CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12753/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 1004/2020della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 14 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe indicata la quale ha rigettato l’appello dal medesimo spiegato, limitatamente all’entità delle spese di lite liquidate, avverso la decisione [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 12753/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in prime cure resa dal Giudice di pace di Roma(di accoglimento della opposizione proposta avverso preavviso di fermo amministrativo); con l’unico motivo, l’impugnante deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni dettanti i parametri di liquidazione dei compensi professionali per i giudizi civili; è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che nel presente grado di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] è difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura alle liti, rilasciata su foglio allegato al ricorso e materialmente congiunto allo stesso mediante spillatura, nella quale vi è un generico riferimento al «giudizio di cassazione di cui al ricorso che precede», senza alcuna altra indicazione alla pronuncia da impugnare o all’oggetto del gravame; la questione concernente la qualificabilità di una procura di tal fatta come speciale (e, quindi, la sua idoneità a giustificare lo ius postulandi nei giudizi di cassazione a mente dell’art. 365 cod. proc. civ.) risulta rimessa (con ordinanza n. 6946 del 02 marzo 2022) alle Sezioni Unite, in ragione del contrasto ermeneutico sussistente sul punto e della natura di massima importanza della questione stessa; appare evidente l’opportunità di differire la trattazione del ricorso all’esito della risoluzione della questione ad opera delle Sezioni Unite; p. q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Ter