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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 31720/2026

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il 12/06/1977avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto dichiarare i ricorsi inammissibili;letta la memoria di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza citata in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha confermato ilprovvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari disponeva la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e CristianGabrieli per il concorso nei delitti di rapina pluriaggravata, porto e detenzione diarmi, ricettazione, furto, oltre agli altri reati descritti nei capi di imputazione.2.

Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati,con atto unico a firma del comune difensore, affidando le proprie censure aimotivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con motivo unico, variamente articolato, si dolgono di violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della gravità indiziaria.Si contesta, in particolare, il tenore ‒ secondo i ricorrenti, congetturale ‒ delgiudizio reso dal Tribunale del riesame e si sottopongono a critica, tra gli altriprofili, 1) l’individuazione dei ricorrenti, effettuata dalla p.g. per il solo tramitedell’analisi delle immagini, di dubbia qualità, estrapolate dal sistema divideosorveglianza, in cui i rapinatori apparivano sempre travisati in volto; 2)l’inidoneità degli asseriti elementi di riscontro valorizzati in motivazione; 3) lavalorizzazione dei risultati del tracciamento dell’auto utilizzate dai ricorrenti (datoil malfunzionamento del sistema G.p.s.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il motivo unico è aspecifico.

Gioverà ricordare che, per pacificagiurisprudenza di legittimità, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezzanon può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata deivari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati edapprezzati globalmente secondo canoni logici, assumano la valenza richiestadall'art. 273 cod. proc. pen., risultando, in considerazione della loro natura,idonei a dimostrare il fatto, se coordinati organicamente (v., ex multis, Sez. 1, n.30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 – 01; Sez. 2, n. 9269 del05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871).Ebbene, l’ordinanza impugnata, in coerenza col principio di dirittorichiamato, ha proceduto, dapprima, alla verifica della gravità e precisione deisingoli elementi indiziari, quali risultanti, segnatamente, da 1) immagini,restituite dalle riprese della videosorveglianza, dei rapinatori travisati, identificatidalla polizia giudiziaria negli indagati (sul profilo del riconoscimento fotografico,la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'hacompiuto, si veda, ex multis, Sez. 1, n. 39406 del 26/09/2025, O., Rv. 288994 –01; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548 – 01)non solo in base alle fattezze dei medesimi, ma anche in base a riscontri offertidagli indumenti indossati al momento del fatto; 2) tracciati forniti dal sistemaG.p.s., che confermava i percorsi dell’auto degli indagati da e verso il luogo dellarapina; 3) attrezzi, valutati compatibili con quelli utilizzati dai rapinatori,rinvenuti nell’auto dei ricorrenti all’esito della perquisizione; 4) le dichiarazionidella persona offesa, ritenute compatibili, con motivazione affatto esente daidedotti vizi, con la dinamica del furto della targa effettuato dai ricorrenti, chel’applicavano a un’auto rubata per la commissione della rapina.

I singoli elementiindiziari sono stati altresì esaminati in modo globale e unitario, per il tramite dirimandi incrociati dall’un elemento all’altro.La prospettazione della gravità indiziaria fornita dal Tribunale ‒ che haritenuto, infine, altamente probabile l’essere, i ricorrenti, parte di un gruppo benorganizzato, di elevatissimo livello criminale, in quanto pervicacemente dedito afurti e rapine, attuati mediante travisamento, armi, e con collaudato e reiteratoschema operativo (con l’[OSCURATO:PERSONA] nella veste di autore materiale delle rapine e ilGabriele quale autista e “palo”) ‒ non presta il fianco ad alcuna delle doglianzededotte.

A ben vedere sono, anzi, le censure difensive che, parcellizzando ilcompendio indiziario, tentano invano di svalutare la necessaria lettura globaledei dati indiziari, facendo leva, in più parti del ricorso, su una considerazioneVa aggiunto che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza, dalcontrollo di legittimità devono ritenersi escluse le deduzioni che riguardinol’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti e la scelta diquelli determinanti (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Tappero, Rv. 248037 –01, in motivazione): invero, la verifica di legittimità è limitata ai requisiti minimidi esistenza e di logicità della motivazione, sussistenti nel caso in esame,essendo inibito, invece, il controllo sul contenuto della decisione, verso cui iricorrenti vorrebbero richiamare l’attenzione di questo Collegio.

Ne consegueche, a questa Corte, spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; in precedenza, Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828).3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 12/06/1977avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto dichiarare i ricorsi inammissibili;letta la memoria di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza citata in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha confermato ilprovvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari disponeva la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e CristianGabrieli per il concorso nei delitti di rapina pluriaggravata, porto e detenzione diarmi, ricettazione, furto, oltre agli altri reati descritti nei capi di imputazione.2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati,con atto unico a firma del comune difensore, affidando le proprie censure aimotivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con motivo unico, variamente articolato, si dolgono di violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della gravità indiziaria.Si contesta, in particolare, il tenore ‒ secondo i ricorrenti, congetturale ‒ delgiudizio reso dal Tribunale del riesame e si sottopongono a critica, tra gli altriprofili, 1) l’individuazione dei ricorrenti, effettuata dalla p.g. per il solo tramitedell’analisi delle immagini, di dubbia qualità, estrapolate dal sistema divideosorveglianza, in cui i rapinatori apparivano sempre travisati in volto; 2)l’inidoneità degli asseriti elementi di riscontro valorizzati in motivazione; 3) lavalorizzazione dei risultati del tracciamento dell’auto utilizzate dai ricorrenti (datoil malfunzionamento del sistema G.p.s.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il motivo unico è aspecifico. Gioverà ricordare che, per pacificagiurisprudenza di legittimità, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezzanon può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata deivari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati edapprezzati globalmente secondo canoni logici, assumano la valenza richiestadall'art. 273 cod. proc. pen., risultando, in considerazione della loro natura,idonei a dimostrare il fatto, se coordinati organicamente (v., ex multis, Sez. 1, n.30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 – 01; Sez. 2, n. 9269 del05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871).Ebbene, l’ordinanza impugnata, in coerenza col principio di dirittorichiamato, ha proceduto, dapprima, alla verifica della gravità e precisione deisingoli elementi indiziari, quali risultanti, segnatamente, da 1) immagini,restituite dalle riprese della videosorveglianza, dei rapinatori travisati, identificatidalla polizia giudiziaria negli indagati (sul profilo del riconoscimento fotografico,la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'hacompiuto, si veda, ex multis, Sez. 1, n. 39406 del 26/09/2025, O., Rv. 288994 –01; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548 – 01)non solo in base alle fattezze dei medesimi, ma anche in base a riscontri offertidagli indumenti indossati al momento del fatto; 2) tracciati forniti dal sistemaG.p.s., che confermava i percorsi dell’auto degli indagati da e verso il luogo dellarapina; 3) attrezzi, valutati compatibili con quelli utilizzati dai rapinatori,rinvenuti nell’auto dei ricorrenti all’esito della perquisizione; 4) le dichiarazionidella persona offesa, ritenute compatibili, con motivazione affatto esente daidedotti vizi, con la dinamica del furto della targa effettuato dai ricorrenti, chel’applicavano a un’auto rubata per la commissione della rapina. I singoli elementiindiziari sono stati altresì esaminati in modo globale e unitario, per il tramite dirimandi incrociati dall’un elemento all’altro.La prospettazione della gravità indiziaria fornita dal Tribunale ‒ che haritenuto, infine, altamente probabile l’essere, i ricorrenti, parte di un gruppo benorganizzato, di elevatissimo livello criminale, in quanto pervicacemente dedito afurti e rapine, attuati mediante travisamento, armi, e con collaudato e reiteratoschema operativo (con l’[OSCURATO:PERSONA] nella veste di autore materiale delle rapine e ilGabriele quale autista e “palo”) ‒ non presta il fianco ad alcuna delle doglianzededotte. A ben vedere sono, anzi, le censure difensive che, parcellizzando ilcompendio indiziario, tentano invano di svalutare la necessaria lettura globaledei dati indiziari, facendo leva, in più parti del ricorso, su una considerazioneVa aggiunto che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza, dalcontrollo di legittimità devono ritenersi escluse le deduzioni che riguardinol’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti e la scelta diquelli determinanti (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Tappero, Rv. 248037 –01, in motivazione): invero, la verifica di legittimità è limitata ai requisiti minimidi esistenza e di logicità della motivazione, sussistenti nel caso in esame,essendo inibito, invece, il controllo sul contenuto della decisione, verso cui iricorrenti vorrebbero richiamare l’attenzione di questo Collegio. Ne consegueche, a questa Corte, spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; in precedenza, Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828).3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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