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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2022

Cassazione n. 48558/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale Segretario Generale e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 28-9.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della FEMCA Nazionale CISL contro il sequestro preventivo adottato dal GIP di Milano in data 14.9.2022 nell'ambito del procedimento nel quale risulta indagato [OSCURATO:PERSONA] per fatti di truffa aggravata in danno dell'INPS;

2. ricorre per cassazione la Garofalo, nella qualità sopra richiamata ed a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, lamentando violazione di legge con riguardo all'art. 325 cod. proc. pen. anche per l'erroneo inquadramento della [OSCURATO:PERSONA] e per assoluto difetto e/o inesistenza della motivazione in quanto priva di qualsiasi profilo logico giuridico e, perciò, meramente apparente: rileva come la motivazione del provvedimento impugnato contrasti con lo stesso provvedimento del GIP di Milano che aveva escluso la possibilità di iscrivere la associazione sindacale solo ed esclusivamente in considerazione del disposto di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lg.vo 231 del 2001 nonostante che sia l'ordinanza genetica che lo stesso provvedimento impugnato confermassero la posizione della [OSCURATO:PERSONA] come soggetto beneficiario del risparmio conseguente ai contributi che sarebbero stati illegittimamente accreditati al lavoratore Colombini; richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai presupposti perché si possa parlare di soggetto "terzo" rispetto al reato sia sotto il profilo oggettivo, del beneficio ricavatone, che soggettivo, della conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, del reato commesso e, pertanto, perché possa ritenersi estranea al provvedimento finale di confisca; segnala, perciò, la contraddittorietà della motivazione della ordinanza che, per un verso, ha considerato la [OSCURATO:PERSONA] soggetto "terzo" e, per altro verso, lo ha indicato come quello effettivamente beneficiario della condotta illecita; aggiunge che la giurisprudenza della S.C. ha chiarito come il sequestro presso terzi non indagati sia consentito soltanto laddove si dimostri che il beni siano nella piena disponibilità dell'indagato come, palesemente, non è nel caso di specie poiché le somme attinte non erano nella disponibilità del Fumagalli, segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito nell'esclusivo interesse e in rappresentanza dell'Ente; aggiunge che il Tribunale ha del tutto omesso ogni verifica in ordine al "fumus" del reato che ruota intorno ai presunto aggiramento della normativa in materia di aspettativa sindacale non retribuita disciplinata dall'art. 31 della legge 300 del 1970 e 3, comma l, del D. Lg.vo 564 del 1996; richiama, in particolare, il disposto di cui al comma 3 dell'art. 31 della legge del 1970 sottolineando come il Colombini fosse stato già collocato in aspettativa sindacale non retribuita alla data della entrata in vigore della legge del 1996 certamente non applicabile in via retroattiva; aggiunge che la "ratio" della normativa è quella di salvaguardare la stabilità del rapporto e non già di perseguire la stabilità della prestazione certamente ricorrente nel caso di specie e su cui manca ogni motivazione; altrettanto sottolinea quanto al profilo del "periculum" di dispersione di quanto attinto evidentemente insussistente alla luce della capienza patrimoniale dell'ente;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso avendo il Tribunale motivato sulla legittimazione della ricorrente in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità;

4. la difesa della Garofalo ha trasmesso una memoria in cui ha ribadito le considerazioni spese nel ricorso quanto alla posizione di "terzo" che non poteva essere ritenuta nei confronti del sindacato [OSCURATO:PERSONA] non suscettibile di essere indagato o imputato solo in considerazione della espressa riserva contenuta all'art. 1 del D. Lg.vo 231 del 2001 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso della Garofalo che aveva impugnato l'ordinanza genetica nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della FEMCA Nazionale CISL, soggetto terzo interessato rispetto alla adozione del provvedimento e che, come tale, non sarebbe stato legittimato a sollevare questioni circa la concreta configurabilità del reato e la sussistenza del "periculum".

Ha chiarito che la vicenda traeva origine da indagini concernenti alcuni sindacalisti i cui estratti conto avevano evidenziato periodi di contribuzione figurativa legati ad aspettativa non retribuita per cariche sindacali; era emerso, anche dalle stesse dichiarazioni dei sindacalisti interessati, che alcuni di costoro, come il Colombini, non avevano mai effettivamente prestato attività lavorativa presso le aziende dalle quali risultava che fossero stati posti in aspettativa sindacale, neppure per il periodo minimo di sei mesi richiesto dalla legge per fruire del beneficio.

2. Con il ricorso per cassazione la difesa della Garofalo evidenzia l'errore in cui è incorso il Tribunale nel qualificare la associazione sindacale come "terzo estraneo" in quanto proprio l'ente aveva beneficiato direttamente del "risparmio" contributivo legato alla (asseritamente) illegittima contribuzione figurativa relativa ai sindacalisti posti in aspettativa.

Il ricorso, in definitiva, si sforza di sostenere ed evidenziare l'esistenza di elementi di "concorso" della associazione sindacale nel reato materialmente commesso da un suo rappresentante e, su tale presupposto, insiste nel (rì)proporre questioni (già ampiamente e diffusamente svolte in sede di riesame) attinenti per l'appunto alla (in)sussistenza del "fumus commissi delicti" oltre che al "periculum in mora"; al contrario, come correttamente segnalato dal Tribunale, va ribadito che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 36347 del 11/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276700 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 - 01; Cass. Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, Paolini, Cass. Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, Gaetani, entrambe non massimate, e ancora Cass. Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974, anch'essa non massimata).

Se è vero che l'ente ha in qualche misura "beneficiato" del risparmio connesso alla contribuzione figurativa (in tesi accusatoria) illegittimamente riconosciuta in favore di alcuni sindacalisti, è pur vero che esso è e rimane "terzo" rispetto al reato per il quale si procede non potendosi invocare una sorta di concorso "virtuale" o "sostanziale" per superare il dato formale e normativa deponente nel senso indicato dal Tribunale.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale Segretario Generale e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 28-9.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della FEMCA Nazionale CISL contro il sequestro preventivo adottato dal GIP di Milano in data 14.9.2022 nell'ambito del procedimento nel quale risulta indagato [OSCURATO:PERSONA] per fatti di truffa aggravata in danno dell'INPS; 2. ricorre per cassazione la Garofalo, nella qualità sopra richiamata ed a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, lamentando violazione di legge con riguardo all'art. 325 cod. proc. pen. anche per l'erroneo inquadramento della [OSCURATO:PERSONA] e per assoluto difetto e/o inesistenza della motivazione in quanto priva di qualsiasi profilo logico giuridico e, perciò, meramente apparente: rileva come la motivazione del provvedimento impugnato contrasti con lo stesso provvedimento del GIP di Milano che aveva escluso la possibilità di iscrivere la associazione sindacale solo ed esclusivamente in considerazione del disposto di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lg.vo 231 del 2001 nonostante che sia l'ordinanza genetica che lo stesso provvedimento impugnato confermassero la posizione della [OSCURATO:PERSONA] come soggetto beneficiario del risparmio conseguente ai contributi che sarebbero stati illegittimamente accreditati al lavoratore Colombini; richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai presupposti perché si possa parlare di soggetto "terzo" rispetto al reato sia sotto il profilo oggettivo, del beneficio ricavatone, che soggettivo, della conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, del reato commesso e, pertanto, perché possa ritenersi estranea al provvedimento finale di confisca; segnala, perciò, la contraddittorietà della motivazione della ordinanza che, per un verso, ha considerato la [OSCURATO:PERSONA] soggetto "terzo" e, per altro verso, lo ha indicato come quello effettivamente beneficiario della condotta illecita; aggiunge che la giurisprudenza della S.C. ha chiarito come il sequestro presso terzi non indagati sia consentito soltanto laddove si dimostri che il beni siano nella piena disponibilità dell'indagato come, palesemente, non è nel caso di specie poiché le somme attinte non erano nella disponibilità del Fumagalli, segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito nell'esclusivo interesse e in rappresentanza dell'Ente; aggiunge che il Tribunale ha del tutto omesso ogni verifica in ordine al "fumus" del reato che ruota intorno ai presunto aggiramento della normativa in materia di aspettativa sindacale non retribuita disciplinata dall'art. 31 della legge 300 del 1970 e 3, comma l, del D. Lg.vo 564 del 1996; richiama, in particolare, il disposto di cui al comma 3 dell'art. 31 della legge del 1970 sottolineando come il Colombini fosse stato già collocato in aspettativa sindacale non retribuita alla data della entrata in vigore della legge del 1996 certamente non applicabile in via retroattiva; aggiunge che la "ratio" della normativa è quella di salvaguardare la stabilità del rapporto e non già di perseguire la stabilità della prestazione certamente ricorrente nel caso di specie e su cui manca ogni motivazione; altrettanto sottolinea quanto al profilo del "periculum" di dispersione di quanto attinto evidentemente insussistente alla luce della capienza patrimoniale dell'ente; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso avendo il Tribunale motivato sulla legittimazione della ricorrente in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità; 4. la difesa della Garofalo ha trasmesso una memoria in cui ha ribadito le considerazioni spese nel ricorso quanto alla posizione di "terzo" che non poteva essere ritenuta nei confronti del sindacato [OSCURATO:PERSONA] non suscettibile di essere indagato o imputato solo in considerazione della espressa riserva contenuta all'art. 1 del D. Lg.vo 231 del 2001 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso della Garofalo che aveva impugnato l'ordinanza genetica nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della FEMCA Nazionale CISL, soggetto terzo interessato rispetto alla adozione del provvedimento e che, come tale, non sarebbe stato legittimato a sollevare questioni circa la concreta configurabilità del reato e la sussistenza del "periculum". Ha chiarito che la vicenda traeva origine da indagini concernenti alcuni sindacalisti i cui estratti conto avevano evidenziato periodi di contribuzione figurativa legati ad aspettativa non retribuita per cariche sindacali; era emerso, anche dalle stesse dichiarazioni dei sindacalisti interessati, che alcuni di costoro, come il Colombini, non avevano mai effettivamente prestato attività lavorativa presso le aziende dalle quali risultava che fossero stati posti in aspettativa sindacale, neppure per il periodo minimo di sei mesi richiesto dalla legge per fruire del beneficio. 2. Con il ricorso per cassazione la difesa della Garofalo evidenzia l'errore in cui è incorso il Tribunale nel qualificare la associazione sindacale come "terzo estraneo" in quanto proprio l'ente aveva beneficiato direttamente del "risparmio" contributivo legato alla (asseritamente) illegittima contribuzione figurativa relativa ai sindacalisti posti in aspettativa. Il ricorso, in definitiva, si sforza di sostenere ed evidenziare l'esistenza di elementi di "concorso" della associazione sindacale nel reato materialmente commesso da un suo rappresentante e, su tale presupposto, insiste nel (rì)proporre questioni (già ampiamente e diffusamente svolte in sede di riesame) attinenti per l'appunto alla (in)sussistenza del "fumus commissi delicti" oltre che al "periculum in mora"; al contrario, come correttamente segnalato dal Tribunale, va ribadito che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 36347 del 11/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276700 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 - 01; Cass. Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, Paolini, Cass. Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, Gaetani, entrambe non massimate, e ancora Cass. Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974, anch'essa non massimata). Se è vero che l'ente ha in qualche misura "beneficiato" del risparmio connesso alla contribuzione figurativa (in tesi accusatoria) illegittimamente riconosciuta in favore di alcuni sindacalisti, è pur vero che esso è e rimane "terzo" rispetto al reato per il quale si procede non potendosi invocare una sorta di concorso "virtuale" o "sostanziale" per superare il dato formale e normativa deponente nel senso indicato dal Tribunale. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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