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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20390/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice commessi nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c., fallita nel marzo del 2015.

In particolare agli imputati sono contestati plurimi prelievi effettuati dalle casse della fallita asseritamente a titolo di compenso per l'attività gestoria prestata, nonché l'aggravamento del dissesto della società a causa della mancata tempestiva richiesta del fallimento del medesimo.

In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha sensibilmente ridimensionato l'entità dei prelievi considerati illeciti per i quali ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità degli imputati, giungendo conseguentemente ad escludere l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità originariamente contestata e ritenuta nel precedente grado di giudizio.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riguardo all'affermazione della loro responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale.

In particolare lamentano la mancata riqualificazione del fatto in contestazione sotto il titolo della bancarotta preferenziale, evidenziando come, secondo l'oramai maggioritario orientamento della giurisprudenza di legi';:timità, integrerebbe tale fattispecie e non quella ritenuta dal giudici del merito la condotta dell'amministratore che, anche in assenza di apposita delibera assembleare, provveda ad autoliquidarsi e corrispondersi gli emolumenti relativi all'attività prestata, sempre che gli stessi risultino in rapporto di congruità con il contenuto e spessore di quest'ultima.

E nel caso di specie alcun dubbio potrebbe sussistere circa la congruità dei modesti prelievi periodici effettuati dagli imputati, anche tenuto conto del fatto che gli stessi corrisponderebbero al lordo del compenso loro dovuto.

Nel disattendere il citato orientamento la motivazione della sentenza impugnata sarebbe peraltro contraddittoria, avendo i giudici dell'appello dapprima ritenuto generica la doglianza difensiva in quanto priva dei riferimenti oggettivi asseritamente necessari per valutare la congruità dei compensi percepiti, salvo poi concludere che in ogni caso le condotte contestate integrerebbero il più grave reato ritenuto perché non sarebbe rilevante l'eventuale causale dei prelievi oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.

2. E' sì vero, come sostenuto dai ricorrenti, che secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato, anche in assenza di una specifica delibera societaria o di una altrettanto specifica previsione statutaria (Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247964Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv. 266311; Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagioli, Rv. 273576).

Ma questa Corte ha al contempo precisato corre, invece, sia configurabile proprio il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale qualora l'amministratore prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata ed oggettiva valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, nonchè i risultati raggiunti (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017, Allia, Rv. 271464; Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rossi, Rv. 269639).

Facendo corretta applicazione di tali principi la Corte territoriale ha dunque ritenuto ingiustificati i prelievi effettuati dagli imputati, in assenza della prospettazione di elementi idonei a giustificare l'affermazione per cui gli stessi corrispondessero alla congrua autoliquidazione del compenso loro dovuto per l'attività gestoria.

Né il ricorso, che si rivela dunque generico sul punto, ha saputo indicare gli elementi oggettivi di valutazione di tale congruità, limitandosi ad effettuare un sommario calcolo fondato sull'indebita parificazione di dati non omogenei, posto che, contrariamente a quanto prospettato, i prelievi effettuati nei diversi esercizi sono risultati variabili, il che a maggior ragione richiedeva l'allegazione delle specifiche circostanze che li potevano giustificare.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice commessi nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c., fallita nel marzo del 2015. In particolare agli imputati sono contestati plurimi prelievi effettuati dalle casse della fallita asseritamente a titolo di compenso per l'attività gestoria prestata, nonché l'aggravamento del dissesto della società a causa della mancata tempestiva richiesta del fallimento del medesimo. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha sensibilmente ridimensionato l'entità dei prelievi considerati illeciti per i quali ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità degli imputati, giungendo conseguentemente ad escludere l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità originariamente contestata e ritenuta nel precedente grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riguardo all'affermazione della loro responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale. In particolare lamentano la mancata riqualificazione del fatto in contestazione sotto il titolo della bancarotta preferenziale, evidenziando come, secondo l'oramai maggioritario orientamento della giurisprudenza di legi';:timità, integrerebbe tale fattispecie e non quella ritenuta dal giudici del merito la condotta dell'amministratore che, anche in assenza di apposita delibera assembleare, provveda ad autoliquidarsi e corrispondersi gli emolumenti relativi all'attività prestata, sempre che gli stessi risultino in rapporto di congruità con il contenuto e spessore di quest'ultima. E nel caso di specie alcun dubbio potrebbe sussistere circa la congruità dei modesti prelievi periodici effettuati dagli imputati, anche tenuto conto del fatto che gli stessi corrisponderebbero al lordo del compenso loro dovuto. Nel disattendere il citato orientamento la motivazione della sentenza impugnata sarebbe peraltro contraddittoria, avendo i giudici dell'appello dapprima ritenuto generica la doglianza difensiva in quanto priva dei riferimenti oggettivi asseritamente necessari per valutare la congruità dei compensi percepiti, salvo poi concludere che in ogni caso le condotte contestate integrerebbero il più grave reato ritenuto perché non sarebbe rilevante l'eventuale causale dei prelievi oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili. 2. E' sì vero, come sostenuto dai ricorrenti, che secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato, anche in assenza di una specifica delibera societaria o di una altrettanto specifica previsione statutaria (Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247964Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv. 266311; Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagioli, Rv. 273576). Ma questa Corte ha al contempo precisato corre, invece, sia configurabile proprio il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale qualora l'amministratore prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata ed oggettiva valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, nonchè i risultati raggiunti (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017, Allia, Rv. 271464; Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rossi, Rv. 269639). Facendo corretta applicazione di tali principi la Corte territoriale ha dunque ritenuto ingiustificati i prelievi effettuati dagli imputati, in assenza della prospettazione di elementi idonei a giustificare l'affermazione per cui gli stessi corrispondessero alla congrua autoliquidazione del compenso loro dovuto per l'attività gestoria. Né il ricorso, che si rivela dunque generico sul punto, ha saputo indicare gli elementi oggettivi di valutazione di tale congruità, limitandosi ad effettuare un sommario calcolo fondato sull'indebita parificazione di dati non omogenei, posto che, contrariamente a quanto prospettato, i prelievi effettuati nei diversi esercizi sono risultati variabili, il che a maggior ragione richiedeva l'allegazione delle specifiche circostanze che li potevano giustificare. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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