CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 34105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ;sentiti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ed il difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 06/03/2026, la Corte di appello di Bologna confermavala sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 18/10/2024, appellata daMarku Gjergi, che condannava al pagamento delle spese processuali del gradononché alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili relative al grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, articolando duemotivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce la intervenuta estinzione deireati per remissione di querela e contestuale accettazione.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) e c), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della leggepenale ed inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 124 e ss.Cod. pen., 129, 336 e 529 cod. proc. pen.Al riguardo, deduce la tardività delle querele proposte, risultante dalle stessedichiarazioni delle persone offese.2.3. In data 20 luglio 2026, il difensore ha depositato memoria con cuiinstava per l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere ireati di truffa di cui ai capi a), d) ed d) della rubrica, per cui l’imputato riportavacondanna, estinti per remissione di querela.1.1. Risulta invero depositata, dal difensore dell’imputato, copia del verbaleredatto ad opera dei Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 16aprile 2026, contenente le remissioni di querela da parte delle persone offeseArtioli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] (come da procure allegate almedesimo verbale), e la contestuale accettazione delle stesse ad opera dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA],come da procure allegate.1.2. Al riguardo, si rammenta che, a norma dell'art. 152 cod. pen., «laremissione può intervenire solo prima della condanna», dovendosi per taleintendersi quella che abbia acquistato carattere di irrevocabilità, di talché, nelcaso sia stato proposto ricorso per cassazione, anche in presenza di ricorso daqualificarsi inammissibile, purché tempestivamente proposto, fino al giorno in cuiè pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta ilricorso, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24246 del25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 7, n. 30871 del 2024, Buonsante,non mass.; Sez. 5, n. 46903 del 2023, S., non mass.).1.3. Ciò premesso, essendo il ricorso tempestivo ed essendo state acquisiteagli atti valide e rituali remissioni di querela e la contestuale accettazione dellestesse, i reati di triffa per cui si procede, procedibili a querela, a seguito dellamodifica apportata all'art. 649-bis cod. pen. dall'art. 2, lett. q), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, anche se aggravati da recidiva specifica e infrquinquennale (Sez.2, n. 10542 del 10/02/2023, Georgiev, Rv. 284422 – 01), risultano estinti perremissione di querela.1.4. Le superiori considerazioni risultano assorbenti ed esimono quindidall’esaminare il secondo motivo di ricorso.1.5. Alla estinzione dei reati consegue l’annullamento senza rinvio dellasentenza, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.2. Non essendo stato convenuto diversamente, le spese processuali sonoposte a carico dell’imputato, a norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata,perche' i reati sono estinti perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente