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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20831/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] JAN30 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Napoli l'11 Febbraio 2021 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili in concorso tra loro dei reati di rapina aggravata e lesioni personali.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA], con atto personale, deduce: - Violazione dell'articolo 63 comma quattro cod.pen. e vizio di motivazione; - violazione dell'articolo 99 cod.pen. e vizio di motivazione ; [OSCURATO:PERSONA] Marvelous, con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia deduce: -Vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive in merito alla attendibilità della persona offesa -vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'articolo 62 bis codice penale per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché è proposto da soggetto non legittimato in quanto dopo la riforma del 2017 l'impugnazione dinanzi a questa Corte Suprema può essere presentato e sottoscritto esclusivamente da un difensore abilitato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poichè il primo motivo, relativo all'attendibilità della persona offesa è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione della corte, la quale ha sottolineato che le dichiarazioni della persona offesa sono state confermate anche da un teste oculare che ha riconosciuto i due rapinatori fermati nella quasi immediatezza.

Inoltre indosso al ricorrente è stata trovata la somma di 690 Cin banconote di diverso taglio, tra cui una da 100€, di cui aveva fatto specifica menzione la persona offesa.

In ordine alle attenuanti generiche , la corte ha reso implicita risposta affermando che la pena inflitta appare congrua e non suscettibile di ulteriori riduzioni, considerato che nonostante la condizione di incensurato, l'imputato ha assunto un ruolo propulsivo nell'esecuzione del delitto.

Va osservato che il motivo di appello era generico, poiché invocava la concessione delle attenuanti sulla base della condizione di incensurato, che non può, per preciso dettato normativo, da sola giustificare il riconoscimento del beneficio in questione .Sicché la corte non era tenuta a rendere sul punto esplicita motivazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] JAN30 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Napoli l'11 Febbraio 2021 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili in concorso tra loro dei reati di rapina aggravata e lesioni personali. Propongono ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA], con atto personale, deduce: - Violazione dell'articolo 63 comma quattro cod.pen. e vizio di motivazione; - violazione dell'articolo 99 cod.pen. e vizio di motivazione ; [OSCURATO:PERSONA] Marvelous, con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia deduce: -Vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive in merito alla attendibilità della persona offesa -vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'articolo 62 bis codice penale per la mancata concessione delle attenuanti generiche. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché è proposto da soggetto non legittimato in quanto dopo la riforma del 2017 l'impugnazione dinanzi a questa Corte Suprema può essere presentato e sottoscritto esclusivamente da un difensore abilitato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poichè il primo motivo, relativo all'attendibilità della persona offesa è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione della corte, la quale ha sottolineato che le dichiarazioni della persona offesa sono state confermate anche da un teste oculare che ha riconosciuto i due rapinatori fermati nella quasi immediatezza. Inoltre indosso al ricorrente è stata trovata la somma di 690 Cin banconote di diverso taglio, tra cui una da 100€, di cui aveva fatto specifica menzione la persona offesa. In ordine alle attenuanti generiche , la corte ha reso implicita risposta affermando che la pena inflitta appare congrua e non suscettibile di ulteriori riduzioni, considerato che nonostante la condizione di incensurato, l'imputato ha assunto un ruolo propulsivo nell'esecuzione del delitto. Va osservato che il motivo di appello era generico, poiché invocava la concessione delle attenuanti sulla base della condizione di incensurato, che non può, per preciso dettato normativo, da sola giustificare il riconoscimento del beneficio in questione .Sicché la corte non era tenuta a rendere sul punto esplicita motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris