CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 16491/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a FROSINONEavverso la sentenza in data 11/02/2026 del TRIBUNALE DI LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGIUSEPPE SASSONE, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indata 11/02/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta remissione di querela.Deduce:1.1.Erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc.pen.) – Art. 152 cod. pen..Il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata (n. 122 in data11/02/2026), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perremissione tacita di querela, desunta dalla mancata comparizione della persona offesaall'udienza predibattimentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Secondo il pubblico ministero ricorrente tale decisione è stata presa in violazione dilegge.In tal senso osserva che la persona offesa era comparsa personalmente all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e aveva chiesto un rinvio al solo fine di valutare la propria costituzione diparte civile. Il giudice accoglieva la richiesta e rinviava all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dove lapersona offesa non compariva e il giudice pronunciava la sentenza oggi impugnata,ritenendo si fosse configurata l’ipotesi della remissione tacita di querela, prevista dall’art.152, comma 3, n. 1), cod. pen..Secondo il ricorrente da tale assenza non era lecito inferire la volontà di rimettere laquerela potendosi, al più, evincersi un disinteresse alla costituzione di parte civile.Il ricorrente osserva, infatti, che non risultava che alla persona offesa fosse statanotificata la citazione come testimone per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], così mancando ilpresupposto che l'art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), cod. proc. pen. espressamente richiedeaffinché la mancata comparizione possa assumere valenza di remissione tacita; aggiungeche neanche risultava che alla persona offesa fosse stato dato avvertimento in tal senso.Deduce, quindi, che, in assenza di tali condizioni, il Tribunale ha erroneamentesussunto la fattispecie concreta nella previsione dell'art. 152 cod. pen., con conseguentevizio di violazione di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Il pubblico ministero ha correttamente ricostruito la vicenda processuale, percome riscontrata dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale dellaquestione in esame.Risulta, in effetti, che la persona offesa compariva all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],quando chiedeva un rinvio per valutare l’opportunità di costituirsi parte civile; il giudicerinviava all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per tale incombente, ma in questa successiva udienza la personaoffesa non compariva.Il giudice ha ritenuto che tale assenza ingiustificata della persona offesa integrasseex lege remissione tacita di querela e, sulla base di ciò, ha dichiarato non doversi procederenei confronti dell’imputato per il venir meno della condizione di procedibilità del reatoascrittogli.2. Ciò premesso, le condizioni e i presupposti, per la configurazione della remissionetacita di querela che qui ci impegna, sono stati enucleati e illustrati da questa Corte daultimo con la sentenza n. 25177 del 05/06/2025 (Sez. 5, F., non massimata) che, infattispecie in parte sovrapponibile a quella in esame, ha osservato: «le Sezioni Unite, con lasentenza n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore, Rv. 267239 – 01), hanno affermato che “integraremissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale (nella speciedavanti al Giudice di Pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dalgiudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con lavolontà di persistere nella querela”. L'art. 152, comma 2 e comma 3, n. 1, cod. pen. stabilisce che “la remissione (diquerela) extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelanteha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Vi è altresìremissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compareall'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone”. Disposizione, quest'ultima, cheva letta in combinato disposto con l'art. 142, comma 3, lett. d-bis), comma 3, disp. att. cod.proc. pen., che stabilisce che l'atto di citazione del testimone contiene “l'avvertimento che lamancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato acomparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa èconsentita”.La giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte, pronunciandosi in tema diremissione tacita di querela, come disciplinata in seguito alle modificazioni apportate all'art.152 cod. pen. dal d.lgs. 150 del 2022, si è espressa affermando che “anche a seguitodell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad operadell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto dicitazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificatomotivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integraremissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dalcompito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nelprocedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffattavolontà” (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Larocca, Rv. 285321 - 01); donde, ha ritenutoche, nell'accertamento dell'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, occorratener conto di specifici suoi comportamenti denotanti una volontà di segno opposto (Sez. 4,n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 - 01)”».Alla luce di quanto fin qui esposto se ne evince che, al fine di poter ritenereconfigurata l’ipotesi di remissione tacita di querela, così come prevista dall’art. 152, comma3, n. 1, cod. pen., è necessario -anzitutto- che l’assenza della persona offesa si sia verificataall’udienza nella quale essa era stata citata a comparire come testimone, che tale citazionea comparire come testimone contenesse l’avviso di cui all’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis),cod. proc. pen. (ossia l’avviso che «che la mancata comparizione senza giustificato motivodella persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata inqualità di testimone comporta la remissione tacita di querela») e che l’assenza sia stataingiustificata.La presenza di tali requisiti positivi di carattere formale non è tuttavia sufficiente alegittimare il giudice a ritenere configurata la remissione tacita di querela, essendo altresìtenuto a verificare che non siano presenti, a livello processuale, elementi incompatibili conl’intenzione di dismettere la volontà punitiva, in quanto univocamente denotanti il persisteredi tale volontà, come potrebbe essere, a titolo esemplificativo, l’avvenuta costituzione diparte civile e la correlata, costante, presenza del difensore nel processo. Va dunque affermato che «ai fini della configurabilità della remissione tacita di querelaex art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., non è sufficiente la mera ricorrenza dei requisitiformali costituiti dall’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza nella quale erastata citata come testimone e dal fatto che la citazione contenesse l’avviso previsto dall’art.90-bis, comma 1, lett. n-bis), cod. proc. pen., occorrendo altresì che il giudice verifichil’assenza di elementi processuali incompatibili con l’abbandono della volontà punitiva».Tanto in coerenza con il principio del favor querelae, in forza del quale, in presenza dielementi ambigui o contraddittori, deve preferirsi l’interpretazione che esclude l’effettoestintivo.3. Alla luce di quanto fin qui esposto, va rilevata la sussistenza del vizio di violazionedi legge denunciato dal pubblico ministero ricorrente, avendo il Tribunale dichiarato estinto ilreato ascritto all’imputato per remissione tacita di querela, senza avere specificato se lapersona offesa fosse stata citata come testimone all’udienza in cui non è comparsa e seavesse previamente ricevuto gli avvisi di cui all’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis, cod. proc.pen., così non risultando sussistenti i requisiti formali comunque richiesti per ritenereconfigurata l’ipotesi di cui all’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen..Tanto porta all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissionedegli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]