Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44175/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18 novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 642 cod.pen. perché, al fine di conseguire l'indennizzo dall'[OSCURATO:PERSONA], Lobello denunciava un sinistro non accaduto e [OSCURATO:PERSONA], quale testimone precostituiva un mezzo inerente al suddetto presunto sinistro (il parabrezza del pullman condotto dall'imputato sarebbe stato scheggiato dalla ghiaia proveniente dal camion condotto dalla persona offesa D'Ettorre) 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la condanna si basava unicamente sulla deposizione della persona offesa, la quale aveva reso una versione dei fatti inattendibile, visto che era impossibile che in pochi minuti avesse ripulito H cassone del camion dalla ghiaia. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che in atto di appello era stata dedotta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di sommarie informazioni testimoniali ai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2015: la Corte di appello aveva ritenuto sussistere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] unicamente sulla scorta della dichiarazione del 1°Iuglio 2013 che, secondo la Corte, attestava la presenza del ricorrente al momento del sinistro; in realtà, nella dichiarazione del 1"luglio 2013, non si leggeva assolutamente che [OSCURATO:PERSONA] avesse assistito al sinistro, per cui solo dalla lettura congiunta dei due atti (dichiarazione del 1.7.2013 e sommarie informazioni testimoniali del 15.06.2015) si poteva affermare che [OSCURATO:PERSONA] avesse assistito al sinistro; conseguentemente, la sentenza di appello appariva immotivata nella parte in cui assumeva che l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] derivasse dalla dichiarazione del 1°Iuglio 2013. 1.3 Il difensore lamenta che erroneamente non era stato applicato l'art. 131 bis cod.pen.,in quanto il danno cagionato, considerata la parte offesa [OSCURATO:PERSONA], era risibile, e le modalità della condotta erano quelle previste per la commissione nel reato.

2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 I primi due motivi sono identici a quelli proposti nell'interesse di Lobello.2.2 Con un terzo motivo, premesso che nel capo di imputazione era indicata quale data di commissione del reato il 30 maggio 2013 (data di richiesta di risarcimento danni), poiché la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] era del 1°Iuglio 2013, eccepisce che a quella data il reato doveva ritenersi già consumato, per cui non si poteva contestare il reato di cui all'art. 642 cod.pen., ma semmai il meno grave reato di cui all'art. 482 cod.pen. 2.3 Il difensore eccepisce che la motivazione con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. era illogica, in quanto l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 642 cod.pen. richiamata dalla Corte di appello non era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e perché i mezzi e le modalità della condotta erano stati tali da portare ad una pena contenuta nel minimo, con la applicazione delle attenuanti generiche, per cui vi erano tutti i presupposti per riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] la causa di non punibilità, così come era palese che la motivazione del rigetto riguardava il coimputato, ma non [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO :IE N DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso (identico per entrambi i ricorrenti), si deve infatti rilevare che con riguardo alla decisione in ordine alle odierne parti ricorrenti, ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 1:3/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando, nelle pagine da 3 in avanti, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa D'Ettorre per il rilievo che la tesi alternativa propostal secondo cui sarebbe possibile che un residuo di ghiaia sia fuoriuscito dal cassone del camion andando a colpire il parabrezza del pullman di Lobellg è smentita dall'entità del danno riportato, "tale da non poter essere riconducibile all'urto di un 'qualcosa' di minime dimensioni, viepiù poi se si considera che si trattava del parabrezza di un mezzo di grosse dimensioni (appunto, un pullman), e quindi già per questo di consistente spessore e di maggiore resistenza ad eventuali 'impatti' esterni" (pag.4 sentenza impugnata); trattasi di valutazione di merito congrua e coerente con le risultanze processuali, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso (anche questo identico per entrambi gli imputati).

Il fatto che nella dichiarazione del 1°Iuglio 2013 non vi sia scritto espressamente che [OSCURATO:PERSONA] aveva assistito al sinistro, non toglie che una tale dichiarazione potesse essere rilasciata solo da una persona presente al momento dei fatti, non vedendosi in quale altro modo avrebbe potuto attestare che il camion di D'Ettorre, mentre transitava sulla stessa strada percorsa dal pullman, aveva perso parte del materiale che finiva sul parabrezza del pullman; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata quindi correttamente tratta soltanto dalla dichiarazione resa il 1°Iuglio 2013. 1.3 La motivazione relativa alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. è contenuta a pag.5 della sentenza impugnata, nella quale la Corte, riferendosi ad entrambi gli imputati, ha evidenziato l'entità del danno e le modalità della condotta, consistita in una intesa tra due soggetti per denunciare un falso sinistro, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede. 1.4 Quanto, infine, all'eccezione secondo cui la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata resa quando il reato di cui all'art. 642 cod.pen. era già consumato, si deve rilevare che tale motivo è inammissibile sollecitando una valutazione di carattere fattuale in precedenza non devoluta al giudice di appello.

2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18 novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 642 cod.pen. perché, al fine di conseguire l'indennizzo dall'[OSCURATO:PERSONA], Lobello denunciava un sinistro non accaduto e [OSCURATO:PERSONA], quale testimone precostituiva un mezzo inerente al suddetto presunto sinistro (il parabrezza del pullman condotto dall'imputato sarebbe stato scheggiato dalla ghiaia proveniente dal camion condotto dalla persona offesa D'Ettorre) 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la condanna si basava unicamente sulla deposizione della persona offesa, la quale aveva reso una versione dei fatti inattendibile, visto che era impossibile che in pochi minuti avesse ripulito H cassone del camion dalla ghiaia. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che in atto di appello era stata dedotta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di sommarie informazioni testimoniali ai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2015: la Corte di appello aveva ritenuto sussistere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] unicamente sulla scorta della dichiarazione del 1°Iuglio 2013 che, secondo la Corte, attestava la presenza del ricorrente al momento del sinistro; in realtà, nella dichiarazione del 1"luglio 2013, non si leggeva assolutamente che [OSCURATO:PERSONA] avesse assistito al sinistro, per cui solo dalla lettura congiunta dei due atti (dichiarazione del 1.7.2013 e sommarie informazioni testimoniali del 15.06.2015) si poteva affermare che [OSCURATO:PERSONA] avesse assistito al sinistro; conseguentemente, la sentenza di appello appariva immotivata nella parte in cui assumeva che l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] derivasse dalla dichiarazione del 1°Iuglio 2013. 1.3 Il difensore lamenta che erroneamente non era stato applicato l'art. 131 bis cod.pen.,in quanto il danno cagionato, considerata la parte offesa [OSCURATO:PERSONA], era risibile, e le modalità della condotta erano quelle previste per la commissione nel reato. 2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 I primi due motivi sono identici a quelli proposti nell'interesse di Lobello.2.2 Con un terzo motivo, premesso che nel capo di imputazione era indicata quale data di commissione del reato il 30 maggio 2013 (data di richiesta di risarcimento danni), poiché la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] era del 1°Iuglio 2013, eccepisce che a quella data il reato doveva ritenersi già consumato, per cui non si poteva contestare il reato di cui all'art. 642 cod.pen., ma semmai il meno grave reato di cui all'art. 482 cod.pen. 2.3 Il difensore eccepisce che la motivazione con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. era illogica, in quanto l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 642 cod.pen. richiamata dalla Corte di appello non era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e perché i mezzi e le modalità della condotta erano stati tali da portare ad una pena contenuta nel minimo, con la applicazione delle attenuanti generiche, per cui vi erano tutti i presupposti per riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] la causa di non punibilità, così come era palese che la motivazione del rigetto riguardava il coimputato, ma non [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO :IE N DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso (identico per entrambi i ricorrenti), si deve infatti rilevare che con riguardo alla decisione in ordine alle odierne parti ricorrenti, ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 1:3/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando, nelle pagine da 3 in avanti, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa D'Ettorre per il rilievo che la tesi alternativa propostal secondo cui sarebbe possibile che un residuo di ghiaia sia fuoriuscito dal cassone del camion andando a colpire il parabrezza del pullman di Lobellg è smentita dall'entità del danno riportato, "tale da non poter essere riconducibile all'urto di un 'qualcosa' di minime dimensioni, viepiù poi se si considera che si trattava del parabrezza di un mezzo di grosse dimensioni (appunto, un pullman), e quindi già per questo di consistente spessore e di maggiore resistenza ad eventuali 'impatti' esterni" (pag.4 sentenza impugnata); trattasi di valutazione di merito congrua e coerente con le risultanze processuali, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso (anche questo identico per entrambi gli imputati). Il fatto che nella dichiarazione del 1°Iuglio 2013 non vi sia scritto espressamente che [OSCURATO:PERSONA] aveva assistito al sinistro, non toglie che una tale dichiarazione potesse essere rilasciata solo da una persona presente al momento dei fatti, non vedendosi in quale altro modo avrebbe potuto attestare che il camion di D'Ettorre, mentre transitava sulla stessa strada percorsa dal pullman, aveva perso parte del materiale che finiva sul parabrezza del pullman; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata quindi correttamente tratta soltanto dalla dichiarazione resa il 1°Iuglio 2013. 1.3 La motivazione relativa alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. è contenuta a pag.5 della sentenza impugnata, nella quale la Corte, riferendosi ad entrambi gli imputati, ha evidenziato l'entità del danno e le modalità della condotta, consistita in una intesa tra due soggetti per denunciare un falso sinistro, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede. 1.4 Quanto, infine, all'eccezione secondo cui la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata resa quando il reato di cui all'art. 642 cod.pen. era già consumato, si deve rilevare che tale motivo è inammissibile sollecitando una valutazione di carattere fattuale in precedenza non devoluta al giudice di appello. 2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
Sentenza Cassazione n. 44175/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris