CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 35099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Perugia in data 14/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. ed all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen. è reiterativo ed aspecifico, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato e delle modalità di detenzione che risultavano indicative della provenienza illecita del bene (pag. 3 della sentenza di appello). La Corte di merito ha, inoltre, fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e la mancata plausibile giustificazione della detenzione del bene di provenienza delittuosa consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265; Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, pertanto, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.