CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22561/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato commesso in concorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 585, comma 4, 546 e 601, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nella misura in cui la Corte di appello non ha dato risposta ai nuovi motivi presentati dal difensore di fiducia dell'imputato, è manifestamente infondato perché l'atto di appello conteneva un unico motivo attinente al trattamento sanzionatorio, mentre i nuovi motivi di appello proponevano questioni (improcedibilità dell'azione penale, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di querela) su punti non devoluti con l'impugnazione principale e non connessi con questa (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 - 01); Considerato che i residui motivi di ricorso sono inammissibili per lo stesso motivo (riguardano questioni non devolute) e comunque sono manifestamente infondati: al reato, commesso il 5 ottobre 2015 non si applica l'art. 344 bis cod. proc. pen.; il motivo sulla qualificazione in termini di tentativo è del tutto indeterminato e, replicando il primo motivo, lamenta un'omessa motivazione su un punto non devoluto; l'ultima censura sulla motivazione apparente e compromissione del contraddittorio è formulata in termini di assoluta genericità e, comunque, per le ragioni dette, non può raccordarsi alla mancata risposta ai motivi nuovi presentati al giudice di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MElisabetta M [OSCURATO:PERSONA] DEPOITA .S Ai cesc a anzi IN ClAah:1‘.., Fenziona udiziario [OSCURATO:PERSONA]