Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2020/2021

ECLI:EU:T:2021:678
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0633_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2021 – CNMSE e a. / Parlamento e Consiglio (causa T‑633/20) «Ricorso di annullamento – Salute – Regolamento (UE) 2020/1043 – Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti OGM – Cura o prevenzione della malattia da coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Nozione di atto legislativo – Nozione di atto regolamentare – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 18)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 20)

3. Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atti legislativi e atti regolamentari – Criteri distintivi – Procedura di adozione dell’atto (Art. 289, § 3, TFUE) (v. punti 21, 22)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento 2020/1043 – Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti OGM – Cura o prevenzione della malattia da coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Ricorso di un’associazione avente come oggetto sociale la difesa della salute, della sicurezza medica e dell’ambiente – Assenza di incidenza individuale sui ricorrenti – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1043, art. 3; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, artt. 6-11 e 13-24, e 2009/41, artt. 4-13) (v. punti 35-47) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali ( GU 2020, L 231, pag. 12 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dall’associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d’[OSCURATO:PERSONA] une [OSCURATO:PERSONA]». 3) [OSCURATO:PERSONA] nationale médicale santé – environnement (CNMSE) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] e l’associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d’[OSCURATO:PERSONA] une [OSCURATO:PERSONA]» sopporteranno le spese relative alle loro rispettive istanze d’intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0633_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2021 – CNMSE e a. / Parlamento e Consiglio (causa T‑633/20) «Ricorso di annullamento – Salute – Regolamento (UE) 2020/1043 – Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti OGM – Cura o prevenzione della malattia da coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Nozione di atto legislativo – Nozione di atto regolamentare – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 18) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 20) 3. Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atti legislativi e atti regolamentari – Criteri distintivi – Procedura di adozione dell’atto (Art. 289, § 3, TFUE) (v. punti 21, 22) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento 2020/1043 – Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti OGM – Cura o prevenzione della malattia da coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Ricorso di un’associazione avente come oggetto sociale la difesa della salute, della sicurezza medica e dell’ambiente – Assenza di incidenza individuale sui ricorrenti – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1043, art. 3; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, artt. 6-11 e 13-24, e 2009/41, artt. 4-13) (v. punti 35-47) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali ( GU 2020, L 231, pag. 12 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dall’associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d’[OSCURATO:PERSONA] une [OSCURATO:PERSONA]». 3) [OSCURATO:PERSONA] nationale médicale santé – environnement (CNMSE) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] e l’associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d’[OSCURATO:PERSONA] une [OSCURATO:PERSONA]» sopporteranno le spese relative alle loro rispettive istanze d’intervento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2020/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris