione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni siano caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza dall'esterno - rispetto alle dichiarazioni medesime; ciò che è necessario scongiurare è il rischio di una "verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità" (Sez.

U, Aquilina) Si esclude altresì, in assenza di qualsiasi indicazione normativa in senso contrario, che i riscontri debbano essere necessariamente di natura diversa rispetto alla categoria probatoria considerata.

Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato ([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 45733 del 2018, citata; Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2001, Chiofalo e altri, Rv. 219889).

Ciò che tuttavia è ineludibile è che gli elementi di riscontro confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata (S.U., Aquilina, ma anche Sez. 6, n. 45733 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P., Rv. 274151; Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, rv. 260936; Sez. 3, n. 3255/10 del 10/12/2009, Rv. 245867; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv. 239744; Sez. 1, n. 1263/07 del 20/10/2006, Rv. 235800; Sez. 6, n. 6221/06 del 20/04/2005, Rv. 233085).

4.2. In tale contesto, quanto al capo a), l'intero impianto accusatorio è fondato su un assunto costitutivo e cioè che le dichiarazioni accusatorie rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], cioè della persona nei confronti la condotta fu compiuta, sarebbero riscontrate da ulteriori dichiarazioni, alcune delle quali provenienti da soggetti del tutto terzi rispetto ai fatti di causa, e da documenti dimostrativi del coinvolgimento nel fatto degli imputati.

Si è fatto riferimento: a) alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di avere visto "Luciano ed un altro finanziere che facevano salire in auto il suo connazionale [OSCURATO:PERSONA]" verso "le cinque o le sei di pomeriggio" e che "si trattava di un [OSCURATO:PERSONA] grigia della Guardia di finanza" e di aver appreso anche successivamente, sempre nel corso di quel pomeriggio, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] quanto fosse accaduto (pag. 5 sentenza del Tribunale); b) alle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la prima, barista di un bar posto in prossimità dei luoghi in cui i fatti si verificarono, ha riferito di aver visto entrare "nel locale in un giorno del precedente mese di giugno, un senegalese a lei noto con il soprannome Bai" che gli raccontò quanto accadutogli poco prima; il secondo, un poliziotto in servizio presso la polizia postale di Ancona ed anch'egli presente all'interno del bar in questione, ha riferito di aver visto quel giorno il ragazzo a lui noto come "Bar, il quale gli riferì l'accaduto.Dalla sentenza impugnata e da quella del Tribunale emerge inoltre che [OSCURATO:PERSONA] nulla ha riferito in ordine alla identificazione dei militari che si erano resi protagonisti della condotta e che lo stesso Servodio, dopo aver fatto riferimento al fatto che Bai raccontò che uno degli autori dell'accaduto era un poliziotto a lui noto con il nome di Luciano, ha descritto una circostanza precisa e cioè che i finanzieri nell'occasione avevano un'autovettura Alfa "civetta" (cfr. sentenza di primo grado pag. 6).

Tale indicazione, secondo la ricostruzione accusatoria, costituirebbe un indubbio riscontro individualizzante soprattutto per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che sul piano documentale- cioè dall'ordine di servizio predisposto per il giorno 9.6.2014 - sarebbe stato accertato che proprio quel giorno gli odierni imputati fossero effettivamente "usciti per i controlli con la Alfa di servizio della Guardia di Finanza" (pag. 6).

Il riscontro individualizzante alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è costituito da una circostanza specifica e cioè che i soggetti che - direttamente o indirettamente - furono testimoni del fatto avevano appreso/videro un'[OSCURATO:PERSONA] "grigia" "civetta", cioè un'autovettura della Guardia di Finanza che, secondo l'ordine di servizio di quel giorno, era stata effettivamente assegnata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ciò "lega" [OSCURATO:PERSONA] al fatto reato.

Si tratta di un elemento indiziario di indubbio rilievo, la cui certezza è stata tuttavia oggetto di serrata critica da parte dei difensori.

Dalla documentazione allegata al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] emerge infatti che: a) nel pomeriggio del 9.6.2014, cioè quando i fatti per cui si procede si sarebbero verificati, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prestarono servizio facendo uso non dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] priva di colori di ordinanza a loro assegnata con l'ordine di servizio, ma di una [OSCURATO:PERSONA] con scritte istituzionali (cfr. nota del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] a firma del Tenente colonnello Tarantini); b) quello stesso giorno l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 156 fu utilizzata da altri due finanzieri. 4 Assumono i Giudici di merito che tali elementi a discarico non sarebbero dimostrativi di alcunchè, atteso che, da una parte, i "fogli" prodotti dalla difesa "apparentemente contrastanti con il foglio di servizio" non sarebbero stati sottoscritti "o avallati da nessun Ufficiale" e dunque "non potevano sconfessare" la valenza probatorio del foglio di servizio" e, dall'altra, che, comunque, si tratterebbe di una circostanza non decisiva se raffrontata con l'intero compendio accusatorio (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado; pag. 24 sentenza appello).

Si tratta di una valutazione obiettivamente errata.

Quanto al primo dei due argomenti, diversamente dagli assunti della Corte di appello, la circostanza a discarico è attestata da una atto chiaramente riferibile alla Guardia di Finanza.

Quanto al secondo assunto, non è chiaro nel ragionamento dei Giudici di merito e, soprattutto, della Corte di appello perché sarebbe irrilevante la circostanza che i due imputati quel giorno avrebbero fatto uso di un'auto diversa rispetto a quella a cui i testimoni hanno fatto riferimento, tenuto peraltro conto, da una parte, che proprio detto elemento costituisce, quanto meno per [OSCURATO:PERSONA], riscontro individualizzante alla dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, che [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato dalla difesa, è stato effettivamente riconosciuto in foto da [OSCURATO:PERSONA] ma non è stato mai indicato espressamente da questi nel corso dell'indidente probatorio, in cui pure l'imputato era presente.

L'attribuzione del fatto reato per cui si procede all'imputato [OSCURATO:PERSONA] è connessa con il tema dell'autovettura, perché ciò costituisce riscontro individualizzante rispetto alla chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò che non è stato chiarito è: a) cosa sia davvero accaduto quel giorno; b) chi abbia avuto la disponibilità dell'autovettura a cui la piattaforma accusatoria fa riferimento; c) cosa abbiano fatto i soggetti diversi dagli imputati che, nella prospettiva difensiva, avevano la disponibilità di quell'[OSCURATO:PERSONA]; d) perché, ipotizzando che l'indicazione di quell'auto sia davvero errata, i testimoni d'accusa abbiano tutti commesso lo stesso errore; e) se e perchè si dubita della veridicità della documentazione a discarico.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio quanto al capo A); la Corte di appello, sulla base delle considerazioni esposte, verificherà se ed in che termini sia possibile formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati.

5. A diverse conclusioni deve giungersi quanto al capo H), per il quale possono essere valutati congiuntamente i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo) e [OSCURATO:PERSONA].

5.1. I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti e spiegato perché: a) deve considerarsi attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], detto "Gelsomino"; b) non abbia capacità dimostrativa adeguata la tesi difensiva secondo cui, anche in questo caso, le accuse agli imputati sarebbero state "costruite" artatamente per ritorsione (sul punto valgono le stesse considerazioni già in precedenza espresse); c) non siano decisive le discrasie attribuite a Giacomino relative alla data in cui i fatti si sarebbero verificati, alle modalità con cui gli accadimenti si verificarono (es. le modalità con Gelsomino tornò a casa; teste Santoni); d) non sussiste incompatibilità tra il racconto dei testi a carico e l'ora in cui i finanzieri intervennero prima al Kinghino e poi al Baladi (deposizione teste Degosus a cui era stata connessa una richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale- ritenuta implicitamente non accoglibile dalla Corte - relativa, tra l'altro, all'acquisizione della registrazione della comunicazione di inizio servizio da parte della pattuglia composta dagli imputati).

Si è altresì spiegato in modo non manifestamente illogico perché non assuma decisiva valenza la circostanza che Giacomino abbia non riferito di un episodio precedente ai fatti di causa, intercorso con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in cui i finanzieri procedettero alla 3 confisca della autovettura del dichiarante, trattandosi di un episodio sul quale nulla era stato chiesto.

5.2. In realtà, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi (es. deposizione Marchionni in ordine al numero di militari, all'uso dei manganelli, l'essere i finanzieri andati o meno "a colpo sicuro" "a trovare il borsone") il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).

Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova della singola conversazione intercettata.

I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

5.3. Le dichiarazioni di "Gelsomino" sono state obiettivamente riscontrate in modo individualizzante da più testimoni.

Il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere fatto da mediatore per il recupero del marsupio - portato via dai finanzieri - della persona offesa attraverso il militare Scaloni e questi (che pure non ha riferito del contatto con [OSCURATO:PERSONA] e che solo in dibattimento ha fatto riferimento alla circostanza che l'episodio dell'incontro con Giacomino sarebbe avvenuto per i fatti del Baladi e non del Kinghino) ha nondimeno dichiarato di essere stato effettivamente contattato da Gelsomino per il recupero delle chiavi che gli erano state portate via e di aver parlato "al 90%" con [OSCURATO:PERSONA], in tal modo riscontrando, diversamente dagli assunti difensivi, quanto riferito da Gelsomino sia sul piano oggettivo, cioè sul fatto che effettivamente i finanzieri avevano portato via oggetti, sia sul piano individualizzante.

Sulle ragioni per cui Scaloni, che pure in dibattimento non è stato certo ostile agli imputati, avrebbe dovuto colludere in danno dei collegi per favorire i cittadini senegalesi, i ricorso sono silenti.Si tratta di un riscontro individualizzante atteso che Giacomino aveva riferito di avere recuperato le proprie chiavi, attraverso la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] e di Scaloni, da [OSCURATO:PERSONA].

Non diversamente, al di là dei numerosi argomenti relativi a singoli frammenti fattuali, i ricorsi sono silenti sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè i titolari della struttura Kinghino, a confermare gli accadimenti di quel giorno sul piano oggettivo e soggettivo, accusando i finanzieri.

Sulle ragioni per cui due persone che lavoravano in quella struttura, e che non avevano certo interesse ed inimicarsi i finanzieri, avrebbero dovuto accusare ingiustamente i militari per dare "copertura" ad una storia inventata da alcuni cittadini senegalesi, "assetati" di vendetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è obiettivamente poco chiaro e poco verosimile.

Né possono esservi dubbi sul fatto che i testi abbiano fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte spiegato che l'imputato fu riconosciuto con certezza sin dall'inizio dalla teste Amodio e con maggiore precisione in dibattimento anche da Marchionni.

In tale contesto si pone la deposizione del finanziere Vecchio, molto valorizzata in chiave difensiva, il quale aveva riferito di una operazione compiuta solo alla struttura Baladi, con ciò escludendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero essersi recati al Kinghino, cioè dove i fatti per cui si procede si sarebbero verificati.

Sul tema, la Corte di appello, ritenendo inattendibile il teste aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.

È stata prodotta la sentenza con cui il Tribunale di Fermo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di depistaggio per ragioni esclusivamente processuali, avendo il Tribunale ritenuto non utilizzabili, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc.pen., le dichiarazioni rese dallo stesso Vecchio nel presente processo al fine della prova della sua colpevolezza.

Dunque, al di là della correttezza giuridica del ragionamento del Tribunale, nessun accertamento è stato compiuto al fine di dimostrare che il teste abbia riferito nel corso del processo in esame il vero, smentendo dunque i molteplici testi di accusa di cui si è detto.

6. Né dubbi possono sussistere in ordine alla qualificazione dei fatti; i militari in un dato momento ebbero la disponibilità per ragioni d'ufficio di cose altrui e se appropriano senza procedere alla documentazione della attività svolta.

Per effetto dell'annullamento della sentenza quanto al capo a) è assorbito il settimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello, in sede di rinvio, procederà a formulare un nuovo giudizio in ordine al riconoscimento delle invocate circostanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dalla Corte di appello di Ancona il 02/10/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che siano rigettati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato inammissibile quallo di [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di peculato (capo a)- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ed h) -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), riqualificato così il fatto di cui al capo a), originariamente ricondotto al delitto di concussione. Quanto al capo a), [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], abusando della qualità di agenti di polizia giudiziaria in servizio presso la Guardia di Finanza e dei poteri che ne derivano, dopo aver caricato sull'auto di servizio merce - borse e occhiali asseritannente recanti marchi contraffatti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - e aver fatto salire anche quest'ultimo sull'auto, si sarebbero recati in una strada isolata e si sarebbero appropriati delle borse e degli occhiali senza procedere ad alcun sequestro. Quanto al capo h), gli imputati, nella qualità indicata, avendo per ragioni del loro ufficio la disponibilità di beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - borse, cinture ed altro- sequestrati presso lo chalet Kinghino, senza che di detto atto fosse stato redatto verbale - se ne appropriavano. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione. La Corte si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado e a fornire risposte parcellizzate ai motivi di appello, senza fornire una visione argomentativa complessiva e "d'insieme delle vicende riportate nei singoli capi di imputazione" (così il ricorso) e senza nemmeno tenere conto che la stessa Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame sul presupposto della necessità di una più puntale e rigorosa valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., e vizio di motivazione; il tema attiene al mancato accoglimento della istanza di rinvio - per contestuale impegno professionale del difensore - dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui, in sede di incidente probatorio - la cui ammissibilità era stata peraltro contestata- furono ascoltati i cittadini senegalesi "denuncianti". L' incidente probatorio fu disposto il 16.12.2014 e l'istanza di rinvio fu presentata il successivo 17 dicembre; nell'occasione, constatando come la richiesta non fosse stata presa in considerazione, il difensore depositò il successivo 18.12.2014 anche una memoria volta a dimostrare la rilevanza del legittimo impedimento ed allegando le dichiarazioni dell'imputato, che, pur essendo agli arresti domiciliari, acconsentiva al rinvio. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe tuttavia rigettato l'istanza, nominato un difensore d'ufficio - che, si assume, non fu in grado di fare alcunchè- e celebrato l'udienza. Alla successiva udienza del 14.1.2015, in cui l'incidente probatorio fu completato, fu eccepita la nullità della precedente udienza e analoga eccezione fu reiterata in dibattimento; in tale contesto fu formulato il motivo di appello in cui si fece rilevare anche la insussistenza dei presupposti per procedere ad incidente probatorio, in quanto i dichiaranti erano soggetti da tempo stabilmente residenti sul territorio. Secondo la Corte di appello, il Giudice per le indagini preliminari aveva operato una corretta valutazione con cui era stato evidenziato come il diverso impegno professionale, in ragione del quale si chiedeva il rinvio dell'udienza, riguardasse un procedimento con imputato libero e che, dunque, il difensore avrebbe potuto chiedere il rinvio di "quel" processo; secondo il ricorrente si tratterebbe invece di una motivazione viziata perché non si sarebbe tenuto conto delle allegazioni difensive con cui si era rappresentato che: a) l'altro processo "veniva" già da rinvio, e in quella udienza era prevista l'ultimazione dell'attività istruttoria e la discussione; b) il Pubblico Ministero e la parte civile nel diverso procedimento si erano opposti al rinvio; c) l'imputato, quanto al presente processo, aveva dato il consenso, non vi erano termini di custodia cautelare di imminente scadenza e che l'incidente probatorio era già stato programmato su due udienze, circostanza, questa, che evidenziava come non vi fosse una particolare urgenza. Si aggiunge che la sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui la Corte ha ritenuto intempestiva la richiesta per essere stata presentata il 18.12., cioè il giorno prima della udienza, atteso che, come detto, in quella data fu invece presentata la memoria ma non la richiesta di rinvio. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per disporre l'incidente probatorio. Si assume che, al momento dell'ammissione, non fosse configurabile il requisito di cui all'art. 392, lett. a), cod. proc. pen., attesa l'inesistenza del rischio di dispersione della prova per le ragioni già indicate; a differenza degli assunti del Pubblico ministero, l'attività illecita dei soggetti (venditori di prodotti contraffatti) non era affatto stagionale, al punto che gli stessi facevamo parte di "una banda". La Corte avrebbe rigettato il motivo sul presupposto che "la inutilizzabilità sarebbe basata su una nullità non tassativamente prevista"; la tesi difensiva è che i Giudici avrebbero dovuto dichiarare la inutilizzabilità e/o nullità degli atti dell'incidente probatorio per inesistenza del pericolo di impossibilità di ripetizione dell'atto. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; assume l'imputato che i Giudici non avrebbero considerato gli elementi, emersi nel corso del dibattimento, comprovanti la esistenza di un complotto ritorsivo dei venditori ambulanti senegalesi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a causa dell'attività compiuta da questi nel corso di operazioni contro la contraffazione. La Corte, a fronte di specifici motivi di appello, si sarebbe limitata a fare riferimento alla sentenza di primo grado e ad affermare che il complotto non sarebbe stato provato per: a) non essersi costituiti parte civile i cittadini senegalesi; b) non avere il ricorrente subito minacce. Sul punto vi è una significativa parte del motivo di ricorso volta a comprovare che [OSCURATO:PERSONA] invece avesse subito minacce e che il procedimento in esame avrebbe avuto origine sulla base delle cumulative solo apparentemente "spontanee" denunce di alcuni cittadini senegalesi il 31.7.2014, dopo un sequestro compiuto il 4.7.2014. La Corte, ove avesse ritenuto insufficienti a provare le minacce subite dall'imputato una serie di elementi probatori acquisiti, ben avrebbe potuto rinnovare l'istruttoria come pure era stato richiesto (si fa riferimento, in particolare, alle dichiarazioni del luogotentente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e della teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di essere stata avvicinata sulla spiaggia da alcuni senegalesi che le avevano detto di avere fatto una makumba a un finanziere di nome Luciano e che presto si sarebbero vendicati nei confronti di questi). 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, anche processuale, quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene, quanto al capo h), alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], alias Giacomino, rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza, durante in controllo, confiscato l'autovettura. Si tratta di un episodio non riferito da Giacomino al quale l'imputato, per le ragioni connesse al mancato accoglimento della richiesta di rinvio, non potè di fatto fare domande. Si aggiunge, sempre in relazione al capo h), che il 29.8.2013 era stata svolta una regolare operazione dalle forze dell'ordine allo chalet Balady - che, si assume, costituiva la base di ritrovo ed operativa dei soggetti senegalesi venditori ambulanti- e che nell'occasione erano stati i cittadini senegalesi ad aggredire le forze dell'ordine (testimonianza finanziere Vecchio - che, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto parte della pattuglia che fu protagonista di quegli accadimenti - e della barista Desous), La motivazione sarebbe viziata e vi è una parte del ricorso che spiega le ragioni di tale non adeguata valutazione dell k dichiarazioni rese da "Giacomino"; così come sarebbe viziata la sentenza nella parte in cui è stata attribuita attendibilità alle dichiarazioni a carico rese dai testi Marchionni e Amadia, cioè dei proprietari dello chalet che in realtà, si evidenzia, avevano "rapporti di fiancheggiamento con il venditore ambulante". Né, si aggiunge, vi sarebbe la prova dell'asportazione dall'interno dello chalet del borsone con all'interno le borse, le cinture e le altre cose. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo a). Il tema attiene alla valutazione delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, secondo i Giudici di merito, avrebbero riscontrato quelle rese dal denunciate [OSCURATO:PERSONA]; non vi sarebbe prova che il soggetto di cui i due testi hanno parlato sarebbe proprio [OSCURATO:PERSONA] (anche in questo caso il motivo di ricorso è articolato attraverso una lunga analisi di una serie di elementi volti a dimostrare il vizio di motivazione). Il tema, come si dirà, attiene anche alla autovettura che gli imputati avevano in dotazione nel giorno in cui i fatti si verificarono. 2.7. Con il settimo motivo si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'ad 323 bis cod. pen. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo strutturato in più questioni con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo a). Si afferma che: a) la sentenza sarebbe viziata per non essersi la Corte adeguatamente soffermata - ignorando i plurimi elementi probatori acquisiti- sul tema del veicolo utilizzato dagli imputati nella giornata del 9.6.2014. Si sostiene che: 1) la pattuglia composta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata incaricata di svolgere il turno di servizio dalle ore 14 alle 20 con un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] senza i colori di istituto; 2) prima di cominciare il servizio, [OSCURATO:PERSONA] si era accorto che l'auto in questione non era materialmente presente in sede perché utilizzata da altri colleghi; 3) proprio ciò indusse gli imputati a far uso di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], dotata di colori istituzionali; 4) al momento in cui i fatti si verificarono gli imputati dunque non avevamo un'auto senza colori di istituto; 5) l'[OSCURATO:PERSONA] grigia era stata utilizzata da un'altra pattuglia. Sulla base di tale elementi si sostiene che dunque i testimoni dei fatti, che hanno invece riferito di aver visto un alfa Grigia senza colori di istituto, non possono aver fatto riferimento agli imputati; in tal senso si fa riferimento non tanto alla persona denunciante, ma ai teste oculari [OSCURATO:PERSONA] - cioè colui che avrebbe riscontrato le dichiarazioni della persona offesa- il quale avrebbe riferito "con una certa sicurezza" di aver visto nell'occasione un'[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che detto elemento di prova avrebbe una portata disarticolante dell'intera ricostruzione fattuale e che, rispetto alla prospettazione accusatorie, le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. dal denunciante non sarebbero riscontrate individualmente. Né tali elementi, si aggiunge, possono essere superati per il fatto che la persona offesa avrebbe riconosciuto l'imputato - in foto e non durante l'incidente probatorio- come colui che gli sottrasse la merce, atteso che la persona offesa potrebbe aver riconosciuto l'imputato per averlo visto in passato; si evidenzia come la stessa persona offesa avesse riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] durante l'incidente probatorio ma non in sede di individuazione fotografica.b) la Corte non avrebbe inoltre considerato, nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il grave astio ed il sentimento di inimicizia che il dichiarante aveva con i militari e, in particolare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e neppure altre contraddizioni (si fa riferimento alla parte del racconto della persona offesa relativo alla fuga tentata). 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando molteplici motivi. 4.1. Con il primo, si deduce violazione di legge e omessa motivazione quanto alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in ordine alla richiesta di acquisizione di documentazione, la cui esistenza sarebbe emersa dopo la presentazione dell'appello; si fa riferimento: a) alla registrazione di una telefonata - avente ad oggetto l'inizio del servizio da parte degli imputati il 29.8.2013 - ed ascolto radio della centrale operativa; si tratterebbe di un elemento che, se posto in connessione con la dichiarazione del teste Desogus, porterebbe ad escludere che la pattuglia composta anche dal ricorrente potesse trovarsi alle 7/7,30 presso i luoghi in cui accaddero i fatti; b) al verbale di sequestro del 29.8.2012 che avrebbe evidenziato la contraddizione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che, in un primo momento, aveva indicato la data del 23-24 agosto come quella in cui i fatti si verificarono. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni cle4- Scaloni; il tema attiene alla attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cioè di "Gelsomino", il soggetto denunciante, il quale avrebbe riferito di una sua richiesta di restituzione di chiavi dopo l'asportazione della merce da parte dei finanziAri; detta richiesta sarebbe stata compiuta, tramite un suo connazionale, al M.[OSCURATO:PERSONA], che tuttavia, si argomenta, avrebbe confermato la richiesta ma non l'interessamento di una terza persona; si aggiunge che la circostanza riferita dal denunciante farebbe in realtà riferimento ad un episodio accaduto anni prima e, dunque, le dichiarazioni di Scaloni non potrebbero essere considerate "riscontro" a quelle di "Gelsomino". 4.3. Con il terzo ed i successivi motivi si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione dei testi [OSCURATO:PERSONA], Marchionni, Amadio, Santoni, Scaloni i [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso è strutturato attraverso un' accurata analisi delle risultanze probatorie e del cattivo uso di esse che la Corte avrebbe fatto. 5. Sono state trasmesse memorie nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si riprendono e si sviluppano gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorsoi [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, nei limiti di cui si dirà, quanto al capo a); è invece infondato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo h). 2. In via preliminare è necessario esaminare i primi tre motivi di ricorso presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che attengono a questioni processuali Si tratta di motivi nel complesso infondati. 2.1. È inammissibile il primo motivo di ricorso. La Corte di appello, dopo aver descritto i motivi di impugnazione, ha, da una parte, richiamato la sentenza di primo grado quanto alla ricostruzione dei fatti e, più in generale, in relazione ai punti non impugnati, e, dall'altra, fornito risposte specifiche, senza tecnica argomentativa di supporto, alle singole e molteplici questioni ad essa devolute. La Corte non ha riportato e riprodotto la narrazione e la ricostruzione compiuta dal Tribunale, e tuttavia ha obiettivamente fornito risposte il cui senso, la cui portata, la cui completezza si colgono, seppur con una operazione non immediata, comparando la motivazione della sentenza impugnata con quella di primo grado e con il motivo di appello. La Corte di cassazione ha da tempo spiegato come sia possibile che la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/0/2019, E, Rv. 277218; Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). In tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua genericità e la sua manifesta infondatezza nel pretendere di fare derivare una generale strutturale nullità dell'intera sentenza ovvero un indistinto e diffusivo vizio motivazionale per ragioni obiettivamente non esplicitate ma essenzialmente legate alla tecnica redazionale con cui la Corte ha sviluppato il suo ragionamento. 2.2. È invece infondato il secondo motivo di ricorso. Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4009 del 18/12/2014- dep. 2015- Torchio, Rv. 22912) Si è aggiunto che nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109). Come chiarito dalle Sezioni Unite, la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sè un legittimo impedimento, atteso che, così opinando, si rimetterebbe all'arbitrio del difensore la decisione in merito a quale dei due procedimenti privilegiare. Il rinvio per concomitante impegno professionale del patrono non costituisce cioè un fatto rimesso alla mera "scelta" del difensore, alle individuali - e incontrollabili - strategie difensive, ma consegue alla prova di una condizione "obiettiva" (come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto "compromessa" da un concomitante e (in quel momento) "prevalente" impegno difensivo. Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello, il Giudice per le indagini preliminari effettuò una comparazione tra i due procedimenti evidenziando come, a differenza del presente processo, il diverso processo riguardasse un imputato libero; dunque un procedimento, quello che si chiedeva di rinviare, per il quale, al di là della dichiarazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], vi era una obiettiva esigenza di celerità derivante dallo stato detentivo dell'imputato.Peraltro dall'esame dell'istanza di rinvio presentata dal difensore emerge come non fosse affatto chiarito: a) perché l'avv.ssa Palma non potesse essere sostituita da suoi collaboratori all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel presente processo; b) quale fosse il tipo di impegno che i collaboratori del difensore istante dovessero assolvere negli altri processi; c) quale fosse, in particolare, l'attività processuale programmata per il giorno 19.12.2014 in detti processi e perché detta attività dovesse necessariamente essere svolta personalmente dai collaboratori dell'avv.ssa Palma (dalla documentazione allegata alla istanza di rinvio emerge come i collaboratori dell'avvocatessa fossero impegnati in due processi per i quali era prevista la celebrazione della prima udienza e che avevano ad oggetto rispettivamente il reato di furto e di truffa attribuiti ad imputati in stato di libertà). Né in tale contesto può assumere rilievo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], pur "aderendo" alla richiesta di rinvio presentata dal suo difensore, chiese espressamente di voler essere "difeso solo da lei" cioè dall'avv.ssa Palma. Per giustificare il rinvio del processo, il coevo impegno del difensore postula, come detto, l'assoluta impossibilità a comparire; sebbene rientri nella fisiologia del rapporto fiduciario legale - cliente e nelle regole di deontologia professionale che il difensore tenga conto delle richieste e delle esigenze dell'assistito, la nomina di un sostituito processuale, giusta l'inequivoco dato testuale dell'art. 102 cod. proc. pen., compete al patrono e non al patrocinato, di tal che l'impossibilità di provvedere a detta nomina non può nemmeno discendere dalla mera manifestazione di volontà di quest'ultimo (in tal senso, in modo condivisibile, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 in cui la Corte ha escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti). Ne discende che: a) la richiesta di rinvio fu legittimamente rigettata dal Giudice per le indagini preliminari; b) tutte le questioni sollevate dal ricorrente relative alla nullità degli atti assunti nel corso di quella udienza, alla violazione dei diritti difensivi, alla utilizzabilità delle prove assunte sono infondate. 2.3. E' inammissibile, perché manifestamente infondato, il terzo motivo di ricorso. La Corte di cassazione in molteplici occasiond ha spiegato che tutti i provvedimenti ft che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. (Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmieri, Rv. 27171; Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv. 260590 in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avente ad oggetto la ritualità dell'ordinanza con cui il GIP aveva ammesso l'incidente probatorio).3. È infondato il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] della imputazione e il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il tema, su cui a lungo si sono soffermati i difensori, attiene alla esistenza di un motivo inquinante che avrebbe indotto i cittadini senegalesi, che esercitavano l'attività di venditori ambulanti, ad accusare gli imputati; detto motivo sarebbe consistito in una volontà ritorsiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva in passato compiuto operazioni di polizia e sequestri di merci contraffatte nei riguardi di quegli stessi soggetti, i quali, nell'ambito di una generalizzata collusione ritorsiva, avrebbe poi reso dichiarazioni accusatorie false. Nella ricostruzione compiuta dai Giudici di merito, tale interesse inquinante è stato escluso perchè: a) i soggetti che hanno accusato gli imputati avrebbero reso dichiarazioni accusatorie solo a seguito di identificazione da parte degli inquirenti e non per effetto di denunce generalizzate e previamente concordate; b) detti soggetti non sarebbero stati destinatari di atti di polizia ovvero gravati da precedenti penali; c) al di là di generici riferimenti, non vi sarebbero elementi concreti da cui inferire che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato già in passato minacciato dai cittadini senegalesi per l'attività da lui svolta. Sotto altro profilo, secondo i Giudici di merito, l'attendibilità soggettiva e oggettiva del dichiarato avrebbe ricevuto una serie di riscontri obiettivi in numerosi ulteriori elementi di prova derivanti da altre dichiarazioni, documenti, captazioni. Quanto al primo profilo, è senz'altro possibile che i cittadini senegalesi possano essere stati animati da sentimenti negativi nei riguardi di chi in qualche modo aveva ostacolato la loro attività, e tuttavia, diversamente dagli assunti difensivi, ciò non prova affatto né la collusione in danno degli imputati, né, soprattutto, la falsità del dichiarato. L'esistenza di un rancore, di un sentimento ostile, di un proposito di vendetta, lungi dal condurre sempre a riferire cose false, può costituire la causale per riferire cose vere che, senza quel sentimento ostile, non sarebbero dichiarate. Ciò che non è chiaro nella ricostruzione difensiva è perché, se le accuse fossero state preordinatamente false, gli imputati siano stati accusati solo dei due episodi per cui si procede. Se cioè i cittadini senegalesi fossero stati mossi da un generale interesse inquinante e ritorsivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], verosimilmente diverso sarebbe stato il loro comportamento; se vi fosse stata una preordinata collusione in danno dell'imputato i dichiaranti non avrebbero avuto remore ad accusare [OSCURATO:PERSONA] anche di altri fatti e, soprattutto, a rendere dichiarazioni mendaci ma prive di riferimenti concreti facilmente smentibili. Ciò è stato escluso dai Giudici di merito con motivazioni non manifestamente illogiche. È noto che ove, come nel caso di specie, le dichiarazioni accusatorie siano plurime e venga prospettato il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se la stessa non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo egli procedere, pertanto, con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (Sez. 6, n. 4157 del 19/10/2012, C., Rv. 254392; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291). Nel caso di specie, nulla di concreto è stato portato alla cognizione dei Giudici di merito in ordine alla esistenza di una collusione calunniosa; anche il tema delle minacce di cui sarebbe stato vittima [OSCURATO:PERSONA] non assume decisivo rilievo e non destabilizza il ragionamento compiuto dai Giudici di merito. Si tratta di un tema probatorio rimasto ad un livello potenziale ed astratto. È possibile che i cittadini senegalesi possano in qualche occasione avere manifestato sentimenti ostili nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ma questo non prova né la collusione in danno- perché quei sentimenti ostili potrebbero avere avuto origine in comportamenti illegittimi, in abusi, in fatti sovrapponibili a quelli per cui si procede- e neppure la falsità del dichiarato. Né è irrilevante, come puntualmente osservato dai Giudici di merito, che di tali diffuse minacce, dei plurimi episodi di minaccia di cui [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato vittima, non via sia nessuna denuncia, nessuna relazione di P servizio, nessun rapporto documentativo; né, ancora, è viziato il ragionamento dei Giudici nella parte in cui si è ritenuta non decisiva la testimonianza della teste [OSCURATO:PERSONA], che informò [OSCURATO:PERSONA] di essere stata avvicinata sulla spiaggia ti-l-rfrafè da alcuni senegalesi che le avevano detto di avere fatto una "makumba" a un finanziere di nome Luciano e che si sarebbero vendicati"; secondo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata la sentenza nella parte in cui si è ritenuto che questi non abbia mai denunciato alcunchè, atteso che, invece, proprio nell'occasione, a seguito di un messaggio su Facebook ricevuto dalla Eusebi, l'imputato sporse denuncia contro ignoti. Si tratta di un argomento che prova troppo. Due considerazioni si impongono. La prima, correttamente sottolineata dai Giudici di merito, è che, pur volendo ritenere attendibile la Esusebi, non vi è nessun elemento di prova che consenta di affermare che quei cittadini senegalesi che, per oscure ragioni, sentirono di esplicitare a quella donna il loro sentimento di vendetta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] siano identificabili proprio con i soggetti che poi hanno denunciato l'imputato per i fatti per cui si procede. La seconda considerazione attiene al comportamento in concreto tenuto dall'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che non esitò a sporgere denuncia contro ignoti per un fatto così genericamente rappresentato da una donna che evidentemente conosceva, è lo stesso soggetto che, invece, secondo gli assunti difensivi, pur avendo subito reiteratamente minacce dirette ed esplicite da soggetti immediatamente identificabili, non ha mai denunciato alcunchè. Si tratta di un elemento di evidente asimmetria comportamentale che inficia la capacità dimostrativa degli assunti difensivi e che dunque rafforza la tenuta del ragionamento probatorio dei Giudici di merito che correttamente hanno attribuito una limitatissima valenza al tema delle minacce subite dall'imputato da parte dei cittadini senegalesi. 4. E' invece fondato il sesto motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto si dirà, il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base del quadro di riferimento descritto, si pone il tema dei riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. 4.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che l'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità o in reità necessita, affinchè la stessa possa assurgere al rango di prova idonea a giustificare un'affermazione di responsabilità, di «convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato" (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012m, Aquilina, Rv. 255143). Si è precisato, quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, che la genericità dell'espressione «altri elementi di prova», utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., legittima l'interpretazione secondo cui, nella materia in esame, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (così Sez. U, Aquilina). Il c.d. riscontro logico deve essere legato da un criterio di pertinenza rispetto al fatto da provare, deve essere tale cioè da confermarlo e non può consistere in un elemento che si limiti ad incrementare, in termini generali ed astrattamente evocativi, la plausibilità dell'ipotesi accusatoria e la riferibilità soggettiva del fatto reato all'imputato. È consolidata l'affermazione secondo cui non si richiede che il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria", sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente. L'unico dato certo, evincibile da una corretta interpretazione della previsione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni siano caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza dall'esterno - rispetto alle dichiarazioni medesime; ciò che è necessario scongiurare è il rischio di una "verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità" (Sez. U, Aquilina) Si esclude altresì, in assenza di qualsiasi indicazione normativa in senso contrario, che i riscontri debbano essere necessariamente di natura diversa rispetto alla categoria probatoria considerata. Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato ([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 45733 del 2018, citata; Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2001, Chiofalo e altri, Rv. 219889). Ciò che tuttavia è ineludibile è che gli elementi di riscontro confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata (S.U., Aquilina, ma anche Sez. 6, n. 45733 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P., Rv. 274151; Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, rv. 260936; Sez. 3, n. 3255/10 del 10/12/2009, Rv. 245867; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv. 239744; Sez. 1, n. 1263/07 del 20/10/2006, Rv. 235800; Sez. 6, n. 6221/06 del 20/04/2005, Rv. 233085). 4.2. In tale contesto, quanto al capo a), l'intero impianto accusatorio è fondato su un assunto costitutivo e cioè che le dichiarazioni accusatorie rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], cioè della persona nei confronti la condotta fu compiuta, sarebbero riscontrate da ulteriori dichiarazioni, alcune delle quali provenienti da soggetti del tutto terzi rispetto ai fatti di causa, e da documenti dimostrativi del coinvolgimento nel fatto degli imputati. Si è fatto riferimento: a) alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di avere visto "Luciano ed un altro finanziere che facevano salire in auto il suo connazionale [OSCURATO:PERSONA]" verso "le cinque o le sei di pomeriggio" e che "si trattava di un [OSCURATO:PERSONA] grigia della Guardia di finanza" e di aver appreso anche successivamente, sempre nel corso di quel pomeriggio, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] quanto fosse accaduto (pag. 5 sentenza del Tribunale); b) alle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la prima, barista di un bar posto in prossimità dei luoghi in cui i fatti si verificarono, ha riferito di aver visto entrare "nel locale in un giorno del precedente mese di giugno, un senegalese a lei noto con il soprannome Bai" che gli raccontò quanto accadutogli poco prima; il secondo, un poliziotto in servizio presso la polizia postale di Ancona ed anch'egli presente all'interno del bar in questione, ha riferito di aver visto quel giorno il ragazzo a lui noto come "Bar, il quale gli riferì l'accaduto.Dalla sentenza impugnata e da quella del Tribunale emerge inoltre che [OSCURATO:PERSONA] nulla ha riferito in ordine alla identificazione dei militari che si erano resi protagonisti della condotta e che lo stesso Servodio, dopo aver fatto riferimento al fatto che Bai raccontò che uno degli autori dell'accaduto era un poliziotto a lui noto con il nome di Luciano, ha descritto una circostanza precisa e cioè che i finanzieri nell'occasione avevano un'autovettura Alfa "civetta" (cfr. sentenza di primo grado pag. 6). Tale indicazione, secondo la ricostruzione accusatoria, costituirebbe un indubbio riscontro individualizzante soprattutto per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che sul piano documentale- cioè dall'ordine di servizio predisposto per il giorno 9.6.2014 - sarebbe stato accertato che proprio quel giorno gli odierni imputati fossero effettivamente "usciti per i controlli con la Alfa di servizio della Guardia di Finanza" (pag. 6). Il riscontro individualizzante alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è costituito da una circostanza specifica e cioè che i soggetti che - direttamente o indirettamente - furono testimoni del fatto avevano appreso/videro un'[OSCURATO:PERSONA] "grigia" "civetta", cioè un'autovettura della Guardia di Finanza che, secondo l'ordine di servizio di quel giorno, era stata effettivamente assegnata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò "lega" [OSCURATO:PERSONA] al fatto reato. Si tratta di un elemento indiziario di indubbio rilievo, la cui certezza è stata tuttavia oggetto di serrata critica da parte dei difensori. Dalla documentazione allegata al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] emerge infatti che: a) nel pomeriggio del 9.6.2014, cioè quando i fatti per cui si procede si sarebbero verificati, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prestarono servizio facendo uso non dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] priva di colori di ordinanza a loro assegnata con l'ordine di servizio, ma di una [OSCURATO:PERSONA] con scritte istituzionali (cfr. nota del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] a firma del Tenente colonnello Tarantini); b) quello stesso giorno l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 156 fu utilizzata da altri due finanzieri. 4 Assumono i Giudici di merito che tali elementi a discarico non sarebbero dimostrativi di alcunchè, atteso che, da una parte, i "fogli" prodotti dalla difesa "apparentemente contrastanti con il foglio di servizio" non sarebbero stati sottoscritti "o avallati da nessun Ufficiale" e dunque "non potevano sconfessare" la valenza probatorio del foglio di servizio" e, dall'altra, che, comunque, si tratterebbe di una circostanza non decisiva se raffrontata con l'intero compendio accusatorio (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado; pag. 24 sentenza appello). Si tratta di una valutazione obiettivamente errata. Quanto al primo dei due argomenti, diversamente dagli assunti della Corte di appello, la circostanza a discarico è attestata da una atto chiaramente riferibile alla Guardia di Finanza. Quanto al secondo assunto, non è chiaro nel ragionamento dei Giudici di merito e, soprattutto, della Corte di appello perché sarebbe irrilevante la circostanza che i due imputati quel giorno avrebbero fatto uso di un'auto diversa rispetto a quella a cui i testimoni hanno fatto riferimento, tenuto peraltro conto, da una parte, che proprio detto elemento costituisce, quanto meno per [OSCURATO:PERSONA], riscontro individualizzante alla dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, che [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato dalla difesa, è stato effettivamente riconosciuto in foto da [OSCURATO:PERSONA] ma non è stato mai indicato espressamente da questi nel corso dell'indidente probatorio, in cui pure l'imputato era presente. L'attribuzione del fatto reato per cui si procede all'imputato [OSCURATO:PERSONA] è connessa con il tema dell'autovettura, perché ciò costituisce riscontro individualizzante rispetto alla chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che non è stato chiarito è: a) cosa sia davvero accaduto quel giorno; b) chi abbia avuto la disponibilità dell'autovettura a cui la piattaforma accusatoria fa riferimento; c) cosa abbiano fatto i soggetti diversi dagli imputati che, nella prospettiva difensiva, avevano la disponibilità di quell'[OSCURATO:PERSONA]; d) perché, ipotizzando che l'indicazione di quell'auto sia davvero errata, i testimoni d'accusa abbiano tutti commesso lo stesso errore; e) se e perchè si dubita della veridicità della documentazione a discarico. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio quanto al capo A); la Corte di appello, sulla base delle considerazioni esposte, verificherà se ed in che termini sia possibile formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati. 5. A diverse conclusioni deve giungersi quanto al capo H), per il quale possono essere valutati congiuntamente i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo) e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti e spiegato perché: a) deve considerarsi attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], detto "Gelsomino"; b) non abbia capacità dimostrativa adeguata la tesi difensiva secondo cui, anche in questo caso, le accuse agli imputati sarebbero state "costruite" artatamente per ritorsione (sul punto valgono le stesse considerazioni già in precedenza espresse); c) non siano decisive le discrasie attribuite a Giacomino relative alla data in cui i fatti si sarebbero verificati, alle modalità con cui gli accadimenti si verificarono (es. le modalità con Gelsomino tornò a casa; teste Santoni); d) non sussiste incompatibilità tra il racconto dei testi a carico e l'ora in cui i finanzieri intervennero prima al Kinghino e poi al Baladi (deposizione teste Degosus a cui era stata connessa una richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale- ritenuta implicitamente non accoglibile dalla Corte - relativa, tra l'altro, all'acquisizione della registrazione della comunicazione di inizio servizio da parte della pattuglia composta dagli imputati). Si è altresì spiegato in modo non manifestamente illogico perché non assuma decisiva valenza la circostanza che Giacomino abbia non riferito di un episodio precedente ai fatti di causa, intercorso con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in cui i finanzieri procedettero alla 3 confisca della autovettura del dichiarante, trattandosi di un episodio sul quale nulla era stato chiesto. 5.2. In realtà, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi (es. deposizione Marchionni in ordine al numero di militari, all'uso dei manganelli, l'essere i finanzieri andati o meno "a colpo sicuro" "a trovare il borsone") il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova della singola conversazione intercettata. I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 5.3. Le dichiarazioni di "Gelsomino" sono state obiettivamente riscontrate in modo individualizzante da più testimoni. Il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere fatto da mediatore per il recupero del marsupio - portato via dai finanzieri - della persona offesa attraverso il militare Scaloni e questi (che pure non ha riferito del contatto con [OSCURATO:PERSONA] e che solo in dibattimento ha fatto riferimento alla circostanza che l'episodio dell'incontro con Giacomino sarebbe avvenuto per i fatti del Baladi e non del Kinghino) ha nondimeno dichiarato di essere stato effettivamente contattato da Gelsomino per il recupero delle chiavi che gli erano state portate via e di aver parlato "al 90%" con [OSCURATO:PERSONA], in tal modo riscontrando, diversamente dagli assunti difensivi, quanto riferito da Gelsomino sia sul piano oggettivo, cioè sul fatto che effettivamente i finanzieri avevano portato via oggetti, sia sul piano individualizzante. Sulle ragioni per cui Scaloni, che pure in dibattimento non è stato certo ostile agli imputati, avrebbe dovuto colludere in danno dei collegi per favorire i cittadini senegalesi, i ricorso sono silenti.Si tratta di un riscontro individualizzante atteso che Giacomino aveva riferito di avere recuperato le proprie chiavi, attraverso la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] e di Scaloni, da [OSCURATO:PERSONA]. Non diversamente, al di là dei numerosi argomenti relativi a singoli frammenti fattuali, i ricorsi sono silenti sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè i titolari della struttura Kinghino, a confermare gli accadimenti di quel giorno sul piano oggettivo e soggettivo, accusando i finanzieri. Sulle ragioni per cui due persone che lavoravano in quella struttura, e che non avevano certo interesse ed inimicarsi i finanzieri, avrebbero dovuto accusare ingiustamente i militari per dare "copertura" ad una storia inventata da alcuni cittadini senegalesi, "assetati" di vendetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è obiettivamente poco chiaro e poco verosimile. Né possono esservi dubbi sul fatto che i testi abbiano fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte spiegato che l'imputato fu riconosciuto con certezza sin dall'inizio dalla teste Amodio e con maggiore precisione in dibattimento anche da Marchionni. In tale contesto si pone la deposizione del finanziere Vecchio, molto valorizzata in chiave difensiva, il quale aveva riferito di una operazione compiuta solo alla struttura Baladi, con ciò escludendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero essersi recati al Kinghino, cioè dove i fatti per cui si procede si sarebbero verificati. Sul tema, la Corte di appello, ritenendo inattendibile il teste aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza. È stata prodotta la sentenza con cui il Tribunale di Fermo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di depistaggio per ragioni esclusivamente processuali, avendo il Tribunale ritenuto non utilizzabili, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc.pen., le dichiarazioni rese dallo stesso Vecchio nel presente processo al fine della prova della sua colpevolezza. Dunque, al di là della correttezza giuridica del ragionamento del Tribunale, nessun accertamento è stato compiuto al fine di dimostrare che il teste abbia riferito nel corso del processo in esame il vero, smentendo dunque i molteplici testi di accusa di cui si è detto. 6. Né dubbi possono sussistere in ordine alla qualificazione dei fatti; i militari in un dato momento ebbero la disponibilità per ragioni d'ufficio di cose altrui e se appropriano senza procedere alla documentazione della attività svolta. Per effetto dell'annullamento della sentenza quanto al capo a) è assorbito il settimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello, in sede di rinvio, procederà a formulare un nuovo giudizio in ordine al riconoscimento delle invocate circostanz
Sentenza Cassazione n. 20929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris