CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 06802/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del consumo di gruppo e della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90. Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto non configurabile né l'uso di gruppo, stante l'assenza di elementi concreti idonei a orientare il Collegio verso tale ipotesi, né la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del suindicato decreto, valorizzando il dato quantitativo e le modalità del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]