CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 22852/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa in data 1° ottobre 2025 dal Gip del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata, nei confronti del ricorrente, la misura della custodia cautelare in carcere, giacché indagato per molteplici episodi di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, integranti ildelitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per il delitto previsto dall'art. 74, commi 1, 2, 3, 5 del medesimo decreto, perché si associava con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Nell'ipotesi accusatoria, l'indagato, in qualità di promotore, finanziatore, organizzatore, era il capo dell'associazione e impartiva le direttive agli associati. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la misura custodiale sia l'unica idonea a recidere qualsivoglia potenziale contatto con gli altri componenti del sodalizio, nonché con l'ambiente dedito al traffico di stupefacenti su larga scala. Non si sarebbe considerato che l'associazione aveva cessato ogni attività nell'aprile 2022. Gli episodi del 6 ottobre 2023 e del 20 novembre 2024, ai quali l'ordinanza impugnata fa riferimento, sarebbero estranei rispetto all'attività di un sodalizio criminoso, cosicché mancherebbe il pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché è basato su censure non riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo state prospettate lacune o vizi logici del provvedimento impugnato, ma un'alternativa lettura del dato fattuale, basata su un'interpretazione manifestamente erronea degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La difesa, la quale non contesta la sussistenza di gravi indizi dei reati oggetto di contestazione, si limita ad opporre alla motivazione del provvedimento impugnato una sua interpretazione fattuale assolutamente inconsistente, perché essenzialmente basata sull'assunto, manifestamente infondato, che la già avvenuta reiterazione di reati analoghi a quelli per i quali si procéde (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) escluderebbe l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. Come ben evidenziato dall'ordinanza impugnata, trattasi di soggetto di elevatissima pericolosità sociale - che il quadro indiziario pone al vertice dell'organizzazione criminale e delinea come protagonista di numerosi reati-scopo - il quale, detenuto agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso, sia in data 6 ottobre 2023, sia in data 20 novembre 2024, di significativi quantitativi di cocaina. Egli, dunque, ha reiterato nel domicilio le condotte per le quali è2 Aksottoposto a cautela, così da rendere non idonee eventuali misure meno afflittive e da concretizzare in modo plastico il pericolo di reiterazione. Irrilevante risulta, del resto, la circostanza che il reato associativo di cui all'imputazione provvisoria sia contestato come commesso fino all'aprile 2022, perché la permanenza in essere dell'associazione non è presupposto necessario per la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, né per l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. Tale somma va fissata in € 5.000,00, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso, consistente in contestazioni del provvedimento impugnato basate sulla negazione dell'evidenza di specifici elementi di particolare pericolosità del soggetto, rappresentati dalla commissione di ulteriori gravi reati in regime di arresti domiciliari, oltre che sulla mancata considerazione della gravità e della tipologia dei fatti per cui si procede, ai fini delle esigenze cautelari. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/04/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' '2 2 gW.2026 [OSCURATO:PERSONA] • A pY7 r biro - !)„tr 42E" `• h