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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24172/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 20 gennaio 2020 dal Tribunale di Ferrara con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 111, comma 1, 624, 625 n. 4 cod. pen., commesso in Ferrara 1'8 febbraio 2018, e condannata, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa.

2. L'imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello, articolandolo in due motivi.

Col primo motivo la difesa deduce nullità della sentenza impugnata rilevando che, nel giudizio di appello, l'imputata è stata citata a comparire con notifica al difensore eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito del vano tentativo di recapitare l'atto al domicilio dichiarato da parte dell'addetto all'ufficio postale, ma senza aver prima tentato una notifica con modalità ordinarie, per mezzo di un ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen.

Col secondo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e al bilanciamento (operato in termini di equivalenza) tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le aggravanti.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale.

4. Il secondo motivo, col quale la difesa si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e della ritenuta equivalenza tra attenuanti e aggravanti è inammissibile perché aspecifico.

La difesa, infatti, non si confronta criticamente con le motivazioni del provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, genericamente, una presunta carenza o illogicità della motivazione.

Il primo motivo, che ha ad oggetto la ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, è infondato.

5. Risulta dagli atti che, con atto depositato nel corso del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] nominò un difensore di fiducia, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna e, contestualmente, dichiarò domicilio ai fini delle notificazioni in Modena, strada Contrada n. 348.

La notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello fu inizialmente eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen.

Il difensore eccepì l'irritualità di tale notifica, l'eccezione fu accolta e il processo fu rinviato ad altra data disponendo la notifica al domicilio dichiarato.

Tale notificazione fu eseguita a mezzo posta, l'addetto all'ufficio postale attestò che il destinatario era «sconosciuto o irreperibile» all'indirizzo e le notifiche furono eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

La difesa deduce la nullità assoluta della notifica così eseguita, sostiene che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. e sarebbe stato necessario quindi, attivare la notificazione con modalità ordinarie, invoca alcuni precedenti in tal senso (Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 280820; Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Nita, Rv. 274892).

Sull'argomento si è registrato un contrasto giurisprudenziale.

Poco prima della presentazione del ricorso, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte che lo hanno risolto con la sentenza n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848, secondo la quale «la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.».

L'applicazione di questi principi al caso in esame comporta la ritualità della notifica.

6. Poiché il primo motivo di ricorso è infondato, ma non inammissibile, il rapporto di impugnazione si è validamente instaurato.

Pertanto, ha rilievo nel presente procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 243 (in vigore dal 30 dicembre 2022) che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame (aggravato ai sensi degli artt. 625 n. 4 e 111 cod. pen.).

Nel caso di specie, in data 9 febbraio 2018, la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha denunciato il furto per cui si procede.

L'atto predisposto dalla polizia giudiziaria si intitola «verbale di ricezione di denuncia» e dal suo contenuto non si può desumere in termini univoci la volontà di proporre querela.

Nessuna querela risulta essere stata proposta nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della riforma.

7. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione della sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela Così deciso il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 20 gennaio 2020 dal Tribunale di Ferrara con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 111, comma 1, 624, 625 n. 4 cod. pen., commesso in Ferrara 1'8 febbraio 2018, e condannata, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa. 2. L'imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello, articolandolo in due motivi. Col primo motivo la difesa deduce nullità della sentenza impugnata rilevando che, nel giudizio di appello, l'imputata è stata citata a comparire con notifica al difensore eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito del vano tentativo di recapitare l'atto al domicilio dichiarato da parte dell'addetto all'ufficio postale, ma senza aver prima tentato una notifica con modalità ordinarie, per mezzo di un ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. Col secondo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e al bilanciamento (operato in termini di equivalenza) tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le aggravanti. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale. 4. Il secondo motivo, col quale la difesa si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e della ritenuta equivalenza tra attenuanti e aggravanti è inammissibile perché aspecifico. La difesa, infatti, non si confronta criticamente con le motivazioni del provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, genericamente, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il primo motivo, che ha ad oggetto la ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, è infondato. 5. Risulta dagli atti che, con atto depositato nel corso del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] nominò un difensore di fiducia, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna e, contestualmente, dichiarò domicilio ai fini delle notificazioni in Modena, strada Contrada n. 348. La notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello fu inizialmente eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. Il difensore eccepì l'irritualità di tale notifica, l'eccezione fu accolta e il processo fu rinviato ad altra data disponendo la notifica al domicilio dichiarato. Tale notificazione fu eseguita a mezzo posta, l'addetto all'ufficio postale attestò che il destinatario era «sconosciuto o irreperibile» all'indirizzo e le notifiche furono eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La difesa deduce la nullità assoluta della notifica così eseguita, sostiene che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. e sarebbe stato necessario quindi, attivare la notificazione con modalità ordinarie, invoca alcuni precedenti in tal senso (Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 280820; Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Nita, Rv. 274892). Sull'argomento si è registrato un contrasto giurisprudenziale. Poco prima della presentazione del ricorso, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte che lo hanno risolto con la sentenza n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848, secondo la quale «la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.». L'applicazione di questi principi al caso in esame comporta la ritualità della notifica. 6. Poiché il primo motivo di ricorso è infondato, ma non inammissibile, il rapporto di impugnazione si è validamente instaurato. Pertanto, ha rilievo nel presente procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 243 (in vigore dal 30 dicembre 2022) che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame (aggravato ai sensi degli artt. 625 n. 4 e 111 cod. pen.). Nel caso di specie, in data 9 febbraio 2018, la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha denunciato il furto per cui si procede. L'atto predisposto dalla polizia giudiziaria si intitola «verbale di ricezione di denuncia» e dal suo contenuto non si può desumere in termini univoci la volontà di proporre querela. Nessuna querela risulta essere stata proposta nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della riforma. 7. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione della sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela Così deciso il 16
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