CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 12900/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19445-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -intimata - avverso la sentenza n. 209 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., impugnò i due avvisi di accertamento (n. T9B02FQ01426/2013 e n. T9B01FQ01428/2013), emessi dall’Agenzia delle Entrate per rettificare il reddito di impresa (e, conseguentemente, quello da partecipazione nella stessa del socio accomandatario), in relazione alla fatturazione di costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e ai fini dell’IRAP, IVA e IRPEF imputata al socio; in particolare, alla società venne contestata l’indeducibilità di costi afferenti a contratti di sponsorizzazione per manifestazioni sportive motociclistiche, risultanti da fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuta una “cartiera” all’esito di indagini della Guardia di Finanza; la C.T.P. di Milano respinse il ricorso , ritenendo che la natura fraudolenta dell’operato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse ricevuto ampio riscontro probatorio a seguito dell’attività investigativa della Guardia di Finanza; il [OSCURATO:PERSONA] impugnò tale pronuncia, evidenziandocome, mentre era risultata dimostrata l’effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle contestate fatture, nessuna prova del coinvolgimento della società ricorrente nella frode perpetrata dalla [OSCURATO:PERSONA] era stata offerta dall’amministrazione; la C.T.R. della Lombardia rigettò l’appello, richiamandosi alle risultanze del PVC, da cui era emerso che “il contribuente non [era] stato in grado di esibire alcuna documentazione contabile in quanto, come dichiarato dallo stesso, [aveva] provveduto a distruggere il registro IVA acquisti, il libro giornale ed il bilancio d’esercizio. Inoltre, dall’analisi dell’estratto conto bancario intestato alla società “[OSCURATO:SOCIETA]”, relativo all’anno 2005, non sono state rilevate uscite di conto riconducibili ai pagamenti delle fatture emesse dalla società “[OSCURATO:PERSONA] srl”” (pag. 5 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella suddetta qualità) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando unicamente un “atto di costituzione” exart. 370, comma 1, ult. parte, c.p.c.; Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto attinenti all’onere della prova” (che - si legge nel corpo del motivo - ha determinato l’errata applicazione degli artt. 109 TUIR, 19 d.p.r. n. 633/1972 e 2 d.lgs. n. 74/2000), dal momento che, a fronte dell’archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della circostanza che questi fosse mero destinatario delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (riferibili, peraltro, a prestazioni realmente effettuate), la C.T.R. si sarebbe “appiattita” sulle risultanze del PVC, senza che l’Amministrazione avesse assolto all’onere probatorio, sulla stessa gravante, in ordine all’inesistenza delle contestate operazioni; con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.p.r. n. 600/1973 e 57 d.p.r. n. 633/1972 (nella previgente formulazione), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittimamente applicabile il raddoppio del termine per la notifica dell’avviso di accertamento, a fronte di un reato già prescritto; in via pregiudiziale, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio per mancato rispetto del litisconsorzio necessario tra la società e i soci; è lo stesso ricorrente, infatti, a dar conto (a pag. 8 del ricorso) dell’esistenza di un altro socio, [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta aver partecipato al processo né aver proposto autonomo ricorso avverso gli avvisidi accertamento sopra indicati;trova, pertanto,applicazione il principio di diritto sancito da Cass., Sez. Un., 04/06/2008, n. 14815, secondo cui, “ in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchétutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conformemente, in tempi più recenti, ex multis , Cass., 30 / 10 / 2018, n. 27603; Cass., 25 / 06 / 2018, n. 16730; Cass., 20/04/2016, n. 7789; Cass., 28/11/2014, n. 25300); P.Q.M. Decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia alla Corte di giustizia