CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 1985
Cassazione n. 21017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/09/1985 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso - con il quale sono stati addotti la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione a cagione del mancato raggiungimento della prova della responsabilità del BELEGU - non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), poiché esso ha censurato l'iter logico giuridico posto a sostegno della condanna, assumendo il difetto di prova del contributo morale e materiale dell'imputato e l'errore nella valutazione della prova, in maniera apodittica (e segnatamente con asserti riferibili a qualsivoglia pronuncia) e senza denunciare ritualmente un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01) neppure nella parte in cui si è doluto (parimenti in maniera del tutto generica) dell'utilizzo degli elementi emersi a seguito di intercettazioni telefoniche (in particolare, limitandosi ad assumere che i Giudici di merito non avrebbero «fornito il riferimento giuridico riguardante l'utilizzo delle intercettazioni» e avrebbero richiamato una comunicazione di notizia di reato, senza che il ricorrente abbia chiarito le ragioni per cui quanto in essa esposto non possa essere utilizzato nel giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato: cfr. art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.); - il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata a cagione della mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia i Giudici di merito ne hanno escluso i presupposti attribuendo rilievo alla capacità a delinquere del colpevole desunta dai plurimi precedenti e alle modalità della condotta delittuosa (ritenuta dimostrativa di elevata professionalità), così motivando in maniera conforme a legge (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) l'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e la difesa ha devoluto a questa Corte di legittimità, in maniera irrituale, un diverso apprezzamento di fatto, richiamando erroneamente, a sostegno della propria doglianza, l'asserita insufficienza della prova della responsabilità dell'imputato che non è per nulla inerente al profilo in discorso; - il terzo motivo si è doluto in maniera apodittica della mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), nuovamente richiamando in maniera del tutto erronea l'asserita insufficienza della prova della responsabilità, per nulla inerente ai presupposti di applicazione dell'istituto in discorso; - il quarto motivo ha denunciato l'eccessivo rigore sanzionatorio, limitandosi ad assumere che esso sarebbe derivato dalla mancata concessione delle attenuanti generiche, così nulla aggiungendo a quanto già dedotto con il quarto motivo (rispetto al quale deve ribadirsi quanto esposto); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23