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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20575/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 14-1241-eerreltrete-ctr1ether4o l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese anche dei difensori che sostituisce. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del proprio ricorso chiede l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso. / [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con pronuncia in data 29/09/2017, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'omicidio aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell'art. 7 d. n. 152 del 1991 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (sub A) e dai delitti ad esso connessi (detenzione e porto di arma comune da sparo utilizzata per l'omicidio, sub B, e ricettazione di detta arma e del veicolo utilizzati in detta occasione, sub C; delitti tutti aggravati ai sensi del suddetto art. 7).

Riteneva, invero, non provata la penale responsabilità degli imputati, per essere l'accusa fondata esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non riscontrate da elementi individualizzanti in grado di dimostrare la riferibilità del fatto agli imputati a cominciare da quelli emergenti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], considerato organico alla cosca degli Anello, scomparso e non più ritrovato.

La Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza in esame, in accoglimento degli appelli proposti dal Pubblico ministero della [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Catanzaro e dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha, invece, considerato le dichiarazioni del suddetto collaboratore di giustizia riscontrate dalle dichiarazioni della Donato, da ritenersi teste assolutamente attendibile, nonché da ulteriori elementi emersi dalle indagini, che sarebbero stati trascurati dal primo Giudice, e, infine, dalla istruttoria dibattimentale svolta in sede di rinnovazione, di riscontro anche alle dichiarazioni della donna, a partire dalla audizione del vicecommissario [OSCURATO:PERSONA].

Ha, pertanto, affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quali organizzatori dell'omicidio in oggetto, per avere dato incarico a [OSCURATO:PERSONA] di fare appostamenti, avere preparato le armi e procurato le autovetture utilizzate nell'omicidio, e, quindi, anche in ordine ai delitti a detto omicidio connessi, e, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, li ha condannati alla pena di anni trenta di reclusione, oltre che alle pene accessorie.

Ha, infine, ritenuto responsabile, in concorso con i suddetti, [OSCURATO:PERSONA] di tutti i delitti sopra indicati, unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciute l'attenuante speciale della collaborazione di cui all'art. 8 d.(Itt I# n. 152 del 1991 e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e tenuto conto della riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo e il secondo motivo di impugnazione la difesa deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 110 e 575 cod. pen. in ordine alla affermazione della responsabilità.

Rileva il difensore che fin dalle prime sue dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere effettuato con i fratelli Fruci più appostamenti presso il casale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (una decina nell'arco di un mese), ma di non essere stato consapevole dell'omicidio che si stava preparando, credendo che gli appostamenti fossero finalizzati al furto di un trattore.

Osserva che, inoltre, l'imputato ha riferito di riunioni che si tenevano in un certo posto, dove accompagnava le persone che vi partecipavano, le quali, però, lo tenevano in disparte senza coinvolgerlo in nessuna delle loro determinazioni, nonché di avere capito che l'omicidio era stato compiuto dopo che si rivolse a lui il suo amico [OSCURATO:PERSONA] per portargli gli indumenti da bruciare, dallo stesso indossati verosimilmente durante il fatto di sangue.

Lamenta il difensore l'illogicità della motivazione della Corte di assise di appello, laddove, ribaltando le argomentazioni sul punto del G.u.p., ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di "organizzatore e colpevole postumo", mentre, avendolo ritenuto credibile al punto di riconoscergli l'attenuante per la collaborazione, lo avrebbe dovuto assolvere o al più ritenere favoreggiatore, per essersi consapevolmente prodigato dopo il delitto in favore di uno dei suoi autori.

Osserva la difesa che, alla luce delle medesime argomentazioni dei Giudici di appello, [OSCURATO:PERSONA] solo "a cose fatte" è riuscito a capire il significato degli atti a lui richiesti, nulla lasciando presagire che si volesse attentare alla vita del legale; e che, pertanto, il suo contributo alla realizzazione del fatto è inconsapevole, non potendosi invero configurare l'elemento soggettivo del concorso.

2.2. Col terzo motivo di ricorso la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Rileva che sia il ruolo marginale nella vicenda che la condotta processuale tenuta avrebbero imposto la prevalenza delle generiche e che la Corte di assise di appello al riguardo non motiva proprio.

Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Propone ricorso avverso la sentenza di appello anche [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, articolandolo in due distinti atti difensivi, a firma rispettivamente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo del primo atto vengono dedotti violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio e/o assenza di motivazione in ordine alla memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il difensore che, pure a ritenere che l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla corposa e articolata memoria difensiva dagli stessi depositata in appello non integri nullità di ordine generale per lesione dei diritti di intervento o assistenza difensivi, tale omissione senza dubbio influisce sulla congruità e correttezza logico-giuridica della trama argomentativa.

3.2. Col secondo motivo del primo atto sono denunciati violazione dell'art. 603, comma 3-bis, anche in relazione all'art. 6 par. 1 Cedu, e vizio di motivazione.

Ci si duole che non sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa anche con riguardo al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che forniva una diversa ricostruzione del delitto in contestazione quanto ai mandanti e al movente omicidiario (individuando il mandante in [OSCURATO:PERSONA], socio di Ciriaco e di Mazzei della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe serbato rancore per il comportamento dell'avvocato in seno a tale società dando, pertanto, incarico omicidiario a [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta conferiva mandato per l'esecuzione dell'omicidio a [OSCURATO:PERSONA]), le cui dichiarazioni nell'impostazione della sentenza di primo grado trovano decisivo rilievo.

Osserva la difesa che, ai sensi del suddetto disposto normativo, la Corte di secondo grado, che ha bollato le propalazioni del suddetto collaboratore come prive di riscontri e provenienti da soggetto che voleva accreditarsi di fronte agli inquirenti, non avrebbe potuto operare cartolarmente, senza diretta escussione della prova dichiarativa, una valutazione diversa rispetto al G.u.p., che, invece, vedeva dette dichiarazioni come elemento di rottura rispetto all'impostazione accusatoria.

La difesa rileva, inoltre, che la sentenza impugnata merita di essere annullata anche in relazione ad un ulteriore profilo di violazione del suddetto disposto normativo, come interpretato dalle pronunce della Corte Edu nei casi Julius por Sigurborsson c.

Islanda (8 luglio 2019) e Maestri c.

Italia (8 luglio 2021), avendo, invero, in particolare in quest'ultima pronuncia, detta Corte enunciato un principio di portata generale, secondo cui in capo al giudice di appello grava un onere di audizione dell'imputato assolto in primo grado prima della condanna in secondo grado, mediante chiamata specifica dello stesso con l'indicazione dell'incombente istruttorio da compiersi.

Osserva, quindi, che l'omesso esame di [OSCURATO:PERSONA], in violazione del diritto al contraddittorio e delle garanzie difensive, determina una nullità di ordine generale e comunque un vulnus motivazionale in ragione del mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3.3. Col terzo motivo di detto atto vengono rilevati violazione degli artt. 110 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Lamenta la difesa che l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di ribaltamento dell'esito favorevole del giudizio di primo grado, non è stato assolto, a dispetto dell'apparente corposità della sentenza de qua, che altro non ha fatto che sostituire le proprie considerazioni a quelle del primo Giudice in modo apodittico senza confrontarsi con gli innumerevoli elementi illustrati nella memoria difensiva.

Rilevano i difensori che la sentenza impugnata non offre rigorosa giustificazione della circostanza che la rappresentazione della vicenda, così come offerta dalla stessa pronuncia, deve essere l'unica possibile e sostenibile oltre ogni ragionevole dubbio.

E in particolare non si confronta adeguatamente, escludendola, con l'alternativa ricostruzione emergente dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], né approfondisce la vicenda del bigliettino inviato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, avrebbe subito una perquisizione nell'ambito del procedimento relativo alla vicenda [OSCURATO:PERSONA].

Né, infine, approfondisce la diversa ricostruzione operata da [OSCURATO:PERSONA], parimenti plausibile.

Evidenziano i difensori che l'esistenza di tali piste alternative era stata illustrata e argomentata con la memoria difensiva in atti, ignorata dalla sentenza impugnata.La difesa, passando all'analisi delle fonti dichiarative, osserva che con la memoria dalla stessa prodotta si erano evidenziate una serie di circostanze, ignorate dalla Corte territoriale, e precisamente quanto al collaboratore: - l'inattendibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] per l'acredine nutrita nei confronti degli imputati, che erano responsabili dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], suo amico fraterno, cui avrebbe assistito, ed erano in procinto di eliminarlo; - la smentita documentale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai luoghi in cui sarebbero avvenuti i presunti incontri tra gli imputati propedeutici all'omicidio del legale (la sussistenza sul terreno dei Fruci di un pescheto nel 2000-2001, alla cui creazione il collaboratore dice di avere contribuito nel 1999; sussistenza esclusa dalle areofotogrammetrie versate in atti relative a detti anni e documentata per gli anni successivi al 2002) e alla disponibilità degli stessi (risultando prodotto un contratto di affitto recante la data del 30 aprile 2001); - la genericità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non avendo lo stesso partecipato né alla fase organizzativa dell'omicidio né alla fase esecutiva ed essendo il suo narrato il risultato di deduzioni personali o al più di conoscenze frammentarie, come dal medesimo confessato; - la confusione delle dichiarazioni rese in appello sugli appostamenti e sui pedinamenti in macchina, che venivano temporalmente collocati fino alle 21.00 per la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione con obbligo di rientro in casa per quell'ora, e si asserivano svolti con due auto, in contrasto con quanto riferito dalla Donato che dichiarava di avere incrociato lui e i Fruci a bordo di un unico veicolo; - il contrasto tra il riferimento fatto dal collaboratore alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a guidare il veicolo per l'omicidio in oggetto, come per l'omicidio Galati, e l'assoluzione del suddetto da questo omicidio (in relazione al quale, peraltro, la condotta contestata all'imputato era consistita nell'allontanamento del fratello della vittima e non nella guida del veicolo utilizzato per l'omicidio); - la genericità del riferimento fatto dal collaboratore alla disponibilità offerta da [OSCURATO:PERSONA] a tagliare un fucile; - la genericità del riferimento del collaboratore al ruolo di quest'ultimo come esecutore materiale dell'omicidio, avendo lo stesso chiarito di averlo meramente dedotto; - l'illogicità della ricostruzione del contatto telefonico con Panzarella la sera dell'omicidio, avendo dichiarato in dibattimento il collaboratore di non essere certo che il contatto avvenne sul telefono consegnato per tale scopo o sulla sua utenza personale, dato assolutamente incongruo nell'ottica dell'organizzazione di un omicidio; - il fatto che anche il coinvolgimento di Panzarella nell'omicidio era una convinzione del collaboratore dedotta dalle circostanze della sera dell'omicidio relative all'incontro con lo stesso; - il progressivo allineamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a quelle della Donato circa il riferimento della presenza di soggetti originari della provincia di [OSCURATO:PERSONA], a riprova dell'assenza di indipendenza tra le stesse; - il riferimento del collaboratore a controlli attorno ai luoghi di riunione e a un continuo andirivieni, in contrasto con le affermazioni della Donato circa la sua attività di ascolto senza che nessuno si fosse accorto della sua presenza; - l'inattendibilità del propalato del collaboratore, che, in sede di interrogatorio successivo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, offriva un'ulteriore versione dei fatti, riferendo che gli Anello si sarebbero mossi su incarico dei Torcasio di [OSCURATO:PERSONA], salvo poi a giustificarsi in udienza dicendo che era stata una sua deduzione e vi era stata confusione nella redazione del verbale.

Il difensore, in relazione alle dichiarazioni della Donato, sottolinea che anche il testimone necessita di un accurato vaglio di attendibilità con riguardo alla sua terzietà e alla genuinità delle sue dichiarazioni.

Rileva che la medesima per più di un anno dalla sua prima escussione a sommarie informazioni testimoniali (in data 24 ottobre 2005) ometteva di riferire ciò di cui a suo dire era a conoscenza in relazione all'omicidio in contestazione, limitandosi a parlare di un interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] e ad affermare di non sapere se il figlio fosse coinvolto nell'omicidio del legale; per poi cambiare rotta a partire dal verbale del 10 novembre 2006, in coincidenza con la notizia della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale del riesame in relazione all'omicidio del figlio.

Ciò che avrebbe dovuto, secondo la difesa, indurre i Giudici di appello a ritenere inattendibile la testimone per mancanza di terzietà e di disinteresse della stessa, che decideva scientemente di accusare gli odierni imputati e giocoforza anche il figlio dell'omicidio per cui si procede, a nulla rilevando che non coinvolgesse nella partecipazione alle riunioni Anello, al quale comunque aveva ascritto l'interessamento per la [OSCURATO:PERSONA].

Mancanza di terzietà e di disinteresse confermata, altresì, dall'ispettore Esposito che in dibattimento riferiva che la donna dopo la morte del figlio andava spesso presso il terreno dei Fruci ritenendo che ne fossero responsabili.

La difesa, inoltre, evidenzia che non solo [OSCURATO:PERSONA] mostrava un allineamento progressivo alle dichiarazioni della Donato più dettagliate rese a novembre 2006, ma anche quest'ultima mostrava un progressivo allineamento a quelle successive del collaboratore circa la consegna a quest'ultimo da parte di Panzarella di una busta contenente indumenti e guanti la sera dell'omicidio, circostanza non riferita dalla donna precedentemente.

Aggiunge che detto allineamento si verificava anche con riguardo alla ricostruzione del movente omicidiario.

Sottolinea il difensore, inoltre, che le dichiarazioni della Donato - a parte l'insussistenza del pescheto all'epoca dei fatti, in atti documentata - circa l'accesso alle vicinanze del terreno dei Fruci, a ridosso della tettoia, per ascoltarne i discorsi, attraverso la proprietà dell'amico della donna [OSCURATO:PERSONA], risultano sconfessate dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e da quella del consulente tecnico di parte [OSCURATO:PERSONA], riferendo entrambi di recinzioni che avrebbero ostacolato tale accesso e lo avrebbero consentito al più a distanza di venti metri con conseguente impossibilità di ascoltare i discorsi, e dalla produzione difensiva relativa al certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1997.

Rileva la difesa che il fatto che Panzarella potesse avere riferito particolari rilevanti circa l'omicidio Ciriaco all'amico maresciallo Siena, riferito dalla Donato nel verbale del 10 novembre 2006, trova una smentita in due diverse relazioni di servizio di quest'ultimo.

Lamenta la difesa che non vi è traccia nella sentenza impugnata di tali rilievi difensivi e di quelli relativi all'incoerenza del narrato della Donato nel raffronto fra le versioni fornite nelle diverse escussioni a sommarie informazioni testimoniali e l'escussione dibattimentale (con riguardo, ad esempio, alle modalità di incontro con tale Macedonia, una prostituta di cui la testimone non avrebbe fornito le esatte generalità, alla quale ogni tanto avrebbe dato un passaggio con la propria auto e che il giorno dell'omicidio l'avrebbe informata del continuo passaggio di un'auto bianca).

Osserva, inoltre, il difensore che un rilevante contrasto, ancora una volta non adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale, è tra le dichiarazioni del collaboratore e quelle della Donato circa la consegna di qualcosa da Panzarella a [OSCURATO:PERSONA] la sera dell'omicidio, ampliato in sede dibattimentale, in cui la donna ha dichiarato di non avere mai perso di vista i due e che la consegna di qualcosa dal primo al secondo sarebbe consistita nella dazione di un semplice fagotto all'esterno dell'abitazione e non all'interno, come, invece, riferito da [OSCURATO:PERSONA].La difesa conclude per l'inattendibilità di entrambe le fonti dichiarative e soprattutto per l'impossibilità, rilevata dal primo Giudice, di definire la testimonianza della Donato elemento di riscontro del narrato di [OSCURATO:PERSONA]; e ciò, tanto per la problematica del difetto di autonomia genetica, quanto per le divergenze tra i narrati su punti essenziali della vicenda.

Lamenta l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla ricostruzione del movente omicidiario, ricollegato all'interessamento manifestato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto del suo cliente [OSCURATO:PERSONA], alla vicenda relativa al complesso aziendale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che secondo l'impostazione accusatoria costituirebbe significativo elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore e alla valutazione di attendibilità delle informazioni fornite dalla Donato, che la Corte territoriale ha completamente pretermesso la valutazione di dati temporali incompatibili con detta ricostruzione, segnalati con la memoria depositata in atti.

In tal modo incorrendo in un vero e proprio travisamento della prova.

Rileva il difensore che, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il progetto messo a punto dal professionista, finalizzato a indurre i Lorusso a cedere l'azienda al suo cliente, prevedeva in primo luogo l'acquisizione dei crediti della ISVEIMER, principale creditore della [OSCURATO:PERSONA], in modo da consentire a Mazzei l'inserimento nella procedura concorsuale in atto, e, non essendo andata a buon fine tale operazione, l'acquisizione da parte di quest'ultimo di un terreno appartenente alla famiglia Bevilacqua, indispensabile per il prosieguo dell'attività della suddetta azienda.

Aggiunge che, però, la corretta collocazione temporale di detti eventi, quale emergente dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rende illogica l'individuazione della "vicenda Lorusso" quale genesi dell'omicidio.

Invero, le dichiarazioni del primo circa la discussione accesa con [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che avevano intrapreso la trattativa per acquisire il suolo dei Bevilacqua che avrebbe di fatto impedito ai Lorusso lo sfruttamento della cava, all'esito della quale lo stesso Lorusso riuscì nell'acquisto di detto suolo, secondo la difesa, devono essere lette unitamente a quelle di Pietropaolo, proprietario del suolo in quanto figlio di una Bevilacqua, che riferiva e soprattutto documentava detta vendita con atto in data 19 dicembre 2000, quindi antecedente di un anno e mezzo l'omicidio in oggetto.

Rileva il difensore, inoltre, che: - Mazzei riferiva del consiglio dell'avvocato di ritirarsi dalla trattativa per l'acquisto del terreno per pressioni subite dallo stesso, per le quali, come dichiarato sempre da Mazzei, l'avvocato sembrò più "seccato" che preoccupato; - è assolutamente verosimile che le pressioni furono esercitate da altri imprenditori, a cominciare dai Lorusso; - rivestendo l'avvocato la veste di consulente legale di Mazzei, non si comprenderebbe quale interesse avrebbero avuto gli imputati a minacciarlo e ucciderlo.

Osserva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che erroneamente la sentenza impugnata riconduceva il tentativo di acquisto del terreno dei Bevilacqua al fallimento del progetto di acquisizione dei crediti dell'ISVEIMER, quando, invece, la sentenza di fallimento era del 26 marzo 2021 e, quindi, un eventuale interessamento ai crediti di detto istituto da parte del professionista poteva esserci stato nei primi mesi del 2001, dopo il tentativo di acquisto del terreno dei Bevilacqua.

Rileva, inoltre, il difensore che: - non risulta che successivamente alla sentenza di fallimento l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si fosse interessato di pratiche relative ai beni della [OSCURATO:PERSONA]; - ciò smentisce quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il figlio le avrebbe detto che l'avvocato aveva assegnato il cantiere Lorusso a chi voleva lui; - all'esito della procedura la cava e gli impianti furono rilevati da terzi (l'ing.

Speziale e i fratelli Sgromo); - anche a voler ritenere che un'ulteriore proposta fosse stata avanzata da Mazzei per l'acquisto di un terreno della Curia adiacente alla cava, ciò avvenne senza il coinvolgimento del professionista, il quale discusse con Mazzei proprio per il coinvolgimento nell'iniziativa di Grandinetti.

Osserva il difensore che anche l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale gli Anello avrebbero visto con sfavore l'ingresso all'interno della società di Mazzei e Ciriaco, volendo invece favorire imprenditori "più disponibili" alle estorsioni come gli Sgromo, è in insanabile contrasto con quanto accertato da sentenze passate in giudicato circa la sottoposizione ad estorsione anche di Mazzei.

Evidenzia che, pur essendovi stato un interesse di Mazzei e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'acquisizione della cava, tale interesse si collocherebbe in data antecedente al 19 dicembre 2000 e non giustificherebbe un omicidio avvenuto a distanza di quasi due anni.

Rileva che privo di pregio è il richiamo svolto dalla sentenza impugnata alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di essere assunto presso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA].

Ovvero anche il riferimento alle dichiarazioni della segretaria di studio [OSCURATO:PERSONA], considerata l'incertezza del riconoscimento fotografico dalla stessa operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e a quanto dalla stessa percepito circa le preoccupazioni dell'avvocato, che, peraltro, l'avrebbe successivamente tranquillizzata.

Sottolinea che, invece, è significativo quanto riferito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] circa l'esternazione da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] della sua preoccupazione per vicende di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva, quindi, la difesa che la causale per come ricostruita non è sufficientemente connotata in termini di certezza nei suoi elementi costitutivi da poter rappresentare elemento probatorio a carico del ricorrente.

Rileva, in ultimo, che, in assenza di una ricostruzione sia della fase esecutiva del delitto che della fase organizzativa del medesimo, non è chiaro il contributo di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti contestati e se possa ritenersi contributo causalmente efficiente alla commissione del reato la condotta asseritamente tenuta dallo stesso.

3.4. Con il quarto motivo di detto atto vengono dedotti violazione i degli artt. 577 n. 3 cod. pen. e 7 d.

10. n. 152 del 1991, 62 -bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata: - omette qualsiasi argomentazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione; - quanto all'aggravante mafiosa si limita ad affermare che il delitto sarebbe stato eseguito con modalità tipicamente mafiose; - sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa non solo non si confronta col venir meno del ruolo di Anello nella vicenda, ma non indaga sul dolo specifico di [OSCURATO:PERSONA] di favorire l'associazione.

Infine, rileva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata è lacunosa anche sotto il profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del calcolo della pena e che anche per questo merita di essere annullata.

3.5. Con il primo motivo dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si denuncia violazione degli artt. 110, 575 e 577 cod. pen.

Si rileva che a [OSCURATO:PERSONA] viene illogicamente riconosciuto il ruolo di organizzatore rispetto a soggetti esecutori materiali e a una fase organizzativa rimasti ignoti, individuandone un collegamento con una cosca Anello-Fruci non accertata, sulla base di elementi ipotetici e congetturali.

3.6. Col secondo motivo di tale atto difensivo si deduce violazione degli artt. 238-bis, 125, 533, comma 1, e 546 lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'obbligo di motivazione rafforzata in un giudizio di appello che si concluda con il ribaltamento di una sentenza assolutoria.

Si riprendono gli argomenti del terzo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in particolare in relazione al movente e al non approfondimento delle ipotesi alternative; si ripercorrono le impugnazioni della Procura distrettuale e della Procura generale e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; si denuncia l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non confrontatasi con l'assoluzione passata in giudicato dell'imputato dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], vicenda di chiara rilevanza nell'apprezzamento delle dichiarazioni della Donato.

Lamenta il difensore che i Giudici di appello: - non hanno correttamente adempiuto all'onere di confutazione delle argomentazioni poste dal primo Giudice, concentrandosi sul narrato reso dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] del tutto generico e non riscontrato, colmo di aporie e mere deduzioni; - hanno trascurato la memoria difensiva depositata in atti e il dato documentale ad essa allegato che smentisce l'esistenza del pescheto, dove si sarebbero svolte, secondo il collaboratore (che afferma di avere contribuito alla sua creazione nel 1999) e la Donato, le riunioni propedeutiche all'omicidio,, prima del 2002, e la disponibilità del terreno da parte dei fratelli Fruci prima del 30 aprile 2001; - hanno trascurato che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] non è il racconto di un soggetto che prendeva parte all'organizzazione dell'omicidio, ma che effettuava inconsapevoli pedinamenti e appostamenti in relazione alla vittima, peraltro insieme al ricorrente sottoposto a misura di prevenzione e quindi particolarmente attenzionato, nonché che origliava discorsi di riunioni, alle quali non partecipava, traendone mere deduzioni, come dal medesimo specificato anche in sede di rinnovazione istruttoria (in particolare dal riferimento all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si stava "allargando", senza assistere però alla deliberazione dell'omicidio ovvero al conferimento di uno specifico incarico omicidiario; dal riferimento al fucile che il ricorrente sarebbe stato disposto a tagliare, senza assistere a spostamenti o predisposizioni di armi prima del fatto omicidiario; e via dicendo); - hanno trascurato l'incertezza del racconto sull'incontro, la sera dell'omicidio, del collaboratore con [OSCURATO:PERSONA], e sulle modalità del contatto telefonico finalizzato a detto incontro, neppure superata dall'istruttoria dibattimentale.

Rileva, inoltre, il difensore che con la memoria difensiva si era evidenziato come la circostanza della vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell'ordine, confermata sia dal collaboratore sia dalla Donato sia dal maresciallo Siena, tale da creare sospetti nel gruppo in epoca anteriore all'omicidio Ciriaco, fosse incompatibile con il coinvolgimento del suddetto nel fatto; e che anche sul punto la sentenza impugnata non si è pronunciata.

La difesa, passando alla disamina delle dichiarazioni della Donato, che secondo la pronuncia impugnata fungono da riscontro a quelle del collaboratore, ne evidenzia la genericità, la non spontaneità e il condizionamento dal desiderio di vendetta nei confronti di coloro che la donna considerava responsabili dell'omicidio del figlio, che avevano spinto il primo Giudice a non ritenerle riscontro delle dichiarazioni del collaboratore.

Rileva che la sentenza di appello ha omesso di indicare le ragioni per le quali tale prova dichiarativa assumerebbe una valenza dimostrativa differente rispetto a quanto statuito dal primo Giudice; e soprattutto non ha spiegato perché la Donato non abbia raccontato quanto sapeva sull'omicidio già nelle s.i.t. del 2005.

Il difensore ritorna sulle dichiarazioni del vicecommissario Esposito, erroneamente valorizzate dalla sentenza impugnata come elementi di riscontro, sui dati documentali evidenziati dalla memoria difensiva ignorata dalla Corte territoriale, che, invece, smentiscono le dichiarazioni della teste, e sulle numerosissime aporie delle stesse, anche ove relazionate con le dichiarazioni del collaboratore, non risolte anzi accentuate dall'escussione dibattimentale della medesima.

Aggiunge, infine, il difensore che i rilievi fatti sulla vettura [OSCURATO:PERSONA] bianca che, secondo il narrato della donna, anche per come riferitole da tale Macedonia non meglio identificata con riguardo al continuo andirivieni del veicolo il giorno dell'omicidio, sarebbe stata utilizzata per commetterlo, non hanno fatto emergere l'esistenza di materiale biologico e/o impronte riconducibili agli odierni imputati.

Il difensore passa, poi, ad esaminare quelli che, secondo la sentenza di appello, sono gli ulteriori riscontri (dichiarazioni della Bonali, di [OSCURATO:PERSONA], di Lorusso sulle vicende della società [OSCURATO:PERSONA]), evidenziando l'infedeltà della ricostruzione temporale degli eventi e la lacuna della sentenza, che non individua la ragione per cui gli odierni imputati avrebbero dovuto uccidere l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che invero era stato estromesso dall'affare Lorusso.

Lamenta, infine, il mancato approfondimento dell'ipotesi alternativa prospettata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dalla sentenza di appello assolutamente inaffidabile e priva di riscontri.3.7.

Col terzo motivo di detto atto difensivo ci si duole dell'omessa valutazione in relazione ad un punto decisivo della vicenda processuale, evidenziato con la memoria difensiva, circa la possibilità di un diverso movente dell'omicidio, di cui già si è parlato nell'altro atto difensivo.

Lamenta l'omessa valutazione anche con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ricondotto un interesse all'eliminazione del professionista allo stesso suo cliente [OSCURATO:PERSONA] con il quale avrebbe concluso affari illeciti di ingente valore.

3.8. Con il quarto motivo si rileva l'omessa motivazione in riferimento alle ipotesi di porto e detenzione di armi per l'esecuzione dell'omicidio e di ricettazione di cui ai capi B) e C).

Ci si duole delle poche righe spese al riguardo dalla censurata sentenza, che si limita ad affermare che le fasi organizzative dell'omicidio sono state curate dai fratelli Fruci con la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA].

E ciò a fronte delle dichiarazioni di detto collaboratore e della Donato, non vertenti in particolare sulle armi e all'autovettura utilizzate per l'omicidio, e dei rilievi di polizia scientifica di cui si è detto.

3.9. Con il quinto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta violazione dell'art. 577, n. 3 cod. pen.

Rileva il difensore che né dalle dichiarazioni del collaboratore Chimienzi né da quelle della Donato può ritenersi provata detta circostanza, in quanto entrambi non offrono particolari sulla ripartizione dei ruoli tra i coimputati e sulla predisposizione dei mezzi.

3.10. Col sesto motivo di detto atto si denuncia violazione dell'art. 7 d.

Igs. n. 152 del 1991.

Si svolgono le stesse argomentazioni dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ci si duole che la sentenza impugnata, anche con riguardo a tale profilo, non si sia confrontata con le possibili altre ragioni dell'omicidio.

3.11. Col settimo motivo dello stesso atto viene dedotta violazione dell'art. 99 cod. pen. con riguardo alla fattispecie sub C).

Si rileva che la Corte di assise di appello di Catanzaro ha omesso di motivare su detta aggravante.

3.12. Con l'ottavo motivo di detto atto viene rilevata violazione dell'art. 62 -bis cod. pen., censurandosi la laconicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

I difensori insistono, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata.4.

Propone, infine, ricorso avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

4.1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 603, comma 3-bis, anche in relazione all'art. 6 par. 1 Cedu, come interpretato dalla Corte Edu nei casi Julius por Sigurborsson c.

Islanda e Maestri c.

Italia, e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di assise di appello di Catanzaro, che ha condannato il ricorrente in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, nel rinnovare l'istruzione dibattimentale, ai sensi del suddetto disposto normativo, non disponeva l'esame dell'imputato appositamente citandolo per tale specifico incombente istruttorio.

Rileva la difesa che, quanto alla portata della sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza di legittimità ne ha fatto discendere un dovere conformativo dell'ordinamento interno per la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Si ripercorrono le medesime argomentazioni di cui al secondo motivo dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da intendersi in questa sede richiamate.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] capacità dimostrativa della responsabilità dell'imputato e mancanza di motivazione per omesso esame, sul punto, della memoria difensiva depositata all'udienza del 14 giugno 2021.

Rileva il difensore che la Corte di assise di appello, nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuto consapevole e certo di quanto aveva contribuito a preparare solo ad omicidio realizzato, ha contraddittoriamente ritenuto che lo stesso abbia ricondotto con sicurezza l'organizzazione e l'esecuzione dell'omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al clan Anello-Fruci.

Senza confrontarsi con quanto evidenziato in detta memoria circa l'assenza di detta sicurezza e la genericità delle indicazioni fornite in relazione sia alle riunioni tenute presso il pescheto sia in relazione agli appostamenti e pedinamenti, neppure specificate in sede dibattimentale, in cui il collaboratore riferisce di avere intuito, solo dopo l'incontro con Panzarella la sera dell'omicidio, quanto era avvenuto e l'implicazione di quest'ultimo.

4.3. Col terzo motivo di impugnazione la difesa rileva vizio di motivazione nella parte in cui la Corte a qua ha giudicato le dichiarazioni del suddetto collaboratore di giustizia riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA], ribaltando il giudizio del primo Giudice sulla credibilità ed attendibilità di quest'ultima; e mancanza di motivazione per omesso esame della memoria difensiva del 14 giugno 2021.

Rileva il difensore che secondo la Corte di assise di appello la valutazione di non genuinità delle dichiarazioni della Donato e del condizionamento delle stesse dal desiderio di vendetta della donna nei confronti di coloro che riteneva essere responsabili della morte del figlio non è fondata, in quanto la teste aveva iniziato a parlare dell'omicidio Ciriaco fin dall'ottobre del 2005, il desiderio di vendetta era smentito dal fatto che la donna non aveva mai accusato Rocco e [OSCURATO:PERSONA] e non vi era anomalia nel riferito apprendimento dei fatti, ma tale circostanza era confermata dall'audizione del vicecommissario [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta la difesa che tale motivazione è gravemente viziata dal momento che non prende in considerazione decisive risultanze dichiarative e documentali che confermavano la valutazione di inattendibilità della donna, tutte evidenziate in atti e in particolare nella memoria difensiva citata (e di cui si è parlato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]).

Censura la sentenza impugnata per non avere considerato che le fonti dichiarative del presente processo, le stesse del procedimento relativo all'omicidio Panzarella, hanno iniziato a parlare dell'omicidio Ciriaco in stretta contiguità con le scarcerazioni in quest'ultimo procedimento degli indagati, che hanno accusato nel presente processo, peraltro in continuo reciproco allineamento, tale da comprometterne l'affidabilità.

E, inoltre, la censura per non avere considerato le contraddizioni e le inverosimiglianze, evidenziate sempre nella citata memoria, in cui era incorsa la teste nelle versioni offerte nei diversi interrogatori e anche nel corso dell'escussione dibattimentale, e che ne compromettevano l'affidabilità; nonché le divergenze con [OSCURATO:PERSONA] su circostanze essenziali, come le modalità dell'incontro dello stesso col figlio.

E per avere considerato, apoditticamente, le dichiarazioni della donna esenti da contraddizioni e convergenti con quelle del collaboratore di giustizia.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione con riguardo al ritenuto movente dell'omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si duole la difesa che la Corte territoriale ancora una volta non abbia preso in considerazione le decisive risultanze probatorie evidenziate nella memoria difensiva sopra menzionata, tali da smentire che l'omicidio in esame fosse riconducibile ad un contrasto di interessi con gli imputati condannati, a cominciare dalla diversa collocazione temporale delle vicende relative alla società [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto si richiamano le medesime considerazioni svolte nel terzo motivo dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

4.5. Col quinto motivo di impugnazione il difensore denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sono stati valutati l'attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed il riscontro alle sue dichiarazioni.

Rileva il difensore il contenuto "sospetto" delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 28 novembre 2006, in quanto successive alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Sottolinea come sia illogica la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore da parte della Corte territoriale, laddove ha ritenuto irrilevante che lo stesso nell'interrogatorio reso dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari avesse dichiarato che l'omicidio di Ciriaco era stato commesso su incarico dei Torcasio, a seguito della precisazione operata in udienza con dichiarazioni spontanee, in cui aveva riferito che, in realtà, si era trattato di una sua deduzione.

Lamenta che ancora una volta la Corte di assise di appello di Catanzaro ha ignorato le osservazioni difensive, di cui alla memoria sopra citata, relative a quanto dichiarato nei verbali del 28 novembre 2006 e del 17 gennaio 2007 e nell'esame dibattimentale, anche con specifico riguardo a [OSCURATO:PERSONA].

4.6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore si duole che non siano state approfondite dette dichiarazioni, che ricollegavano l'omicidio all'apertura della sala Bingo di [OSCURATO:PERSONA], individuandolo come voluto da [OSCURATO:PERSONA] ed organizzato da [OSCURATO:PERSONA] per ragioni afferenti ai rapporti tra i soci di detta sala, tra cui il professionista; e che le stesse siano state liquidate come tentativo di Governa di accreditarsi come collaboratore, senza considerare le sommarie informazioni testimoniali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] confidenze su un suo stato di preoccupazione da riferirsi a vicende di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, conclude per l'annullamento della sentenza di appello. s4)1

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita - con PEC - tempestivamente motivi nuovi di ricorso, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., nei quali insiste sulla necessità, in casi come quelli in esame, della motivazione rafforzata, ripercorrendo le argomentazioni di cui al secondo motivo dell'atto di impugnazione a sua firma. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati.

1.1. Fondato è il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si duole dell'omessa rinnovazione dell'escussione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, nonostante la diversa valutazione delle sue dichiarazioni da parte della Corte territoriale, che le ha ritenute inattendibili e prive di riscontri, rispetto a quella compiuta dal G.u.p., che le considerava decisive in quanto elemento di rottura rispetto all'impostazione accusatoria.

Invero, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, ed è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276596).

Inoltre, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, il giudice di appello che pervenga a una riforma della decisione assolutoria di primo grado, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio, Rv. 283678: in motivazione, la Corte ha precisato che, in tali casi, l'obbligo di rinnovazione sussiste anche se si tratti di un coimputato, laddove il segmento della prova dichiarativa riguardi le condotte di terzi).

Nel caso in esame, il primo Giudice, a p. 18 della sentenza di primo grado, ripercorre le dichiarazioni rese alla Procura presso il Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], in data 7 settembre 2010, in relazione all'omicidio in esame, da [OSCURATO:PERSONA], ed evidenzia come lo stesso ricolleghi l'omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla volontà di [OSCURATO:PERSONA], insofferente per l'atteggiamento di quest'ultimo e di Mazzei in relazione alla gestione della sala Bingo che era stata una sua creazione, e a quella di [OSCURATO:PERSONA], che, accettando di uccidere l'avvocato, voleva, altresì, vendicarsi di quanto aveva detto lo stesso al fratello in occasione del tentativo di evitare l'uccisione di Bevilacqua e in occasione del funerale di "Tranganiello", deceduto in un agguato.

Sottolinea, inoltre, come tali dichiarazioni, individuando autori e movente diversi rispetto a quelli indicati dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non possono ritenersi di riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo, indebolendole, anzi, in modo incisivo.

La Corte territoriale, confrontandosi con il motivo di appello afferente q (11 peso dato da detto Giudice a tali dichiarazioni, rileva che le stesse risultano dal medesimo utilizzate «per ritenere ancora di più non riscontrato il [OSCURATO:PERSONA]».

E aggiunge che «sono in verità proprio le dichiarazioni del Governa ad essere rimaste del tutto prive di riscontro», anche nei processi che hanno interessato la cosca Torcasio, in quanto verosimilmente rese dal medesimo «per accreditarsi come collaboratore», a fronte altresì di un fatto noto quale la partecipazione alla gestione della sala Bingo da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Conclude, quindi, col ritenere che quanto dichiarato da Governa non può minare in alcun modo tutti gli altri convergenti elementi nei confronti degli imputati.

Nonostante la diversa valutazione della prova dichiarativa e la ritenuta incidenza della medesima ai fini dell'assoluzione di primo grado, introducendo un riferimento ad un movente e ad autori diversi da quelli di cui al costrutto accusatorio, non si è proceduto alla escussione in appello del collaboratore di giustizia Governa.

A tale riguardo va sottolineato, che il dovere di rinnovare gli apporti dichiarativi si configura con riguardo a quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, intendendosi per prove decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna.

1.2. Infondati, sono, invece, i rilievi difensivi, di cui alla seconda parte del medesimo motivo e al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli imputati avrebbero dovuto essere appositamente citati in appello per essere sottoposti ad esame dibattimentale, secondo il principio di portata generale, che sarebbe stato introdotto dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia.

Tale infondatezza si fonda su due distinte ragioni.

In primo luogo, invero, si osserva che la sentenza in esame è stata emessa prima della sentenza della Corte Edu e, pertanto, non ci si può dolere della mancata applicazione di detto principio.

Inoltre, va rilevato che, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631: in motivazione la Corte, con riferimento alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, ha peraltro ribadito, alla stregua dei criteri di Corte Cost. n. 49 del 2015, che le decisioni della Corte europea possono assumere valenza generale vincolante solo rispetto a vicende analoghe e sempre che siano espressione di un orientamento definitivo).

Ne deriva che nell'anzidetta decisione della Corte di Strasburgo non si possono ravvisare i requisiti per ritenere affermato un nuovo diverso principio in ordine al fatto che l'art. 6 della Cedu imponga sempre la citazione dell'imputato per rendere esame, anche quando nel corso del giudizio di primo grado sia mancata l'assunzione delle sue dichiarazioni e la valutazione da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto istruttorio, non oggetto di alcuna valutazione.

Come appunto nel caso in esame, nel quale, pertanto, il riferimento a detta decisione non è pertinente.

Una differente interpretazione del principio affermato nella citata sentenza Maestri si porrebbe anche in contrasto con i criteri indicati dalla Corte Costituzionale n. 49 del 2015 per attribuire valenza generale vincolante alle decisioni della Corte Edu, rispetto alle quali si è detto che hanno come punto di riferimento imprescindibile il caso concreto specificamente trattato e che solo rispetto a casi analoghi potrebbero assumere il valore di affermazione di un principio generale, tenuto conto delle peculiarità del caso deciso e sempre che la decisione adottata sia espressione di un orientamento definitivo, che costituisce "diritto consolidato" generato dalla giurisprudenza europea.

1.3. Fondate sono, invece, le censure di cui al primo e al terzo motivo dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente sull'omessa valutazione di una corposa memoria difensiva presentata dalla difesa (di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]) nel corso del giudizio di appello e sulla omessa motivazione rafforzata, di cui al secondo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], su entrambi i profili, al terzo motivo dello stesso atto, sull'omessa valutazione di circostanza dedotta con la memoria difensiva, di cui, inoltre, ai motivi nuovi formulati da quest'ultimo difensore, sul secondo profilo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tutti sull'omessa valutazione di specifiche circostanze dedotte con detta memoria, infine ai primi due motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui viene sostanzialmente lamentata l'assenza di una motivazione rafforzata.

Va preliminarmente osservato che nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione "ex" art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria.

In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093).

Inoltre, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056: in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).

Nel caso in esame, la Corte di assise di appello di Catanzaro risulta essersi limitata a una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, peraltro a fronte di una serie di argomentazioni difensive, compendiate in una memoria difensiva che risulta essere stata depositata nel corso del giudizio di appello (come da controllo effettuato dal Collegio), assolutamente ignorate.

La sentenza di appello muove dalle dichiarazioni etero ed auto accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le ritiene, diversamente dalla sentenza di primo grado, riscontrate in primo luogo dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Rileva che il suddetto: - ha confessato l'omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ha affermato di essere stato certo di avere contribuito, con i propri appostamenti al casale del suddetto (che inizialmente credeva finalizzati al furto di un trattore), a prepararlo solo ad omicidio realizzato; - ha, inoltre, riferito di avere origliato a delle riunioni tenute presso un pescheto dei fratelli Fruci tre mesi prima dell'omicidio, nelle quali erano presenti i suddetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe parlato, secondo quanto dedotto dallo stesso collaboratore, delle ingerenze dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'affare [OSCURATO:PERSONA], della necessità di eliminarlo, della disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a tagliare le canne di un fucile da utilizzare per detto omicidio e di [OSCURATO:PERSONA] a guidare l'auto da utilizzare per il medesimo; - ha, inoltre, dichiarato di essere stato contattato telefonicamente, la sera del delitto, da [OSCURATO:PERSONA] (non ricordando, però, se sul proprio cellulare o su quello fornitogli dallo stesso Panzarella) e di averlo incontrato a casa sua dove gli avrebbe consegnato indumenti di cui disfarsi.Considera detta Corte che a tali dichiarazioni (p. 177) siano sovrapponibili quelle di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], considerato organico alla cosca degli Anello, soggetto deceduto per il cui omicidio venivano accusati e poi assolti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare: - sulla causale dell'omicidio (interessamento di Ciriaco all'acquisto dell'azienda Lorusso da parte del suo cliente Mazzei); - sul luogo in cui avvenivano le riunioni organizzative, il pescheto dei fratelli Fruci, la cui descrizione corrisponderebbe perfettamente, come pure confermato dal teste vicecommissario [OSCURATO:PERSONA]; - sui partecipanti a tali riunioni, quantomeno i fratelli Fruci, [OSCURATO:PERSONA], ma anche in alcuni casi alcuni soggetti con accento reggino (la Donato, diversamente da [OSCURATO:PERSONA], non riferisce di avere visto a tali riunioni [OSCURATO:PERSONA]); - sugli appostamenti sulla strada percorsa giornalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], tra Maida e [OSCURATO:PERSONA]; - sull'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sera dell'omicidio, occasione in cui [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere ricevuto una busta con gli indumenti utilizzati dal killer mentre la Donato ha riferito di non conoscerne il contenuto.

A tale ultimo riguardo, la Corte territoriale osserva che non risulta rilevante la discrasia segnalata dalla difesa (circa l'ingresso o meno di [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione), avendo la Donato affermato di essere stata quella sera in casa, di avere sentito arrivare qualcuno e di avere poco dopo scorto i due scambiarsi un pacco fuori casa; ed essendo, quindi, verosimile che, prima che la donna si accorgesse della presenza di [OSCURATO:PERSONA], questi, come dal medesimo riferito, fosse entrato in casa (avendo l'abitazione due entrate).

E conclude per ritenere che la convergenza di teste e collaboratore non può che confermare l'ipotesi accusatoria in riferimento alla posizione quantomeno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo i primi due di organizzatori e quest'ultimo con un ruolo secondario che si sarebbe concretizzato nelle condotte dallo stesso ammesse.

E per escludere, tuttavia, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo, invero, sufficiente che egli fosse il soggetto maggiormente interessato alla vicenda anche quale capo reggente della omonima cosca, non essendo stato lo stesso mai stato visto dalla Donato alle riunioni o agli appostamenti, pur avendole riferito il figlio che tutto era stato fatto per favorire il "compare"; e considerando, quindi, prive di riscontro le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul medesimo.

Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato nel medesimo reato, come appunto quelle di [OSCURATO:PERSONA], oltre a dovere essere intrinsecamente credibili, devono risultare corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, che deve essere orientata all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

Nel caso in esame, in primo luogo, l'attribuzione del fatto-reato agli imputati (ivi compreso lo stesso accusante) non sembra essere frutto di un'accusa del collaborante sicura e certa, bensì di una sua opinione, in particolare di una supposizione elaborata dal medesimo a posteriori - come affermato non solo dal primo Giudice, ma dalla stessa Corte territoriale progressivamente arricchita con particolari non sempre coerenti.

Nella memoria difensiva, invero, si evidenziava come le indicazioni fornite dal collaboratore fossero assolutamente generiche.

In particolare come il suddetto, oltre a non rendersi conto della finalità degli appostamenti presso il casale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avesse semplicemente supposto che nelle riunioni tenute presso il pescheto si fosse parlato di detto avvocato, per il riferimento in una sola occasione al fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si stesse "allargando", mentre nulla fosse stato in grado di riferire sulla pianificazione dell'omicidio, sull'assegnazione dei singoli segmenti di esecuzione dello stesso a specifici soggetti e sull'identificazione di questi ultimi, facendo un generico riferimento alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a guidare l'auto (ponendola in collegamento con l'omicidio Galati dal quale però lo stesso risulta essere stato assolto) e un altrettanto generico riferimento alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] al taglio di un fucile, nonché al fatto che avesse semplicemente dedotto il coinvolgimento di Panzarella nell'omicidio.

Nella stessa memoria si rimarcava la sussistenza di possibili motivi di rancore del collaboratore, evincibili dalle sue stesse dichiarazioni, nei confronti dei fratelli Fruci, per avere gli stessi partecipato all'omicidio del suo fraterno amico [OSCURATO:PERSONA], al quale avrebbe assistito direttamente, ed essere in procinto di attentare alla sua stessa incolumità.

Inoltre, si sottolineava come dalle aerofotogrammetrie ufficiali dei luoghi ai quali il collaboratore aveva ricondotto le riunioni prodromiche all'omicidio (allegate alla memoria) emergesse l'insussistenza del pescheto di cui riferiva [OSCURATO:PERSONA] fino al 2002, alla cui creazione il suddetto avrebbe, a suo dire, partecipato nell'anno 1999, e come queste ultime dichiarazioni fossero, altresì, smentite dal contratto di affitto del terreno da parte dei fratelli Fruci a partire dal 30 aprile 2001.

La Corte territoriale, senza confrontarsi con detti rilievi (limitandosi a contestare la qualità delle fotografie aeree prodotte e a ritenere prevalente su tale documentazione il generico riferimento contenuto nella deposizione del vicecommissario Esposito sul suo ricordo da sempre del pescheto) sia sull'inaffidabilità del collaboratore sia sulla genericità delle sue dichiarazioni già ritenuta in primo grado, adopera il narrato della teste DonatD per supportare le supposizioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, invero, affermato di avere scoperto di essere correo solo dopo la commissione del delitto e per mera deduzione (circostanza su cui, altresì, si insiste nei primi due motivi di ricorso in suo favore per affermare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nell'omicidio).

E fa ciò non solo senza porsi il problema dell'efficacia individualizzante di detto narrato in relazione al fatto-reato e agli imputati, ma senza confrontarsi con le circostanze dedotte in memoria difensiva, ritenute in grado di minare l'attendibilità e la terzietà della teste.

Se è vero che in tema di valutazione della prova testimoniale non sono necessari elementi di riscontro esterni, è anche vero che il giudice deve verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017 - dep. 2018, PC in proc.

Giro, Rv. 272152).

Quanto, quindi, alla testimonianza della Donato, le difese dei Fruci, già con la suddetta memoria, ripercorsa con i ricorsi, hanno efficacemente posto in dubbio la posizione di terzietà della teste o comunque il principio di normalità, evidenziando la presenza di un sufficiente interesse a mentire.

Seppure l'analisi delle dichiarazioni della teste costituisca una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, l'analisi delle ragioni che ne possono avere condizionato la deposizione è un preciso onere motivazionale, soprattutto, come nel caso in esame, a fronte di numerose obiezioni difensive in ordine a quanto dichiarato dalla medesima e di quanto, altresì, si legge espressamente nella sentenza oggetto di esame, che dimostra di non confrontarsi con dette obiezioni.

Laddove si rileva che è la stessa teste ad ammettere di essersi decisa a parlare nel momento in cui apprese che uno degli indagati dell'omicidio dei figli - congiuntamente a Vincenzino e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], era stato scarcerato.

E laddove, nel valorizzare le dichiarazioni antecedenti della Donato - rese in data 24 ottobre 2005, oltre un anno prima e prima dell'inizio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] - per escludere un suo interesse a mentire, si trascura che le stesse, comunque generiche e de relato ( riferendo la suddetta con riguardo all'omicidio in esame di avere sentito parlare il figlio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse interessato all'acquisto dell'azienda Lorusso, in relazione al quale era interessato anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; e aggiungendo di non sapere se il figlio, che comunque l'aveva informata dell'omicidio dopo il fatto, vi avesse partecipato), risultano risalire al momento della sparizione del figlio della testimone, la quale, altresì, non ha esitato a riferire in quell'occasione della relazione sentimentale di Santo con la moglie di [OSCURATO:PERSONA] e del timore dei sodali che lo stesso potesse confidare alle forze dell'ordine qualche segreto della cosca, dimostrando di avere ben presente chi potessero essere i responsabili di tale scomparsa.

Con la censura relativa ad un possibile sentimento di vendetta della donna, tale da compromettere l'attendibilità delle dichiarazioni dalla medesima rese, come ritenuto dal primo Giudice e rimarcato dalla memoria difensiva, la Corte territoriale si confronta solo parzialmente e contraddittoriamente, laddove ritiene che tale sentimento sia smentito dal fatto che la donna non avrebbe riferito della partecipazione alle riunioni degli Anello (p. 174).

Quando, invece, proprio nelle prime dichiarazioni, la testimone risulta avere accennato ad un interessamento all'acquisto dell'azienda Lorusso da parte degli Anello; e comunque (p. 174-175) lo stesso vicecommissario Esposito ha fatto riferimento alla convinzione ossessiva della donna che i fratelli Fruci fossero responsabili della morte del figlio tanto da seguirne tutti i movimenti anche camuffata, come riportato dalla sentenza oggetto di impugnazione.

Nella memoria difensiva si era, poi, sottolineato - a parte la dubbia sussistenza del pescheto, riferito anche dalla testimone, all'epoca dei fatti, di cui già si è detto - che le dichiarazioni della Donato circa l'accesso nei pressi della tettoia del terreno dei Fruci per ascoltarne i discorsi erano state sconfessate dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], da quella del consulente tecnico di parte [OSCURATO:PERSONA] (riferendo entrambi di recinzioni che avrebbero ostacolato detto accesso, consentendolo ad una distanza di venti metri, incompatibile con l'asserito ascolto delle conversazioni) e soprattutto dal certificato di morte nel 1997 di [OSCURATO:PERSONA] (allegato sempre a detta memoria), che secondo la donna era l'amico che le avrebbe consentito di passare per il proprio fondo confinante con quello dei fratelli Fruci per raggiungere detta tettoia.

In particolare, su tale ultima circostanza, senza dubbio in grado di minare l'attendibilità della testimone, la Corte territoriale non risulta in alcun modo essersi pronunciata, limitandosi ad escludere «anomalia nel modo di apprendimento dei fatti» riferito dalla donna, sulla base delle sole dichiarazioni dibattimentali del vicecommissario Esposito.

Sempre nella memoria difensiva si erano evidenziati l'incostanza e la contraddittorietà del narrato della testimone (anche con riguardo alle modalità di incontro con tale non meglio identificata Macedonia che le avrebbe fornito informazioni il giorno dell'omicidio) e il pericolo di allineamento reciproco tra le sue dichiarazioni e quelle del collaboratore, circostanze con le quali ancora una volta la sentenza impugnata non risulta essersi confrontata.

La sentenza di appello si dedica, poi, nell'ultima parte (p. 178-195), all'approfondimento del movente dell'omicidio, individuandolo nell'interessamento manifestato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto del suo cliente [OSCURATO:PERSONA], alla vicenda relativa al complesso aziendale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sito in Curinga, in contrasto con le mire della cosca Anello di lucrare sull'acquisizione dell'azienda da parte di imprenditori più disponibili ad accettare le condizioni loro imposte dal sodalizio.

A tale riguardo la sentenza in esame richiama una serie di informazioni fornite dalle persone a conoscenza di tale vicenda.

Sul punto, però, la memoria difensiva, alla quale più volte si è fatto cenno, aveva rilevato che gli atti del procedimento avevano consegnato una collocazione temporale degli eventi relativi a detta vicenda assolutamente incompatibile con la ricostruzione accusatoria che consente di ravvisare in essa l'origine dell'omicidio in esame.

Aveva, quindi, evidenziato che, secondo tale ricostruzione, il progetto messo a punto dal professionista, finalizzato a indurre i Lorusso a cedere l'azienda al suo cliente, avrebbe dovuto prevedere in primo luogo l'acquisizione dei crediti della ISVEIMER, principale creditore della [OSCURATO:PERSONA], in modo da consentire a Mazzei l'inserimento nella procedura in atto, e poi, non andata a buon fine tale operazione, l'acquisizione di una cava appartenente alla famiglia Bevilacqua, indispensabile per il prosieguo dell'attività dell'azienda.

Aveva, altresì, sottolineato che la successione temporale degli episodi era stata completamente invertita, in quanto l'acquisto del terreno dalla famiglia Bevilacqua, al quale si sarebbe interessato anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], effettuato poi dai Lorusso, che già avevano in affitto tale terreno, sarebbe avvenuto il 19 dicembre 2000 e, quindi, oltre un anno prima dell'omicidio, come da verbale di s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA], figlio della proprietaria del terreno [OSCURATO:PERSONA], e da atto di vendita esibito dal medesimo e acquisito agli atti, prima dell'apertura della procedura concorsuale, promossa dagli enti creditori e in particolare dall'ISVEIMER, che sarebbe culminata con la sentenza di fallimento del 26 marzo 2001; per cui un eventuale interessamento ai crediti di detto istituto poteva essere avvenuto solo nei primi mesi del 2001 (e non nei primi mesi del 2002, come da costrutto accusatorio cui i Giudici di appello aderiscono).

Si era, inoltre, evidenziato, sempre in detta memoria, che, anche a voler ritenere che un'ulteriore proposta per un terreno confinante a quello dei Lorusso fosse stata avanzata alla Curia da Mazzei poco prima dell'omicidio, si sarebbe dovuto in ogni caso escludere un coinvolgimento al riguardo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], risentitosi anzi con Mazzei per l'iniziativa da quest'ultimo assunta insieme a Grandinetti.

Su tali rilievi difensivi, come anche sul fatto che Ciriaco non aveva avuto un interesse diretto nell'affare ma aveva operato unicamente nell'interesse di un cliente e comunque sulla circostanza che pure l'omicida fosse stato sottoposto ad estorsione da parte del gruppo Anello/Fruci (non diversamente dai fratelli Sgromo e dall'ing.

Speziali che risultano avere rilevato la cava e l'azienda), ancora una volta la sentenza di appello non si è pronunciata; limitandosi, da un lato, ad individuare in detto movente un elemento di convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore e quelle della Donato (de relato dal figlio) e di riscontro • • dell'attendibilità di entrambi, e, dall'altro, ad insistere sulle intimidazioni che avrebbe subito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] prima dell'omicidio, riferite non senza incertezze, come evidenziato sempre in memoria, dalla sua segretaria, [OSCURATO:PERSONA], e su un evidente interesse degli Anello alla vicenda Lorusso, nonostante la contestuale assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'omicidio.

E ciò, in assenza di un confronto con i rilievi difensivi, sempre contenuti in memoria, sul fallimento di detto interessamento, peraltro di molto antecedente all'omicidio, e sulla iniziale riconduzione del delitto da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad un affare relativo ad una sala Bingo.

E senza, infine, approfondire, sempre secondo lo schema della motivazione rafforzata - tradito in relazione a numerosi profili - se non nei termini sopra indicati, le dichiarazioni di Governa (di cui si impone, per quanto sopra osservato, l'escussione in sede di rinvio), decisive ai fini dell'assoluzione di primo grado in quanto tali da insinuare un ulteriore elemento di incertezza nella ricostruzione accusatoria (diverso movente e diversi autori del fatto), né quelle dell'altro collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (che riconduce la morte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] direttamente al suo cliente, [OSCURATO:PERSONA], con cui altresì il giorno dell'omicidio avrebbe avuto una violenta discussione), né ogni altra plausibile pista alternativa (denuncia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] circa le preoccupazioni del collega collegate a vicende di [OSCURATO:PERSONA]), su cui si insiste nella memoria difensiva.

Invero, in tema di valutazione della prova, la causale del delitto, pur non costituendo elemento di prova autosufficiente, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, a condizione che sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali ed oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare (Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, PG c.

Fortuna, Rv. 279790).

1.4. Devono, infine, ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi nell'interesse di Giuseppe e Vincenzino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 14-1241-eerreltrete-ctr1ether4o l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese anche dei difensori che sostituisce. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del proprio ricorso chiede l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del proprio ricorso. / [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con pronuncia in data 29/09/2017, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'omicidio aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell'art. 7 d. n. 152 del 1991 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (sub A) e dai delitti ad esso connessi (detenzione e porto di arma comune da sparo utilizzata per l'omicidio, sub B, e ricettazione di detta arma e del veicolo utilizzati in detta occasione, sub C; delitti tutti aggravati ai sensi del suddetto art. 7). Riteneva, invero, non provata la penale responsabilità degli imputati, per essere l'accusa fondata esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non riscontrate da elementi individualizzanti in grado di dimostrare la riferibilità del fatto agli imputati a cominciare da quelli emergenti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], considerato organico alla cosca degli Anello, scomparso e non più ritrovato. La Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza in esame, in accoglimento degli appelli proposti dal Pubblico ministero della [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Catanzaro e dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha, invece, considerato le dichiarazioni del suddetto collaboratore di giustizia riscontrate dalle dichiarazioni della Donato, da ritenersi teste assolutamente attendibile, nonché da ulteriori elementi emersi dalle indagini, che sarebbero stati trascurati dal primo Giudice, e, infine, dalla istruttoria dibattimentale svolta in sede di rinnovazione, di riscontro anche alle dichiarazioni della donna, a partire dalla audizione del vicecommissario [OSCURATO:PERSONA]. Ha, pertanto, affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quali organizzatori dell'omicidio in oggetto, per avere dato incarico a [OSCURATO:PERSONA] di fare appostamenti, avere preparato le armi e procurato le autovetture utilizzate nell'omicidio, e, quindi, anche in ordine ai delitti a detto omicidio connessi, e, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, li ha condannati alla pena di anni trenta di reclusione, oltre che alle pene accessorie. Ha, infine, ritenuto responsabile, in concorso con i suddetti, [OSCURATO:PERSONA] di tutti i delitti sopra indicati, unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciute l'attenuante speciale della collaborazione di cui all'art. 8 d.(Itt I# n. 152 del 1991 e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e tenuto conto della riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo e il secondo motivo di impugnazione la difesa deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 110 e 575 cod. pen. in ordine alla affermazione della responsabilità. Rileva il difensore che fin dalle prime sue dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere effettuato con i fratelli Fruci più appostamenti presso il casale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (una decina nell'arco di un mese), ma di non essere stato consapevole dell'omicidio che si stava preparando, credendo che gli appostamenti fossero finalizzati al furto di un trattore. Osserva che, inoltre, l'imputato ha riferito di riunioni che si tenevano in un certo posto, dove accompagnava le persone che vi partecipavano, le quali, però, lo tenevano in disparte senza coinvolgerlo in nessuna delle loro determinazioni, nonché di avere capito che l'omicidio era stato compiuto dopo che si rivolse a lui il suo amico [OSCURATO:PERSONA] per portargli gli indumenti da bruciare, dallo stesso indossati verosimilmente durante il fatto di sangue. Lamenta il difensore l'illogicità della motivazione della Corte di assise di appello, laddove, ribaltando le argomentazioni sul punto del G.u.p., ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di "organizzatore e colpevole postumo", mentre, avendolo ritenuto credibile al punto di riconoscergli l'attenuante per la collaborazione, lo avrebbe dovuto assolvere o al più ritenere favoreggiatore, per essersi consapevolmente prodigato dopo il delitto in favore di uno dei suoi autori. Osserva la difesa che, alla luce delle medesime argomentazioni dei Giudici di appello, [OSCURATO:PERSONA] solo "a cose fatte" è riuscito a capire il significato degli atti a lui richiesti, nulla lasciando presagire che si volesse attentare alla vita del legale; e che, pertanto, il suo contributo alla realizzazione del fatto è inconsapevole, non potendosi invero configurare l'elemento soggettivo del concorso. 2.2. Col terzo motivo di ricorso la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Rileva che sia il ruolo marginale nella vicenda che la condotta processuale tenuta avrebbero imposto la prevalenza delle generiche e che la Corte di assise di appello al riguardo non motiva proprio. Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Propone ricorso avverso la sentenza di appello anche [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, articolandolo in due distinti atti difensivi, a firma rispettivamente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo del primo atto vengono dedotti violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio e/o assenza di motivazione in ordine alla memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il difensore che, pure a ritenere che l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla corposa e articolata memoria difensiva dagli stessi depositata in appello non integri nullità di ordine generale per lesione dei diritti di intervento o assistenza difensivi, tale omissione senza dubbio influisce sulla congruità e correttezza logico-giuridica della trama argomentativa. 3.2. Col secondo motivo del primo atto sono denunciati violazione dell'art. 603, comma 3-bis, anche in relazione all'art. 6 par. 1 Cedu, e vizio di motivazione. Ci si duole che non sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa anche con riguardo al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che forniva una diversa ricostruzione del delitto in contestazione quanto ai mandanti e al movente omicidiario (individuando il mandante in [OSCURATO:PERSONA], socio di Ciriaco e di Mazzei della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe serbato rancore per il comportamento dell'avvocato in seno a tale società dando, pertanto, incarico omicidiario a [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta conferiva mandato per l'esecuzione dell'omicidio a [OSCURATO:PERSONA]), le cui dichiarazioni nell'impostazione della sentenza di primo grado trovano decisivo rilievo. Osserva la difesa che, ai sensi del suddetto disposto normativo, la Corte di secondo grado, che ha bollato le propalazioni del suddetto collaboratore come prive di riscontri e provenienti da soggetto che voleva accreditarsi di fronte agli inquirenti, non avrebbe potuto operare cartolarmente, senza diretta escussione della prova dichiarativa, una valutazione diversa rispetto al G.u.p., che, invece, vedeva dette dichiarazioni come elemento di rottura rispetto all'impostazione accusatoria. La difesa rileva, inoltre, che la sentenza impugnata merita di essere annullata anche in relazione ad un ulteriore profilo di violazione del suddetto disposto normativo, come interpretato dalle pronunce della Corte Edu nei casi Julius por Sigurborsson c. Islanda (8 luglio 2019) e Maestri c. Italia (8 luglio 2021), avendo, invero, in particolare in quest'ultima pronuncia, detta Corte enunciato un principio di portata generale, secondo cui in capo al giudice di appello grava un onere di audizione dell'imputato assolto in primo grado prima della condanna in secondo grado, mediante chiamata specifica dello stesso con l'indicazione dell'incombente istruttorio da compiersi. Osserva, quindi, che l'omesso esame di [OSCURATO:PERSONA], in violazione del diritto al contraddittorio e delle garanzie difensive, determina una nullità di ordine generale e comunque un vulnus motivazionale in ragione del mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3.3. Col terzo motivo di detto atto vengono rilevati violazione degli artt. 110 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di ribaltamento dell'esito favorevole del giudizio di primo grado, non è stato assolto, a dispetto dell'apparente corposità della sentenza de qua, che altro non ha fatto che sostituire le proprie considerazioni a quelle del primo Giudice in modo apodittico senza confrontarsi con gli innumerevoli elementi illustrati nella memoria difensiva. Rilevano i difensori che la sentenza impugnata non offre rigorosa giustificazione della circostanza che la rappresentazione della vicenda, così come offerta dalla stessa pronuncia, deve essere l'unica possibile e sostenibile oltre ogni ragionevole dubbio. E in particolare non si confronta adeguatamente, escludendola, con l'alternativa ricostruzione emergente dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], né approfondisce la vicenda del bigliettino inviato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, avrebbe subito una perquisizione nell'ambito del procedimento relativo alla vicenda [OSCURATO:PERSONA]. Né, infine, approfondisce la diversa ricostruzione operata da [OSCURATO:PERSONA], parimenti plausibile. Evidenziano i difensori che l'esistenza di tali piste alternative era stata illustrata e argomentata con la memoria difensiva in atti, ignorata dalla sentenza impugnata.La difesa, passando all'analisi delle fonti dichiarative, osserva che con la memoria dalla stessa prodotta si erano evidenziate una serie di circostanze, ignorate dalla Corte territoriale, e precisamente quanto al collaboratore: - l'inattendibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] per l'acredine nutrita nei confronti degli imputati, che erano responsabili dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], suo amico fraterno, cui avrebbe assistito, ed erano in procinto di eliminarlo; - la smentita documentale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai luoghi in cui sarebbero avvenuti i presunti incontri tra gli imputati propedeutici all'omicidio del legale (la sussistenza sul terreno dei Fruci di un pescheto nel 2000-2001, alla cui creazione il collaboratore dice di avere contribuito nel 1999; sussistenza esclusa dalle areofotogrammetrie versate in atti relative a detti anni e documentata per gli anni successivi al 2002) e alla disponibilità degli stessi (risultando prodotto un contratto di affitto recante la data del 30 aprile 2001); - la genericità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non avendo lo stesso partecipato né alla fase organizzativa dell'omicidio né alla fase esecutiva ed essendo il suo narrato il risultato di deduzioni personali o al più di conoscenze frammentarie, come dal medesimo confessato; - la confusione delle dichiarazioni rese in appello sugli appostamenti e sui pedinamenti in macchina, che venivano temporalmente collocati fino alle 21.00 per la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione con obbligo di rientro in casa per quell'ora, e si asserivano svolti con due auto, in contrasto con quanto riferito dalla Donato che dichiarava di avere incrociato lui e i Fruci a bordo di un unico veicolo; - il contrasto tra il riferimento fatto dal collaboratore alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a guidare il veicolo per l'omicidio in oggetto, come per l'omicidio Galati, e l'assoluzione del suddetto da questo omicidio (in relazione al quale, peraltro, la condotta contestata all'imputato era consistita nell'allontanamento del fratello della vittima e non nella guida del veicolo utilizzato per l'omicidio); - la genericità del riferimento fatto dal collaboratore alla disponibilità offerta da [OSCURATO:PERSONA] a tagliare un fucile; - la genericità del riferimento del collaboratore al ruolo di quest'ultimo come esecutore materiale dell'omicidio, avendo lo stesso chiarito di averlo meramente dedotto; - l'illogicità della ricostruzione del contatto telefonico con Panzarella la sera dell'omicidio, avendo dichiarato in dibattimento il collaboratore di non essere certo che il contatto avvenne sul telefono consegnato per tale scopo o sulla sua utenza personale, dato assolutamente incongruo nell'ottica dell'organizzazione di un omicidio; - il fatto che anche il coinvolgimento di Panzarella nell'omicidio era una convinzione del collaboratore dedotta dalle circostanze della sera dell'omicidio relative all'incontro con lo stesso; - il progressivo allineamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a quelle della Donato circa il riferimento della presenza di soggetti originari della provincia di [OSCURATO:PERSONA], a riprova dell'assenza di indipendenza tra le stesse; - il riferimento del collaboratore a controlli attorno ai luoghi di riunione e a un continuo andirivieni, in contrasto con le affermazioni della Donato circa la sua attività di ascolto senza che nessuno si fosse accorto della sua presenza; - l'inattendibilità del propalato del collaboratore, che, in sede di interrogatorio successivo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, offriva un'ulteriore versione dei fatti, riferendo che gli Anello si sarebbero mossi su incarico dei Torcasio di [OSCURATO:PERSONA], salvo poi a giustificarsi in udienza dicendo che era stata una sua deduzione e vi era stata confusione nella redazione del verbale. Il difensore, in relazione alle dichiarazioni della Donato, sottolinea che anche il testimone necessita di un accurato vaglio di attendibilità con riguardo alla sua terzietà e alla genuinità delle sue dichiarazioni. Rileva che la medesima per più di un anno dalla sua prima escussione a sommarie informazioni testimoniali (in data 24 ottobre 2005) ometteva di riferire ciò di cui a suo dire era a conoscenza in relazione all'omicidio in contestazione, limitandosi a parlare di un interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] e ad affermare di non sapere se il figlio fosse coinvolto nell'omicidio del legale; per poi cambiare rotta a partire dal verbale del 10 novembre 2006, in coincidenza con la notizia della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale del riesame in relazione all'omicidio del figlio. Ciò che avrebbe dovuto, secondo la difesa, indurre i Giudici di appello a ritenere inattendibile la testimone per mancanza di terzietà e di disinteresse della stessa, che decideva scientemente di accusare gli odierni imputati e giocoforza anche il figlio dell'omicidio per cui si procede, a nulla rilevando che non coinvolgesse nella partecipazione alle riunioni Anello, al quale comunque aveva ascritto l'interessamento per la [OSCURATO:PERSONA]. Mancanza di terzietà e di disinteresse confermata, altresì, dall'ispettore Esposito che in dibattimento riferiva che la donna dopo la morte del figlio andava spesso presso il terreno dei Fruci ritenendo che ne fossero responsabili. La difesa, inoltre, evidenzia che non solo [OSCURATO:PERSONA] mostrava un allineamento progressivo alle dichiarazioni della Donato più dettagliate rese a novembre 2006, ma anche quest'ultima mostrava un progressivo allineamento a quelle successive del collaboratore circa la consegna a quest'ultimo da parte di Panzarella di una busta contenente indumenti e guanti la sera dell'omicidio, circostanza non riferita dalla donna precedentemente. Aggiunge che detto allineamento si verificava anche con riguardo alla ricostruzione del movente omicidiario. Sottolinea il difensore, inoltre, che le dichiarazioni della Donato - a parte l'insussistenza del pescheto all'epoca dei fatti, in atti documentata - circa l'accesso alle vicinanze del terreno dei Fruci, a ridosso della tettoia, per ascoltarne i discorsi, attraverso la proprietà dell'amico della donna [OSCURATO:PERSONA], risultano sconfessate dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e da quella del consulente tecnico di parte [OSCURATO:PERSONA], riferendo entrambi di recinzioni che avrebbero ostacolato tale accesso e lo avrebbero consentito al più a distanza di venti metri con conseguente impossibilità di ascoltare i discorsi, e dalla produzione difensiva relativa al certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1997. Rileva la difesa che il fatto che Panzarella potesse avere riferito particolari rilevanti circa l'omicidio Ciriaco all'amico maresciallo Siena, riferito dalla Donato nel verbale del 10 novembre 2006, trova una smentita in due diverse relazioni di servizio di quest'ultimo. Lamenta la difesa che non vi è traccia nella sentenza impugnata di tali rilievi difensivi e di quelli relativi all'incoerenza del narrato della Donato nel raffronto fra le versioni fornite nelle diverse escussioni a sommarie informazioni testimoniali e l'escussione dibattimentale (con riguardo, ad esempio, alle modalità di incontro con tale Macedonia, una prostituta di cui la testimone non avrebbe fornito le esatte generalità, alla quale ogni tanto avrebbe dato un passaggio con la propria auto e che il giorno dell'omicidio l'avrebbe informata del continuo passaggio di un'auto bianca). Osserva, inoltre, il difensore che un rilevante contrasto, ancora una volta non adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale, è tra le dichiarazioni del collaboratore e quelle della Donato circa la consegna di qualcosa da Panzarella a [OSCURATO:PERSONA] la sera dell'omicidio, ampliato in sede dibattimentale, in cui la donna ha dichiarato di non avere mai perso di vista i due e che la consegna di qualcosa dal primo al secondo sarebbe consistita nella dazione di un semplice fagotto all'esterno dell'abitazione e non all'interno, come, invece, riferito da [OSCURATO:PERSONA].La difesa conclude per l'inattendibilità di entrambe le fonti dichiarative e soprattutto per l'impossibilità, rilevata dal primo Giudice, di definire la testimonianza della Donato elemento di riscontro del narrato di [OSCURATO:PERSONA]; e ciò, tanto per la problematica del difetto di autonomia genetica, quanto per le divergenze tra i narrati su punti essenziali della vicenda. Lamenta l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla ricostruzione del movente omicidiario, ricollegato all'interessamento manifestato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto del suo cliente [OSCURATO:PERSONA], alla vicenda relativa al complesso aziendale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che secondo l'impostazione accusatoria costituirebbe significativo elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore e alla valutazione di attendibilità delle informazioni fornite dalla Donato, che la Corte territoriale ha completamente pretermesso la valutazione di dati temporali incompatibili con detta ricostruzione, segnalati con la memoria depositata in atti. In tal modo incorrendo in un vero e proprio travisamento della prova. Rileva il difensore che, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il progetto messo a punto dal professionista, finalizzato a indurre i Lorusso a cedere l'azienda al suo cliente, prevedeva in primo luogo l'acquisizione dei crediti della ISVEIMER, principale creditore della [OSCURATO:PERSONA], in modo da consentire a Mazzei l'inserimento nella procedura concorsuale in atto, e, non essendo andata a buon fine tale operazione, l'acquisizione da parte di quest'ultimo di un terreno appartenente alla famiglia Bevilacqua, indispensabile per il prosieguo dell'attività della suddetta azienda. Aggiunge che, però, la corretta collocazione temporale di detti eventi, quale emergente dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rende illogica l'individuazione della "vicenda Lorusso" quale genesi dell'omicidio. Invero, le dichiarazioni del primo circa la discussione accesa con [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che avevano intrapreso la trattativa per acquisire il suolo dei Bevilacqua che avrebbe di fatto impedito ai Lorusso lo sfruttamento della cava, all'esito della quale lo stesso Lorusso riuscì nell'acquisto di detto suolo, secondo la difesa, devono essere lette unitamente a quelle di Pietropaolo, proprietario del suolo in quanto figlio di una Bevilacqua, che riferiva e soprattutto documentava detta vendita con atto in data 19 dicembre 2000, quindi antecedente di un anno e mezzo l'omicidio in oggetto. Rileva il difensore, inoltre, che: - Mazzei riferiva del consiglio dell'avvocato di ritirarsi dalla trattativa per l'acquisto del terreno per pressioni subite dallo stesso, per le quali, come dichiarato sempre da Mazzei, l'avvocato sembrò più "seccato" che preoccupato; - è assolutamente verosimile che le pressioni furono esercitate da altri imprenditori, a cominciare dai Lorusso; - rivestendo l'avvocato la veste di consulente legale di Mazzei, non si comprenderebbe quale interesse avrebbero avuto gli imputati a minacciarlo e ucciderlo. Osserva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che erroneamente la sentenza impugnata riconduceva il tentativo di acquisto del terreno dei Bevilacqua al fallimento del progetto di acquisizione dei crediti dell'ISVEIMER, quando, invece, la sentenza di fallimento era del 26 marzo 2021 e, quindi, un eventuale interessamento ai crediti di detto istituto da parte del professionista poteva esserci stato nei primi mesi del 2001, dopo il tentativo di acquisto del terreno dei Bevilacqua. Rileva, inoltre, il difensore che: - non risulta che successivamente alla sentenza di fallimento l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si fosse interessato di pratiche relative ai beni della [OSCURATO:PERSONA]; - ciò smentisce quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il figlio le avrebbe detto che l'avvocato aveva assegnato il cantiere Lorusso a chi voleva lui; - all'esito della procedura la cava e gli impianti furono rilevati da terzi (l'ing. Speziale e i fratelli Sgromo); - anche a voler ritenere che un'ulteriore proposta fosse stata avanzata da Mazzei per l'acquisto di un terreno della Curia adiacente alla cava, ciò avvenne senza il coinvolgimento del professionista, il quale discusse con Mazzei proprio per il coinvolgimento nell'iniziativa di Grandinetti. Osserva il difensore che anche l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale gli Anello avrebbero visto con sfavore l'ingresso all'interno della società di Mazzei e Ciriaco, volendo invece favorire imprenditori "più disponibili" alle estorsioni come gli Sgromo, è in insanabile contrasto con quanto accertato da sentenze passate in giudicato circa la sottoposizione ad estorsione anche di Mazzei. Evidenzia che, pur essendovi stato un interesse di Mazzei e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'acquisizione della cava, tale interesse si collocherebbe in data antecedente al 19 dicembre 2000 e non giustificherebbe un omicidio avvenuto a distanza di quasi due anni. Rileva che privo di pregio è il richiamo svolto dalla sentenza impugnata alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di essere assunto presso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA]. Ovvero anche il riferimento alle dichiarazioni della segretaria di studio [OSCURATO:PERSONA], considerata l'incertezza del riconoscimento fotografico dalla stessa operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e a quanto dalla stessa percepito circa le preoccupazioni dell'avvocato, che, peraltro, l'avrebbe successivamente tranquillizzata. Sottolinea che, invece, è significativo quanto riferito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] circa l'esternazione da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] della sua preoccupazione per vicende di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, quindi, la difesa che la causale per come ricostruita non è sufficientemente connotata in termini di certezza nei suoi elementi costitutivi da poter rappresentare elemento probatorio a carico del ricorrente. Rileva, in ultimo, che, in assenza di una ricostruzione sia della fase esecutiva del delitto che della fase organizzativa del medesimo, non è chiaro il contributo di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti contestati e se possa ritenersi contributo causalmente efficiente alla commissione del reato la condotta asseritamente tenuta dallo stesso. 3.4. Con il quarto motivo di detto atto vengono dedotti violazione i degli artt. 577 n. 3 cod. pen. e 7 d. 10. n. 152 del 1991, 62 -bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata: - omette qualsiasi argomentazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione; - quanto all'aggravante mafiosa si limita ad affermare che il delitto sarebbe stato eseguito con modalità tipicamente mafiose; - sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa non solo non si confronta col venir meno del ruolo di Anello nella vicenda, ma non indaga sul dolo specifico di [OSCURATO:PERSONA] di favorire l'associazione. Infine, rileva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata è lacunosa anche sotto il profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del calcolo della pena e che anche per questo merita di essere annullata. 3.5. Con il primo motivo dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si denuncia violazione degli artt. 110, 575 e 577 cod. pen. Si rileva che a [OSCURATO:PERSONA] viene illogicamente riconosciuto il ruolo di organizzatore rispetto a soggetti esecutori materiali e a una fase organizzativa rimasti ignoti, individuandone un collegamento con una cosca Anello-Fruci non accertata, sulla base di elementi ipotetici e congetturali. 3.6. Col secondo motivo di tale atto difensivo si deduce violazione degli artt. 238-bis, 125, 533, comma 1, e 546 lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'obbligo di motivazione rafforzata in un giudizio di appello che si concluda con il ribaltamento di una sentenza assolutoria. Si riprendono gli argomenti del terzo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in particolare in relazione al movente e al non approfondimento delle ipotesi alternative; si ripercorrono le impugnazioni della Procura distrettuale e della Procura generale e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; si denuncia l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non confrontatasi con l'assoluzione passata in giudicato dell'imputato dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], vicenda di chiara rilevanza nell'apprezzamento delle dichiarazioni della Donato. Lamenta il difensore che i Giudici di appello: - non hanno correttamente adempiuto all'onere di confutazione delle argomentazioni poste dal primo Giudice, concentrandosi sul narrato reso dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] del tutto generico e non riscontrato, colmo di aporie e mere deduzioni; - hanno trascurato la memoria difensiva depositata in atti e il dato documentale ad essa allegato che smentisce l'esistenza del pescheto, dove si sarebbero svolte, secondo il collaboratore (che afferma di avere contribuito alla sua creazione nel 1999) e la Donato, le riunioni propedeutiche all'omicidio,, prima del 2002, e la disponibilità del terreno da parte dei fratelli Fruci prima del 30 aprile 2001; - hanno trascurato che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] non è il racconto di un soggetto che prendeva parte all'organizzazione dell'omicidio, ma che effettuava inconsapevoli pedinamenti e appostamenti in relazione alla vittima, peraltro insieme al ricorrente sottoposto a misura di prevenzione e quindi particolarmente attenzionato, nonché che origliava discorsi di riunioni, alle quali non partecipava, traendone mere deduzioni, come dal medesimo specificato anche in sede di rinnovazione istruttoria (in particolare dal riferimento all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si stava "allargando", senza assistere però alla deliberazione dell'omicidio ovvero al conferimento di uno specifico incarico omicidiario; dal riferimento al fucile che il ricorrente sarebbe stato disposto a tagliare, senza assistere a spostamenti o predisposizioni di armi prima del fatto omicidiario; e via dicendo); - hanno trascurato l'incertezza del racconto sull'incontro, la sera dell'omicidio, del collaboratore con [OSCURATO:PERSONA], e sulle modalità del contatto telefonico finalizzato a detto incontro, neppure superata dall'istruttoria dibattimentale. Rileva, inoltre, il difensore che con la memoria difensiva si era evidenziato come la circostanza della vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell'ordine, confermata sia dal collaboratore sia dalla Donato sia dal maresciallo Siena, tale da creare sospetti nel gruppo in epoca anteriore all'omicidio Ciriaco, fosse incompatibile con il coinvolgimento del suddetto nel fatto; e che anche sul punto la sentenza impugnata non si è pronunciata. La difesa, passando alla disamina delle dichiarazioni della Donato, che secondo la pronuncia impugnata fungono da riscontro a quelle del collaboratore, ne evidenzia la genericità, la non spontaneità e il condizionamento dal desiderio di vendetta nei confronti di coloro che la donna considerava responsabili dell'omicidio del figlio, che avevano spinto il primo Giudice a non ritenerle riscontro delle dichiarazioni del collaboratore. Rileva che la sentenza di appello ha omesso di indicare le ragioni per le quali tale prova dichiarativa assumerebbe una valenza dimostrativa differente rispetto a quanto statuito dal primo Giudice; e soprattutto non ha spiegato perché la Donato non abbia raccontato quanto sapeva sull'omicidio già nelle s.i.t. del 2005. Il difensore ritorna sulle dichiarazioni del vicecommissario Esposito, erroneamente valorizzate dalla sentenza impugnata come elementi di riscontro, sui dati documentali evidenziati dalla memoria difensiva ignorata dalla Corte territoriale, che, invece, smentiscono le dichiarazioni della teste, e sulle numerosissime aporie delle stesse, anche ove relazionate con le dichiarazioni del collaboratore, non risolte anzi accentuate dall'escussione dibattimentale della medesima. Aggiunge, infine, il difensore che i rilievi fatti sulla vettura [OSCURATO:PERSONA] bianca che, secondo il narrato della donna, anche per come riferitole da tale Macedonia non meglio identificata con riguardo al continuo andirivieni del veicolo il giorno dell'omicidio, sarebbe stata utilizzata per commetterlo, non hanno fatto emergere l'esistenza di materiale biologico e/o impronte riconducibili agli odierni imputati. Il difensore passa, poi, ad esaminare quelli che, secondo la sentenza di appello, sono gli ulteriori riscontri (dichiarazioni della Bonali, di [OSCURATO:PERSONA], di Lorusso sulle vicende della società [OSCURATO:PERSONA]), evidenziando l'infedeltà della ricostruzione temporale degli eventi e la lacuna della sentenza, che non individua la ragione per cui gli odierni imputati avrebbero dovuto uccidere l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che invero era stato estromesso dall'affare Lorusso. Lamenta, infine, il mancato approfondimento dell'ipotesi alternativa prospettata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dalla sentenza di appello assolutamente inaffidabile e priva di riscontri.3.7. Col terzo motivo di detto atto difensivo ci si duole dell'omessa valutazione in relazione ad un punto decisivo della vicenda processuale, evidenziato con la memoria difensiva, circa la possibilità di un diverso movente dell'omicidio, di cui già si è parlato nell'altro atto difensivo. Lamenta l'omessa valutazione anche con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ricondotto un interesse all'eliminazione del professionista allo stesso suo cliente [OSCURATO:PERSONA] con il quale avrebbe concluso affari illeciti di ingente valore. 3.8. Con il quarto motivo si rileva l'omessa motivazione in riferimento alle ipotesi di porto e detenzione di armi per l'esecuzione dell'omicidio e di ricettazione di cui ai capi B) e C). Ci si duole delle poche righe spese al riguardo dalla censurata sentenza, che si limita ad affermare che le fasi organizzative dell'omicidio sono state curate dai fratelli Fruci con la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA]. E ciò a fronte delle dichiarazioni di detto collaboratore e della Donato, non vertenti in particolare sulle armi e all'autovettura utilizzate per l'omicidio, e dei rilievi di polizia scientifica di cui si è detto. 3.9. Con il quinto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta violazione dell'art. 577, n. 3 cod. pen. Rileva il difensore che né dalle dichiarazioni del collaboratore Chimienzi né da quelle della Donato può ritenersi provata detta circostanza, in quanto entrambi non offrono particolari sulla ripartizione dei ruoli tra i coimputati e sulla predisposizione dei mezzi. 3.10. Col sesto motivo di detto atto si denuncia violazione dell'art. 7 d. Igs. n. 152 del 1991. Si svolgono le stesse argomentazioni dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ci si duole che la sentenza impugnata, anche con riguardo a tale profilo, non si sia confrontata con le possibili altre ragioni dell'omicidio. 3.11. Col settimo motivo dello stesso atto viene dedotta violazione dell'art. 99 cod. pen. con riguardo alla fattispecie sub C). Si rileva che la Corte di assise di appello di Catanzaro ha omesso di motivare su detta aggravante. 3.12. Con l'ottavo motivo di detto atto viene rilevata violazione dell'art. 62 -bis cod. pen., censurandosi la laconicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. I difensori insistono, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata.4. Propone, infine, ricorso avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 603, comma 3-bis, anche in relazione all'art. 6 par. 1 Cedu, come interpretato dalla Corte Edu nei casi Julius por Sigurborsson c. Islanda e Maestri c. Italia, e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di assise di appello di Catanzaro, che ha condannato il ricorrente in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, nel rinnovare l'istruzione dibattimentale, ai sensi del suddetto disposto normativo, non disponeva l'esame dell'imputato appositamente citandolo per tale specifico incombente istruttorio. Rileva la difesa che, quanto alla portata della sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza di legittimità ne ha fatto discendere un dovere conformativo dell'ordinamento interno per la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Si ripercorrono le medesime argomentazioni di cui al secondo motivo dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da intendersi in questa sede richiamate. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] capacità dimostrativa della responsabilità dell'imputato e mancanza di motivazione per omesso esame, sul punto, della memoria difensiva depositata all'udienza del 14 giugno 2021. Rileva il difensore che la Corte di assise di appello, nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuto consapevole e certo di quanto aveva contribuito a preparare solo ad omicidio realizzato, ha contraddittoriamente ritenuto che lo stesso abbia ricondotto con sicurezza l'organizzazione e l'esecuzione dell'omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al clan Anello-Fruci. Senza confrontarsi con quanto evidenziato in detta memoria circa l'assenza di detta sicurezza e la genericità delle indicazioni fornite in relazione sia alle riunioni tenute presso il pescheto sia in relazione agli appostamenti e pedinamenti, neppure specificate in sede dibattimentale, in cui il collaboratore riferisce di avere intuito, solo dopo l'incontro con Panzarella la sera dell'omicidio, quanto era avvenuto e l'implicazione di quest'ultimo. 4.3. Col terzo motivo di impugnazione la difesa rileva vizio di motivazione nella parte in cui la Corte a qua ha giudicato le dichiarazioni del suddetto collaboratore di giustizia riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA], ribaltando il giudizio del primo Giudice sulla credibilità ed attendibilità di quest'ultima; e mancanza di motivazione per omesso esame della memoria difensiva del 14 giugno 2021. Rileva il difensore che secondo la Corte di assise di appello la valutazione di non genuinità delle dichiarazioni della Donato e del condizionamento delle stesse dal desiderio di vendetta della donna nei confronti di coloro che riteneva essere responsabili della morte del figlio non è fondata, in quanto la teste aveva iniziato a parlare dell'omicidio Ciriaco fin dall'ottobre del 2005, il desiderio di vendetta era smentito dal fatto che la donna non aveva mai accusato Rocco e [OSCURATO:PERSONA] e non vi era anomalia nel riferito apprendimento dei fatti, ma tale circostanza era confermata dall'audizione del vicecommissario [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta la difesa che tale motivazione è gravemente viziata dal momento che non prende in considerazione decisive risultanze dichiarative e documentali che confermavano la valutazione di inattendibilità della donna, tutte evidenziate in atti e in particolare nella memoria difensiva citata (e di cui si è parlato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]). Censura la sentenza impugnata per non avere considerato che le fonti dichiarative del presente processo, le stesse del procedimento relativo all'omicidio Panzarella, hanno iniziato a parlare dell'omicidio Ciriaco in stretta contiguità con le scarcerazioni in quest'ultimo procedimento degli indagati, che hanno accusato nel presente processo, peraltro in continuo reciproco allineamento, tale da comprometterne l'affidabilità. E, inoltre, la censura per non avere considerato le contraddizioni e le inverosimiglianze, evidenziate sempre nella citata memoria, in cui era incorsa la teste nelle versioni offerte nei diversi interrogatori e anche nel corso dell'escussione dibattimentale, e che ne compromettevano l'affidabilità; nonché le divergenze con [OSCURATO:PERSONA] su circostanze essenziali, come le modalità dell'incontro dello stesso col figlio. E per avere considerato, apoditticamente, le dichiarazioni della donna esenti da contraddizioni e convergenti con quelle del collaboratore di giustizia. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione con riguardo al ritenuto movente dell'omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si duole la difesa che la Corte territoriale ancora una volta non abbia preso in considerazione le decisive risultanze probatorie evidenziate nella memoria difensiva sopra menzionata, tali da smentire che l'omicidio in esame fosse riconducibile ad un contrasto di interessi con gli imputati condannati, a cominciare dalla diversa collocazione temporale delle vicende relative alla società [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto si richiamano le medesime considerazioni svolte nel terzo motivo dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Col quinto motivo di impugnazione il difensore denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sono stati valutati l'attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed il riscontro alle sue dichiarazioni. Rileva il difensore il contenuto "sospetto" delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 28 novembre 2006, in quanto successive alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea come sia illogica la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore da parte della Corte territoriale, laddove ha ritenuto irrilevante che lo stesso nell'interrogatorio reso dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari avesse dichiarato che l'omicidio di Ciriaco era stato commesso su incarico dei Torcasio, a seguito della precisazione operata in udienza con dichiarazioni spontanee, in cui aveva riferito che, in realtà, si era trattato di una sua deduzione. Lamenta che ancora una volta la Corte di assise di appello di Catanzaro ha ignorato le osservazioni difensive, di cui alla memoria sopra citata, relative a quanto dichiarato nei verbali del 28 novembre 2006 e del 17 gennaio 2007 e nell'esame dibattimentale, anche con specifico riguardo a [OSCURATO:PERSONA]. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si duole che non siano state approfondite dette dichiarazioni, che ricollegavano l'omicidio all'apertura della sala Bingo di [OSCURATO:PERSONA], individuandolo come voluto da [OSCURATO:PERSONA] ed organizzato da [OSCURATO:PERSONA] per ragioni afferenti ai rapporti tra i soci di detta sala, tra cui il professionista; e che le stesse siano state liquidate come tentativo di Governa di accreditarsi come collaboratore, senza considerare le sommarie informazioni testimoniali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] confidenze su un suo stato di preoccupazione da riferirsi a vicende di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, conclude per l'annullamento della sentenza di appello. s4)1 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita - con PEC - tempestivamente motivi nuovi di ricorso, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., nei quali insiste sulla necessità, in casi come quelli in esame, della motivazione rafforzata, ripercorrendo le argomentazioni di cui al secondo motivo dell'atto di impugnazione a sua firma. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati. 1.1. Fondato è il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si duole dell'omessa rinnovazione dell'escussione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, nonostante la diversa valutazione delle sue dichiarazioni da parte della Corte territoriale, che le ha ritenute inattendibili e prive di riscontri, rispetto a quella compiuta dal G.u.p., che le considerava decisive in quanto elemento di rottura rispetto all'impostazione accusatoria. Invero, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, ed è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276596). Inoltre, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, il giudice di appello che pervenga a una riforma della decisione assolutoria di primo grado, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio, Rv. 283678: in motivazione, la Corte ha precisato che, in tali casi, l'obbligo di rinnovazione sussiste anche se si tratti di un coimputato, laddove il segmento della prova dichiarativa riguardi le condotte di terzi). Nel caso in esame, il primo Giudice, a p. 18 della sentenza di primo grado, ripercorre le dichiarazioni rese alla Procura presso il Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], in data 7 settembre 2010, in relazione all'omicidio in esame, da [OSCURATO:PERSONA], ed evidenzia come lo stesso ricolleghi l'omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla volontà di [OSCURATO:PERSONA], insofferente per l'atteggiamento di quest'ultimo e di Mazzei in relazione alla gestione della sala Bingo che era stata una sua creazione, e a quella di [OSCURATO:PERSONA], che, accettando di uccidere l'avvocato, voleva, altresì, vendicarsi di quanto aveva detto lo stesso al fratello in occasione del tentativo di evitare l'uccisione di Bevilacqua e in occasione del funerale di "Tranganiello", deceduto in un agguato. Sottolinea, inoltre, come tali dichiarazioni, individuando autori e movente diversi rispetto a quelli indicati dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non possono ritenersi di riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo, indebolendole, anzi, in modo incisivo. La Corte territoriale, confrontandosi con il motivo di appello afferente q (11 peso dato da detto Giudice a tali dichiarazioni, rileva che le stesse risultano dal medesimo utilizzate «per ritenere ancora di più non riscontrato il [OSCURATO:PERSONA]». E aggiunge che «sono in verità proprio le dichiarazioni del Governa ad essere rimaste del tutto prive di riscontro», anche nei processi che hanno interessato la cosca Torcasio, in quanto verosimilmente rese dal medesimo «per accreditarsi come collaboratore», a fronte altresì di un fatto noto quale la partecipazione alla gestione della sala Bingo da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Conclude, quindi, col ritenere che quanto dichiarato da Governa non può minare in alcun modo tutti gli altri convergenti elementi nei confronti degli imputati. Nonostante la diversa valutazione della prova dichiarativa e la ritenuta incidenza della medesima ai fini dell'assoluzione di primo grado, introducendo un riferimento ad un movente e ad autori diversi da quelli di cui al costrutto accusatorio, non si è proceduto alla escussione in appello del collaboratore di giustizia Governa. A tale riguardo va sottolineato, che il dovere di rinnovare gli apporti dichiarativi si configura con riguardo a quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, intendendosi per prove decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna. 1.2. Infondati, sono, invece, i rilievi difensivi, di cui alla seconda parte del medesimo motivo e al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli imputati avrebbero dovuto essere appositamente citati in appello per essere sottoposti ad esame dibattimentale, secondo il principio di portata generale, che sarebbe stato introdotto dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] c. Italia. Tale infondatezza si fonda su due distinte ragioni. In primo luogo, invero, si osserva che la sentenza in esame è stata emessa prima della sentenza della Corte Edu e, pertanto, non ci si può dolere della mancata applicazione di detto principio. Inoltre, va rilevato che, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631: in motivazione la Corte, con riferimento alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, ha peraltro ribadito, alla stregua dei criteri di Corte Cost. n. 49 del 2015, che le decisioni della Corte europea possono assumere valenza generale vincolante solo rispetto a vicende analoghe e sempre che siano espressione di un orientamento definitivo). Ne deriva che nell'anzidetta decisione della Corte di Strasburgo non si possono ravvisare i requisiti per ritenere affermato un nuovo diverso principio in ordine al fatto che l'art. 6 della Cedu imponga sempre la citazione dell'imputato per rendere esame, anche quando nel corso del giudizio di primo grado sia mancata l'assunzione delle sue dichiarazioni e la valutazione da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto istruttorio, non oggetto di alcuna valutazione. Come appunto nel caso in esame, nel quale, pertanto, il riferimento a detta decisione non è pertinente. Una differente interpretazione del principio affermato nella citata sentenza Maestri si porrebbe anche in contrasto con i criteri indicati dalla Corte Costituzionale n. 49 del 2015 per attribuire valenza generale vincolante alle decisioni della Corte Edu, rispetto alle quali si è detto che hanno come punto di riferimento imprescindibile il caso concreto specificamente trattato e che solo rispetto a casi analoghi potrebbero assumere il valore di affermazione di un principio generale, tenuto conto delle peculiarità del caso deciso e sempre che la decisione adottata sia espressione di un orientamento definitivo, che costituisce "diritto consolidato" generato dalla giurisprudenza europea. 1.3. Fondate sono, invece, le censure di cui al primo e al terzo motivo dell'atto difensivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente sull'omessa valutazione di una corposa memoria difensiva presentata dalla difesa (di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]) nel corso del giudizio di appello e sulla omessa motivazione rafforzata, di cui al secondo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], su entrambi i profili, al terzo motivo dello stesso atto, sull'omessa valutazione di circostanza dedotta con la memoria difensiva, di cui, inoltre, ai motivi nuovi formulati da quest'ultimo difensore, sul secondo profilo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tutti sull'omessa valutazione di specifiche circostanze dedotte con detta memoria, infine ai primi due motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui viene sostanzialmente lamentata l'assenza di una motivazione rafforzata. Va preliminarmente osservato che nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione "ex" art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093). Inoltre, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056: in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). Nel caso in esame, la Corte di assise di appello di Catanzaro risulta essersi limitata a una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, peraltro a fronte di una serie di argomentazioni difensive, compendiate in una memoria difensiva che risulta essere stata depositata nel corso del giudizio di appello (come da controllo effettuato dal Collegio), assolutamente ignorate. La sentenza di appello muove dalle dichiarazioni etero ed auto accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le ritiene, diversamente dalla sentenza di primo grado, riscontrate in primo luogo dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che il suddetto: - ha confessato l'omicidio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ha affermato di essere stato certo di avere contribuito, con i propri appostamenti al casale del suddetto (che inizialmente credeva finalizzati al furto di un trattore), a prepararlo solo ad omicidio realizzato; - ha, inoltre, riferito di avere origliato a delle riunioni tenute presso un pescheto dei fratelli Fruci tre mesi prima dell'omicidio, nelle quali erano presenti i suddetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe parlato, secondo quanto dedotto dallo stesso collaboratore, delle ingerenze dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'affare [OSCURATO:PERSONA], della necessità di eliminarlo, della disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a tagliare le canne di un fucile da utilizzare per detto omicidio e di [OSCURATO:PERSONA] a guidare l'auto da utilizzare per il medesimo; - ha, inoltre, dichiarato di essere stato contattato telefonicamente, la sera del delitto, da [OSCURATO:PERSONA] (non ricordando, però, se sul proprio cellulare o su quello fornitogli dallo stesso Panzarella) e di averlo incontrato a casa sua dove gli avrebbe consegnato indumenti di cui disfarsi.Considera detta Corte che a tali dichiarazioni (p. 177) siano sovrapponibili quelle di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], considerato organico alla cosca degli Anello, soggetto deceduto per il cui omicidio venivano accusati e poi assolti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare: - sulla causale dell'omicidio (interessamento di Ciriaco all'acquisto dell'azienda Lorusso da parte del suo cliente Mazzei); - sul luogo in cui avvenivano le riunioni organizzative, il pescheto dei fratelli Fruci, la cui descrizione corrisponderebbe perfettamente, come pure confermato dal teste vicecommissario [OSCURATO:PERSONA]; - sui partecipanti a tali riunioni, quantomeno i fratelli Fruci, [OSCURATO:PERSONA], ma anche in alcuni casi alcuni soggetti con accento reggino (la Donato, diversamente da [OSCURATO:PERSONA], non riferisce di avere visto a tali riunioni [OSCURATO:PERSONA]); - sugli appostamenti sulla strada percorsa giornalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], tra Maida e [OSCURATO:PERSONA]; - sull'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sera dell'omicidio, occasione in cui [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere ricevuto una busta con gli indumenti utilizzati dal killer mentre la Donato ha riferito di non conoscerne il contenuto. A tale ultimo riguardo, la Corte territoriale osserva che non risulta rilevante la discrasia segnalata dalla difesa (circa l'ingresso o meno di [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione), avendo la Donato affermato di essere stata quella sera in casa, di avere sentito arrivare qualcuno e di avere poco dopo scorto i due scambiarsi un pacco fuori casa; ed essendo, quindi, verosimile che, prima che la donna si accorgesse della presenza di [OSCURATO:PERSONA], questi, come dal medesimo riferito, fosse entrato in casa (avendo l'abitazione due entrate). E conclude per ritenere che la convergenza di teste e collaboratore non può che confermare l'ipotesi accusatoria in riferimento alla posizione quantomeno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo i primi due di organizzatori e quest'ultimo con un ruolo secondario che si sarebbe concretizzato nelle condotte dallo stesso ammesse. E per escludere, tuttavia, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo, invero, sufficiente che egli fosse il soggetto maggiormente interessato alla vicenda anche quale capo reggente della omonima cosca, non essendo stato lo stesso mai stato visto dalla Donato alle riunioni o agli appostamenti, pur avendole riferito il figlio che tutto era stato fatto per favorire il "compare"; e considerando, quindi, prive di riscontro le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul medesimo. Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato nel medesimo reato, come appunto quelle di [OSCURATO:PERSONA], oltre a dovere essere intrinsecamente credibili, devono risultare corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, che deve essere orientata all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. Nel caso in esame, in primo luogo, l'attribuzione del fatto-reato agli imputati (ivi compreso lo stesso accusante) non sembra essere frutto di un'accusa del collaborante sicura e certa, bensì di una sua opinione, in particolare di una supposizione elaborata dal medesimo a posteriori - come affermato non solo dal primo Giudice, ma dalla stessa Corte territoriale progressivamente arricchita con particolari non sempre coerenti. Nella memoria difensiva, invero, si evidenziava come le indicazioni fornite dal collaboratore fossero assolutamente generiche. In particolare come il suddetto, oltre a non rendersi conto della finalità degli appostamenti presso il casale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avesse semplicemente supposto che nelle riunioni tenute presso il pescheto si fosse parlato di detto avvocato, per il riferimento in una sola occasione al fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si stesse "allargando", mentre nulla fosse stato in grado di riferire sulla pianificazione dell'omicidio, sull'assegnazione dei singoli segmenti di esecuzione dello stesso a specifici soggetti e sull'identificazione di questi ultimi, facendo un generico riferimento alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a guidare l'auto (ponendola in collegamento con l'omicidio Galati dal quale però lo stesso risulta essere stato assolto) e un altrettanto generico riferimento alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] al taglio di un fucile, nonché al fatto che avesse semplicemente dedotto il coinvolgimento di Panzarella nell'omicidio. Nella stessa memoria si rimarcava la sussistenza di possibili motivi di rancore del collaboratore, evincibili dalle sue stesse dichiarazioni, nei confronti dei fratelli Fruci, per avere gli stessi partecipato all'omicidio del suo fraterno amico [OSCURATO:PERSONA], al quale avrebbe assistito direttamente, ed essere in procinto di attentare alla sua stessa incolumità. Inoltre, si sottolineava come dalle aerofotogrammetrie ufficiali dei luoghi ai quali il collaboratore aveva ricondotto le riunioni prodromiche all'omicidio (allegate alla memoria) emergesse l'insussistenza del pescheto di cui riferiva [OSCURATO:PERSONA] fino al 2002, alla cui creazione il suddetto avrebbe, a suo dire, partecipato nell'anno 1999, e come queste ultime dichiarazioni fossero, altresì, smentite dal contratto di affitto del terreno da parte dei fratelli Fruci a partire dal 30 aprile 2001. La Corte territoriale, senza confrontarsi con detti rilievi (limitandosi a contestare la qualità delle fotografie aeree prodotte e a ritenere prevalente su tale documentazione il generico riferimento contenuto nella deposizione del vicecommissario Esposito sul suo ricordo da sempre del pescheto) sia sull'inaffidabilità del collaboratore sia sulla genericità delle sue dichiarazioni già ritenuta in primo grado, adopera il narrato della teste DonatD per supportare le supposizioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, invero, affermato di avere scoperto di essere correo solo dopo la commissione del delitto e per mera deduzione (circostanza su cui, altresì, si insiste nei primi due motivi di ricorso in suo favore per affermare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nell'omicidio). E fa ciò non solo senza porsi il problema dell'efficacia individualizzante di detto narrato in relazione al fatto-reato e agli imputati, ma senza confrontarsi con le circostanze dedotte in memoria difensiva, ritenute in grado di minare l'attendibilità e la terzietà della teste. Se è vero che in tema di valutazione della prova testimoniale non sono necessari elementi di riscontro esterni, è anche vero che il giudice deve verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017 - dep. 2018, PC in proc. Giro, Rv. 272152). Quanto, quindi, alla testimonianza della Donato, le difese dei Fruci, già con la suddetta memoria, ripercorsa con i ricorsi, hanno efficacemente posto in dubbio la posizione di terzietà della teste o comunque il principio di normalità, evidenziando la presenza di un sufficiente interesse a mentire. Seppure l'analisi delle dichiarazioni della teste costituisca una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, l'analisi delle ragioni che ne possono avere condizionato la deposizione è un preciso onere motivazionale, soprattutto, come nel caso in esame, a fronte di numerose obiezioni difensive in ordine a quanto dichiarato dalla medesima e di quanto, altresì, si legge espressamente nella sentenza oggetto di esame, che dimostra di non confrontarsi con dette obiezioni. Laddove si rileva che è la stessa teste ad ammettere di essersi decisa a parlare nel momento in cui apprese che uno degli indagati dell'omicidio dei figli - congiuntamente a Vincenzino e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], era stato scarcerato. E laddove, nel valorizzare le dichiarazioni antecedenti della Donato - rese in data 24 ottobre 2005, oltre un anno prima e prima dell'inizio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] - per escludere un suo interesse a mentire, si trascura che le stesse, comunque generiche e de relato ( riferendo la suddetta con riguardo all'omicidio in esame di avere sentito parlare il figlio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse interessato all'acquisto dell'azienda Lorusso, in relazione al quale era interessato anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; e aggiungendo di non sapere se il figlio, che comunque l'aveva informata dell'omicidio dopo il fatto, vi avesse partecipato), risultano risalire al momento della sparizione del figlio della testimone, la quale, altresì, non ha esitato a riferire in quell'occasione della relazione sentimentale di Santo con la moglie di [OSCURATO:PERSONA] e del timore dei sodali che lo stesso potesse confidare alle forze dell'ordine qualche segreto della cosca, dimostrando di avere ben presente chi potessero essere i responsabili di tale scomparsa. Con la censura relativa ad un possibile sentimento di vendetta della donna, tale da compromettere l'attendibilità delle dichiarazioni dalla medesima rese, come ritenuto dal primo Giudice e rimarcato dalla memoria difensiva, la Corte territoriale si confronta solo parzialmente e contraddittoriamente, laddove ritiene che tale sentimento sia smentito dal fatto che la donna non avrebbe riferito della partecipazione alle riunioni degli Anello (p. 174). Quando, invece, proprio nelle prime dichiarazioni, la testimone risulta avere accennato ad un interessamento all'acquisto dell'azienda Lorusso da parte degli Anello; e comunque (p. 174-175) lo stesso vicecommissario Esposito ha fatto riferimento alla convinzione ossessiva della donna che i fratelli Fruci fossero responsabili della morte del figlio tanto da seguirne tutti i movimenti anche camuffata, come riportato dalla sentenza oggetto di impugnazione. Nella memoria difensiva si era, poi, sottolineato - a parte la dubbia sussistenza del pescheto, riferito anche dalla testimone, all'epoca dei fatti, di cui già si è detto - che le dichiarazioni della Donato circa l'accesso nei pressi della tettoia del terreno dei Fruci per ascoltarne i discorsi erano state sconfessate dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], da quella del consulente tecnico di parte [OSCURATO:PERSONA] (riferendo entrambi di recinzioni che avrebbero ostacolato detto accesso, consentendolo ad una distanza di venti metri, incompatibile con l'asserito ascolto delle conversazioni) e soprattutto dal certificato di morte nel 1997 di [OSCURATO:PERSONA] (allegato sempre a detta memoria), che secondo la donna era l'amico che le avrebbe consentito di passare per il proprio fondo confinante con quello dei fratelli Fruci per raggiungere detta tettoia. In particolare, su tale ultima circostanza, senza dubbio in grado di minare l'attendibilità della testimone, la Corte territoriale non risulta in alcun modo essersi pronunciata, limitandosi ad escludere «anomalia nel modo di apprendimento dei fatti» riferito dalla donna, sulla base delle sole dichiarazioni dibattimentali del vicecommissario Esposito. Sempre nella memoria difensiva si erano evidenziati l'incostanza e la contraddittorietà del narrato della testimone (anche con riguardo alle modalità di incontro con tale non meglio identificata Macedonia che le avrebbe fornito informazioni il giorno dell'omicidio) e il pericolo di allineamento reciproco tra le sue dichiarazioni e quelle del collaboratore, circostanze con le quali ancora una volta la sentenza impugnata non risulta essersi confrontata. La sentenza di appello si dedica, poi, nell'ultima parte (p. 178-195), all'approfondimento del movente dell'omicidio, individuandolo nell'interessamento manifestato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto del suo cliente [OSCURATO:PERSONA], alla vicenda relativa al complesso aziendale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sito in Curinga, in contrasto con le mire della cosca Anello di lucrare sull'acquisizione dell'azienda da parte di imprenditori più disponibili ad accettare le condizioni loro imposte dal sodalizio. A tale riguardo la sentenza in esame richiama una serie di informazioni fornite dalle persone a conoscenza di tale vicenda. Sul punto, però, la memoria difensiva, alla quale più volte si è fatto cenno, aveva rilevato che gli atti del procedimento avevano consegnato una collocazione temporale degli eventi relativi a detta vicenda assolutamente incompatibile con la ricostruzione accusatoria che consente di ravvisare in essa l'origine dell'omicidio in esame. Aveva, quindi, evidenziato che, secondo tale ricostruzione, il progetto messo a punto dal professionista, finalizzato a indurre i Lorusso a cedere l'azienda al suo cliente, avrebbe dovuto prevedere in primo luogo l'acquisizione dei crediti della ISVEIMER, principale creditore della [OSCURATO:PERSONA], in modo da consentire a Mazzei l'inserimento nella procedura in atto, e poi, non andata a buon fine tale operazione, l'acquisizione di una cava appartenente alla famiglia Bevilacqua, indispensabile per il prosieguo dell'attività dell'azienda. Aveva, altresì, sottolineato che la successione temporale degli episodi era stata completamente invertita, in quanto l'acquisto del terreno dalla famiglia Bevilacqua, al quale si sarebbe interessato anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], effettuato poi dai Lorusso, che già avevano in affitto tale terreno, sarebbe avvenuto il 19 dicembre 2000 e, quindi, oltre un anno prima dell'omicidio, come da verbale di s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA], figlio della proprietaria del terreno [OSCURATO:PERSONA], e da atto di vendita esibito dal medesimo e acquisito agli atti, prima dell'apertura della procedura concorsuale, promossa dagli enti creditori e in particolare dall'ISVEIMER, che sarebbe culminata con la sentenza di fallimento del 26 marzo 2001; per cui un eventuale interessamento ai crediti di detto istituto poteva essere avvenuto solo nei primi mesi del 2001 (e non nei primi mesi del 2002, come da costrutto accusatorio cui i Giudici di appello aderiscono). Si era, inoltre, evidenziato, sempre in detta memoria, che, anche a voler ritenere che un'ulteriore proposta per un terreno confinante a quello dei Lorusso fosse stata avanzata alla Curia da Mazzei poco prima dell'omicidio, si sarebbe dovuto in ogni caso escludere un coinvolgimento al riguardo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], risentitosi anzi con Mazzei per l'iniziativa da quest'ultimo assunta insieme a Grandinetti. Su tali rilievi difensivi, come anche sul fatto che Ciriaco non aveva avuto un interesse diretto nell'affare ma aveva operato unicamente nell'interesse di un cliente e comunque sulla circostanza che pure l'omicida fosse stato sottoposto ad estorsione da parte del gruppo Anello/Fruci (non diversamente dai fratelli Sgromo e dall'ing. Speziali che risultano avere rilevato la cava e l'azienda), ancora una volta la sentenza di appello non si è pronunciata; limitandosi, da un lato, ad individuare in detto movente un elemento di convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore e quelle della Donato (de relato dal figlio) e di riscontro • • dell'attendibilità di entrambi, e, dall'altro, ad insistere sulle intimidazioni che avrebbe subito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] prima dell'omicidio, riferite non senza incertezze, come evidenziato sempre in memoria, dalla sua segretaria, [OSCURATO:PERSONA], e su un evidente interesse degli Anello alla vicenda Lorusso, nonostante la contestuale assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'omicidio. E ciò, in assenza di un confronto con i rilievi difensivi, sempre contenuti in memoria, sul fallimento di detto interessamento, peraltro di molto antecedente all'omicidio, e sulla iniziale riconduzione del delitto da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad un affare relativo ad una sala Bingo. E senza, infine, approfondire, sempre secondo lo schema della motivazione rafforzata - tradito in relazione a numerosi profili - se non nei termini sopra indicati, le dichiarazioni di Governa (di cui si impone, per quanto sopra osservato, l'escussione in sede di rinvio), decisive ai fini dell'assoluzione di primo grado in quanto tali da insinuare un ulteriore elemento di incertezza nella ricostruzione accusatoria (diverso movente e diversi autori del fatto), né quelle dell'altro collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (che riconduce la morte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] direttamente al suo cliente, [OSCURATO:PERSONA], con cui altresì il giorno dell'omicidio avrebbe avuto una violenta discussione), né ogni altra plausibile pista alternativa (denuncia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] circa le preoccupazioni del collega collegate a vicende di [OSCURATO:PERSONA]), su cui si insiste nella memoria difensiva. Invero, in tema di valutazione della prova, la causale del delitto, pur non costituendo elemento di prova autosufficiente, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, a condizione che sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali ed oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare (Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, PG c. Fortuna, Rv. 279790). 1.4. Devono, infine, ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi nell'interesse di Giuseppe e Vincenzino
Sentenza Cassazione n. 20575/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris