CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sui ricorso 28292/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già Fondiaria-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - resistente con procura - avverso la sentenza n. 1878/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, avendo versato al danneggiato di un sinistro stradale la somma di C 5.239,00, intimò a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proyletaria e conducente dell'autoveicolo responsabile del sinistro, il pagmmento di una somma equivalente a titolo di r-C(2re0 ex art. 292 del Codice delle [OSCURATO:PERSONA]; gli intimati proposero opposizione al decreto ingiuntivo sollevando una .serie di eccezioni preliminari e contestando nel merito la fondatezza della pretesa; si costituì l'opposta insistendo nella domanda; il Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda in origine monitoriamente azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] SpA, rigettò l'opposizione, e la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza dell'8 agosto 2017, rigettò il gravame ritenendo, per quanto ancora di interesse in questa sede, che ,'azione promossa dall'impresa designata dal Fondo di Garanzia trova fondamento nella legge, quale azione di regresso in presenza di determinati presupposti fattuali, fra cui la mancanza di copertura assicurativa e l'avvenuto risarcimento del danno nei confronti del danneggiato da parte dell'impresa predetta; che l'obbligazione risarcitoria é autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato; che l'originaria obbligazione di valore si trasf,Ji=ma in obbligazione di valuta a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva; che, sulla base della documentazione prodotta dalla compagnia, deve ritenersi provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro, anche perché la transazione e la relativa quietanza non sono state specificamente contestate né é stata offerta prova contraria; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi; l'intimata non ha svolto attività difensiva, essendosi limitata a depostare procura speciale al fine di partecipare alla discussione all'udienza delle S.U.; a seguito di rimessione della causa con ordinanza Cass., n. 18802 del 2C21, ravvisato un contrasto sulla natura giuridica dell'azione ex art. 292 [OSCURATO:PERSONA], le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 21514 del 2022 hanno rigettato i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso, rimettendo la causa a questa Terza Sezione per l'esame del quinto motivo; i t.. correnti hanno depositato memoria; C:onsiderato che: con il quinto motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt.115 c.p.c., 1304, 2702, 2729, 2697 c.c., nonché dei principi sulla valutazione delle prove in riferimento all'art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.; a) si dolgono che i giudici del merito non abbiano verificato i presupposti della mancanza di copertura assicurativa e del pagamento effettuato dall'impresa designata per il F.G.V.S; b) lamentano che la formulata censura secondo cui "l'atto di transazione prodotto non prova né la esistenza né la liquidità del credito" è stata dalla corte di merito erroneamente ritenuta inidonea, non potendo richiedersi una contestazione specifica ex art. 115 c.p.c trattandosi di fatti ignoti; c) si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto nella specie opponibile la stipulata transazione; d) lamentano che la responsabilità del sinistro sia stata erroneamente ravvisata sulla base di indizi non confermati in via testimoniale; e) si dolgono che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto irrilevante l'annullamento della sanzione amministrativa comminatagli; il motivo è sotto plurimi motivi inammissibile; si deve al riguardo osservare che: la doglianza (per comodità di riferimento indicata sub a) concernente la sussistenza dei presupposti de quibus non risulta essere stata mai contestata da chi vi aveva interesse (F.G.V.S.) né il ricorrente dà debitamente conto del contrario in ossequio al requisito ex art. 366, 1° co, n. 6 c.p.c., trattandosi in ogni caso di censura presupponente accertamenti di fatto invero preclusi alla S.C.; la doglianza (per comodità, sub b) è superata dalla sentenza delle SAI; la contestazione specifica (per comodità, sub c) attiene all'opponibilità della transazione, non al fatto ignoto della transazione (si veda p. 16 del ricorso). E le S.U. hanno avvalorato l'assunto della Corte d'Appello che l'opponibilità deriva dalla circostanza che ex art. 292 .iasce un nuovo diritto (p. 5 sentenza; p. 16 del ricorso); ben può (quanto alla censura sub d) la decisione del giudice civile fondarsi su meri indizi; non risulta (sub e) dal ricorrente indicato perché e sotto quale profi.c) l'annullamento della sanzione amministrativa, ritenuta irrilevante dalla Corte d'Appello, sarebbe viceversa decisiva in senso contra do; conclusivamente il motivo va dichiarato inammissibile e, stante la pronunzia Cass., S.U. n. 21514 del 2022, il ricorso va rigettato; ricorrenti vanno condannati a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] SpA che, con la partecipazione all'udienza davanti alle SAL, ha sanato l'irregolarità della sua tardiva costituzione, le spese del giudiz o, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Corte dichiara il quinto motivo inammissibile e rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] SpA, le spese del giudizio che liquida in C 2300 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 °h; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà ado della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei r correnti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13„ se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza