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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 37184/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22392-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ORSI, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -2- rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 328/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della ricorrente depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste, la sorella Radovic in [OSCURATO:PERSONA] per procedere allo scioglimento della comunione dell’immobile di cui alla P.T. 1539 c.t. 2, nel C.C. di Aurisina, di cui l’attore era titolare della quota di 2/3, spettando la residua quota alla convenuta.

Quest’ultima si costituiva e, richiamando la natura ereditaria dell’originaria comunione a seguito della morte del padre, rilevava che era erede anche la madre [OSCURATO:PERSONA], che aveva alienato al figlio la sua quota di 1/3 in nuda proprietà, riservandosi il diritto di abitazione.

Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -3- Sosteneva l’invalidità dell’atto di cessione della quota ovvero la sua simulazione edevidenziava l’indivisibilità del compendio di cui chiedeva l’attribuzione.

Disposta l‘integrazione del contraddittorio nei confronti della madre, che nel costituirsi aderiva alla domanda di nullità dell’atto di cessione della quota al figlio, il Tribunale di Trieste con sentenza non definitiva n. 848/2011 dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria, mantenendo la comunione tra la madre e la figlia sul solo subalterno 6, rimettendo la causa in istruttoria per il completamento delle operazioni di CTU.

Sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello proposto averso la sentenza non definitiva, e riassunto il giudizio all’esito della decisione della Corte d’Appello, intervenuta con la sentenza n. 541/2014, il Tribunale attribuiva al CTU l’incarico di predisporre un nuovo progetto divisionale secondo le indicazioni meglio specificate nell’ordinanza istruttoria del 18 giugno 2015.

Quindi, con sentenza n. 670/2016, assegnava i beni ai condividenti come meglio specificato in dispositivo, ponendo il conguaglio per l’importo di € 1.079,26 a carico della convenuta.

Riteneva che la domanda di invalidità dell’atto di cessione della quota in favore del convenuto fosse stata ormai abbandonata, ed escludeva che la sentenza non definitiva avesse portata vincolante quanto all’utilizzazione dell’ingresso principale con la costituzione di apposita servitù, posto che Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -4- non vi era alcuna statuizione specifica in dispositivo, dovendo reputarsi che le considerazioni sviluppate in motivazione erano una mera anticipazione di quelli che sarebbero potuti essere gli esiti della divisione, ma con un carattere non vincolante.

Avverso tale sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito l’attore, e la Corte d’Appello di Trieste, per quanto ancora rileva in questa sede, con la sentenza n. 328 del 23 maggio 2019 ha confermato la sentenza impugnata, rigettando i primi due motivi di appello che riproponevano la questione in merito alla portata vincolante, circa le modalità di attuazione della divisione, della precedente sentenza non definitiva.

A tal fine osservava che già con la precedente sentenza della medesima Corte d’Appello n. 541/2014, che aveva deciso sull’impugnazione della sentenza non definitiva, erano stati dichiarati inammissibili l’appello principale ed incidentale che vertevano proprio sulle indicazioni asseritamente vincolanti della sentenza quanto al modus procedendi della divisione, assumendosi che in realtà non vi era stata alcuna statuizione vincolante sul merito della divisione, essendo rimesso solo alla sentenza definitiva decidere sulla domanda di divisione, con l’attribuzione dei lotti.

In tal senso deponeva anche l’assenza in dispositivo di uno specifico capo dedicato a confermare le argomentazioni contenute in motivazione, dovendosi quindi escludere ogni effetto vincolante quanto all’utilizzo dell’ingresso principale Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -5- della villa ed alla costituzione della relativa servitù, nonché all’attribuzione del locale vinaia, sicché non si era venuto a formare alcun giudicato al riguardo.

Quanto agli altri motivi di appello che investivano la correttezza delle soluzioni adottate dal Tribunale ai fini dell’approvazione del progetto di divisione, la Corte distrettuale li disattendeva ritenendo di condividere la decisione del giudice di prime cure, alla luce del contenuto e delle conclusioni della relazione del CTU.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso articolato in due motivi Radovic in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase.

La ricorrente ha, altresì, depositato memoria in prossimità dell’udienza.

2. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente unitamente alla memoria, trattandosi di documento (relativo all’ordine di demolizione di una scala avanzata da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) che esula dal novero di quelli di cui all’art. 372 c.p.c.

In ogni caso, anche a voler soprassedere circa l’assenza del carattere della definitività del provvedimento amministrativo prodotto, ed in assenza di elementi per poter affermare con certezza che si tratti di manufatto essenziale per la realizzazione della divisione (trattandosi di accertamento in fatto precluso in sede di legittimità), il riscontro dell’attuale Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -6- natura abusiva del bene non appare di per sé preclusivo della possibilità che possa, in attuazione del progetto divisionale, procedersi alla realizzazione ex novodella scala, naturalmente con il rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori.

3. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché delle norme del Libro I, Titolo IV, capo I c.c. ed in particolare degli artt. 720, 728 e 729 c.c.

Si osserva che la sentenza impugnata ha disatteso i primi due motivi di appello, sul presupposto della natura meramente ordinatoria delle affermazioni contenute nella sentenza non definitiva del Tribunale quanto alle modalità di attuazione della divisione.

Rileva che, una volta rimessa la causa in decisione, il giudice è investito della decisione integrale e che, quindi, il giudicato si viene a formare su tutte le questioni esaminate e decise, ivi inclusi anche gli accertamenti in fatto che costituiscono le premesse necessarie ed il fondamento logico – giuridico dell a pronuncia.

Non è dato quindi arrestarsi al solo tenore del dispositivo, ma occorre tenere conto anche delle affermazioni contenute in motivazione.

Nella specie, la sentenza non definitiva aveva quindi carattere vincolante per le considerazioni in merito alle modalità attuative della divisione, senza che potesse attribuirsi alcuna portata negativa per la tesi della ricorrente alla declaratoria di Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -7- inammissibilità dell’appello a suo tempo promosso avverso la stessa sentenza non definitiva.

Ne deriva che le affermazioni del Tribunale contenute nella prima sentenza avrebbero dovuto considerarsi ormai acquisito efficacia di giudicato, senza consentire allo stesso Tribunale di potersi poi discostare dalle medesime, pena la violazione del giudicato interno.

Ciò si è riflesso anche sulla corretta applicazione delle norme che dettano i criteri legali per la divisione dei beni.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 177, co. 1, 187, 189, 324, 277, 278, 279, 784, 785 c.p.c. per effetto della nullità dell’ordinanza del G.I. del Tribunale di Trieste del 18/6/2015 che, nel proseguire le operazioni di divisione dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, non si è attenuta alle prescrizioni vincolanti di cui alla precedente decisione.

4. I due motivi , che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione,sono infondati.

Vanno, però, preliminarmente disattese le deduzioni in punto di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso effettivamente rivolto avverso la sentenza della Corte d’Appello del 2019, investendo invece la rilevanza della precedente decisione della Corte distrettuale in punto di fondatezza, ma non di inammissibilità dell’impugnazione.

Il giudice di appello, nel replicare alle critiche di analogo contenuto di cui ai primi due motivi di appello, ha rilevato che la sentenza non definitiva del Tribunale di Trieste n. 848/2011 Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -8- (che nella prospettazione della ricorrente avrebbe efficacia di giudicato anche in merito alle concrete modalità con le quali attuare la divisione) era stata impugnata sia in via principale dal controricorrente che in via incidentale dalla ricorrente, sottoponendosi a critica proprio le considerazioni circa lo sviluppo che avrebbe dovuto avere il processo di divisione, come contenute nella motivazione.

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 541/2014, che non risulta essere stata impugnata e che quindi aveva acquisito efficacia di giudicato, in ragione della sopravvenuta scadenza del termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione, ha dichiarato inammissibili entrambi i gravami, osservando che la sentenza non definitiva aveva ad oggetto solo la pronuncia di scioglimento della comunione tra le parti, ferma restando la comunione delle appellate per i rispettivi diritti su uno dei beni incomunione, identificato nel sub

6. Avuto riguardo, quindi, alla parte dispositiva della sentenza impugnata - che, come detto, si era limitata ad affermare il diritto di procedere alla divisione ed il vincolo della comunione tra le due coeredi su di un singolo cespite - ne scaturiva che anche le questioni esaminate nella motivazione non costituivano indefettibile presupposto logico–giuridico della parte dispositiva, atteso altresì che la stessa sentenza aveva rimesso la causa in istruttoria al fine di consentire all’ausiliario di ufficio di integrare i propri elaborati peritali, provvedendo alla formazione di nuovi lotti con la rideterminazione anche dei valori degli immobili.

Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -9- La sentenza della Corte d’Appello n. 541/2014, che risulta emessa nell’ambito quindi dello stesso processo, avendo statuito sull’appello avverso la sentenza non definitiva pronunciata nel corso del medesimo procedimento ( poi sfociato nella sentenza definitiva del Tribunale appellata e decisa con la pronuncia in questa sede gravata), ha quindi affermato che solo con la sentenza definitiva sarebbe stato possibile decidere sulla domanda di divisione nonché sulla eventuale costituzione di servitù tra i lotti assegnati e sulla delimitazione del diritto di abitazione, sicché, stante la natura ordinatoria, e non decisoria, delle parti della motivazione censurate dall’appellante principale ed incidentale, i relativi mezzi di gravame dovevano essere dichiarati inammissibili.

Avuto riguardo al contenuto della prima sentenza della Corte d’Appello, puntualmente richiamato dalla stessa Corte triestina nella sentenza oggi invece impugnata, si palesa l’incensurabilità della soluzione cui sono pervenuti i giudici di seconde cure.

A tal fine rileva il principio affermato da Cass. n. 15118/2004, a mente del quale non è mai ipotizzabile un conflitto digiudicati tra sentenze pronunciate in diverse fasi dello stesso processo, atteso che al giudice dell'impugnazione spetta l'interpretazionedell'atto impugnato e dell'atto di impugnazione al fine di deliberare l'ambito censorio, con la conseguenza che, ove egli ravvisi la formazione di ungiudicato "interno" (per mancata impugnazione), si asterrà dal decidere sul punto (scongiurando così a monte ogni Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -10- ipotizzabile "conflitto") e, ove ritenga che non si sia formato alcungiudicato, deciderà sul punto, così che il "conflitto" sarà ugualmente scongiurato, in quanto resterà una sola decisione, quella del giudice dell'impugnazione, fermo restando che, ove in tale valutazione il giudice dell'impugnazione sia incorso in errore, tale errore non potrà essere valutato da qualsivoglia giudice in qualunque sede, ma solo dal giudice dell'impugnazione, ove una impugnazione sia prevista per quella decisione, e nei limiti in cui essa sia prevista.

Facendo applicazione, con i dovuti adattamenti di tale principio alla fattispecie in esame, e ribadito che tutte le sentenze ed in particolare quella non definitiva del Tribunale e la prima sentenza della Corte d’Appello risultano adottate in diverse fasi dello stesso processo, la corretta interpretazione circa la portata decisoria delle affermazioni contenute nella prima sentenza del Tribunale, avuto riguardo al contenuto degli atti di appello, era demandata alla stessa Corte distrettuale che con la sua prima sentenza ha escluso che la decisione impugnata avesse portata decisoria più ampia rispetto alla sola affermazione del diritto di procedere alla divisione e della necessità di mantenere la comunione tra le coeredi su di un cespite.

L e considerazioni sviluppate in motivazione, e che affe rivano anche alle modalità di attuazione della divisione, avevano solo carattere programmatico ed ordinatorio, ma non potevano vincolare il Tribunale nel successivo sviluppo del processo di scioglimento della comunione, come reso evidente dalla necessità di dover Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -11- sollecitare il CTU alla integrazione del proprio elaborato in vista della formazione dei lotti da assegnare.

Trattasi di un’interpretazione del contenuto della precedente decisione che, in quanto funzionale all’individuazione delle censure che potevano esser legittimamente sottoposte al giudice dell’appello, assume quindi portata vincolante anche nel successivo prosieguo del giudizio.

Non avendo parte ricorrente inteso sottoporre al giudice di legittimità la questione circa la correttezza dell’interpretazione del contenuto della sentenza non definitiva del T ribunale, come operata dalla Corte d’Appello nella sua prima sentenza, il vincolo dalla medesima derivante astringe anche il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello poi, nel prosieguo della divisione, non potendo quindi accreditare la tesi, pur sostenuta dalla ricorrente e reiterata in questa sede, circa il fatto che non fosse dato discostarsi dalle indicazioni riportate solo in motivazione dal Tribunale nella sua prima decisione, indicazioni, come detto, che sono state ritenute essere meramente ordinatorie e, quindi, al più orientative, ma non obbligatorie e con effetti vincolanti.

I due motivi di ricorso non risultano confrontarsi con il ragionamento seguito dal giudice di appello ed ancor prima dalla prima sentenza della stessa Corte distrettuale, riproponendo la tesi del carattere vincolante delle argomentazioni spese nella motivazione della prima sentenza, ma senza peritarsi, però, di superare la natura vincolante che ormai aveva assunto l’interpretazione della portata della Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -12- prima pronuncia del Tribunale, come operata dalla sentenza d’appello n. 541/2014.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, quanto al controricorrente.

Nulla deve invece disporsi quanto alla parte intimata, che non ha svolto difese in questa fase.

6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22392-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ORSI, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -2- rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 328/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della ricorrente depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste, la sorella Radovic in [OSCURATO:PERSONA] per procedere allo scioglimento della comunione dell’immobile di cui alla P.T. 1539 c.t. 2, nel C.C. di Aurisina, di cui l’attore era titolare della quota di 2/3, spettando la residua quota alla convenuta. Quest’ultima si costituiva e, richiamando la natura ereditaria dell’originaria comunione a seguito della morte del padre, rilevava che era erede anche la madre [OSCURATO:PERSONA], che aveva alienato al figlio la sua quota di 1/3 in nuda proprietà, riservandosi il diritto di abitazione. Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -3- Sosteneva l’invalidità dell’atto di cessione della quota ovvero la sua simulazione edevidenziava l’indivisibilità del compendio di cui chiedeva l’attribuzione. Disposta l‘integrazione del contraddittorio nei confronti della madre, che nel costituirsi aderiva alla domanda di nullità dell’atto di cessione della quota al figlio, il Tribunale di Trieste con sentenza non definitiva n. 848/2011 dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria, mantenendo la comunione tra la madre e la figlia sul solo subalterno 6, rimettendo la causa in istruttoria per il completamento delle operazioni di CTU. Sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello proposto averso la sentenza non definitiva, e riassunto il giudizio all’esito della decisione della Corte d’Appello, intervenuta con la sentenza n. 541/2014, il Tribunale attribuiva al CTU l’incarico di predisporre un nuovo progetto divisionale secondo le indicazioni meglio specificate nell’ordinanza istruttoria del 18 giugno 2015. Quindi, con sentenza n. 670/2016, assegnava i beni ai condividenti come meglio specificato in dispositivo, ponendo il conguaglio per l’importo di € 1.079,26 a carico della convenuta. Riteneva che la domanda di invalidità dell’atto di cessione della quota in favore del convenuto fosse stata ormai abbandonata, ed escludeva che la sentenza non definitiva avesse portata vincolante quanto all’utilizzazione dell’ingresso principale con la costituzione di apposita servitù, posto che Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -4- non vi era alcuna statuizione specifica in dispositivo, dovendo reputarsi che le considerazioni sviluppate in motivazione erano una mera anticipazione di quelli che sarebbero potuti essere gli esiti della divisione, ma con un carattere non vincolante. Avverso tale sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito l’attore, e la Corte d’Appello di Trieste, per quanto ancora rileva in questa sede, con la sentenza n. 328 del 23 maggio 2019 ha confermato la sentenza impugnata, rigettando i primi due motivi di appello che riproponevano la questione in merito alla portata vincolante, circa le modalità di attuazione della divisione, della precedente sentenza non definitiva. A tal fine osservava che già con la precedente sentenza della medesima Corte d’Appello n. 541/2014, che aveva deciso sull’impugnazione della sentenza non definitiva, erano stati dichiarati inammissibili l’appello principale ed incidentale che vertevano proprio sulle indicazioni asseritamente vincolanti della sentenza quanto al modus procedendi della divisione, assumendosi che in realtà non vi era stata alcuna statuizione vincolante sul merito della divisione, essendo rimesso solo alla sentenza definitiva decidere sulla domanda di divisione, con l’attribuzione dei lotti. In tal senso deponeva anche l’assenza in dispositivo di uno specifico capo dedicato a confermare le argomentazioni contenute in motivazione, dovendosi quindi escludere ogni effetto vincolante quanto all’utilizzo dell’ingresso principale Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -5- della villa ed alla costituzione della relativa servitù, nonché all’attribuzione del locale vinaia, sicché non si era venuto a formare alcun giudicato al riguardo. Quanto agli altri motivi di appello che investivano la correttezza delle soluzioni adottate dal Tribunale ai fini dell’approvazione del progetto di divisione, la Corte distrettuale li disattendeva ritenendo di condividere la decisione del giudice di prime cure, alla luce del contenuto e delle conclusioni della relazione del CTU. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso articolato in due motivi Radovic in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. La ricorrente ha, altresì, depositato memoria in prossimità dell’udienza. 2. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente unitamente alla memoria, trattandosi di documento (relativo all’ordine di demolizione di una scala avanzata da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) che esula dal novero di quelli di cui all’art. 372 c.p.c. In ogni caso, anche a voler soprassedere circa l’assenza del carattere della definitività del provvedimento amministrativo prodotto, ed in assenza di elementi per poter affermare con certezza che si tratti di manufatto essenziale per la realizzazione della divisione (trattandosi di accertamento in fatto precluso in sede di legittimità), il riscontro dell’attuale Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -6- natura abusiva del bene non appare di per sé preclusivo della possibilità che possa, in attuazione del progetto divisionale, procedersi alla realizzazione ex novodella scala, naturalmente con il rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori. 3. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché delle norme del Libro I, Titolo IV, capo I c.c. ed in particolare degli artt. 720, 728 e 729 c.c. Si osserva che la sentenza impugnata ha disatteso i primi due motivi di appello, sul presupposto della natura meramente ordinatoria delle affermazioni contenute nella sentenza non definitiva del Tribunale quanto alle modalità di attuazione della divisione. Rileva che, una volta rimessa la causa in decisione, il giudice è investito della decisione integrale e che, quindi, il giudicato si viene a formare su tutte le questioni esaminate e decise, ivi inclusi anche gli accertamenti in fatto che costituiscono le premesse necessarie ed il fondamento logico – giuridico dell a pronuncia. Non è dato quindi arrestarsi al solo tenore del dispositivo, ma occorre tenere conto anche delle affermazioni contenute in motivazione. Nella specie, la sentenza non definitiva aveva quindi carattere vincolante per le considerazioni in merito alle modalità attuative della divisione, senza che potesse attribuirsi alcuna portata negativa per la tesi della ricorrente alla declaratoria di Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -7- inammissibilità dell’appello a suo tempo promosso avverso la stessa sentenza non definitiva. Ne deriva che le affermazioni del Tribunale contenute nella prima sentenza avrebbero dovuto considerarsi ormai acquisito efficacia di giudicato, senza consentire allo stesso Tribunale di potersi poi discostare dalle medesime, pena la violazione del giudicato interno. Ciò si è riflesso anche sulla corretta applicazione delle norme che dettano i criteri legali per la divisione dei beni. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 177, co. 1, 187, 189, 324, 277, 278, 279, 784, 785 c.p.c. per effetto della nullità dell’ordinanza del G.I. del Tribunale di Trieste del 18/6/2015 che, nel proseguire le operazioni di divisione dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, non si è attenuta alle prescrizioni vincolanti di cui alla precedente decisione. 4. I due motivi , che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione,sono infondati. Vanno, però, preliminarmente disattese le deduzioni in punto di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso effettivamente rivolto avverso la sentenza della Corte d’Appello del 2019, investendo invece la rilevanza della precedente decisione della Corte distrettuale in punto di fondatezza, ma non di inammissibilità dell’impugnazione. Il giudice di appello, nel replicare alle critiche di analogo contenuto di cui ai primi due motivi di appello, ha rilevato che la sentenza non definitiva del Tribunale di Trieste n. 848/2011 Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -8- (che nella prospettazione della ricorrente avrebbe efficacia di giudicato anche in merito alle concrete modalità con le quali attuare la divisione) era stata impugnata sia in via principale dal controricorrente che in via incidentale dalla ricorrente, sottoponendosi a critica proprio le considerazioni circa lo sviluppo che avrebbe dovuto avere il processo di divisione, come contenute nella motivazione. La Corte d’Appello, con la sentenza n. 541/2014, che non risulta essere stata impugnata e che quindi aveva acquisito efficacia di giudicato, in ragione della sopravvenuta scadenza del termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione, ha dichiarato inammissibili entrambi i gravami, osservando che la sentenza non definitiva aveva ad oggetto solo la pronuncia di scioglimento della comunione tra le parti, ferma restando la comunione delle appellate per i rispettivi diritti su uno dei beni incomunione, identificato nel sub 6. Avuto riguardo, quindi, alla parte dispositiva della sentenza impugnata - che, come detto, si era limitata ad affermare il diritto di procedere alla divisione ed il vincolo della comunione tra le due coeredi su di un singolo cespite - ne scaturiva che anche le questioni esaminate nella motivazione non costituivano indefettibile presupposto logico–giuridico della parte dispositiva, atteso altresì che la stessa sentenza aveva rimesso la causa in istruttoria al fine di consentire all’ausiliario di ufficio di integrare i propri elaborati peritali, provvedendo alla formazione di nuovi lotti con la rideterminazione anche dei valori degli immobili. Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -9- La sentenza della Corte d’Appello n. 541/2014, che risulta emessa nell’ambito quindi dello stesso processo, avendo statuito sull’appello avverso la sentenza non definitiva pronunciata nel corso del medesimo procedimento ( poi sfociato nella sentenza definitiva del Tribunale appellata e decisa con la pronuncia in questa sede gravata), ha quindi affermato che solo con la sentenza definitiva sarebbe stato possibile decidere sulla domanda di divisione nonché sulla eventuale costituzione di servitù tra i lotti assegnati e sulla delimitazione del diritto di abitazione, sicché, stante la natura ordinatoria, e non decisoria, delle parti della motivazione censurate dall’appellante principale ed incidentale, i relativi mezzi di gravame dovevano essere dichiarati inammissibili. Avuto riguardo al contenuto della prima sentenza della Corte d’Appello, puntualmente richiamato dalla stessa Corte triestina nella sentenza oggi invece impugnata, si palesa l’incensurabilità della soluzione cui sono pervenuti i giudici di seconde cure. A tal fine rileva il principio affermato da Cass. n. 15118/2004, a mente del quale non è mai ipotizzabile un conflitto digiudicati tra sentenze pronunciate in diverse fasi dello stesso processo, atteso che al giudice dell'impugnazione spetta l'interpretazionedell'atto impugnato e dell'atto di impugnazione al fine di deliberare l'ambito censorio, con la conseguenza che, ove egli ravvisi la formazione di ungiudicato "interno" (per mancata impugnazione), si asterrà dal decidere sul punto (scongiurando così a monte ogni Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -10- ipotizzabile "conflitto") e, ove ritenga che non si sia formato alcungiudicato, deciderà sul punto, così che il "conflitto" sarà ugualmente scongiurato, in quanto resterà una sola decisione, quella del giudice dell'impugnazione, fermo restando che, ove in tale valutazione il giudice dell'impugnazione sia incorso in errore, tale errore non potrà essere valutato da qualsivoglia giudice in qualunque sede, ma solo dal giudice dell'impugnazione, ove una impugnazione sia prevista per quella decisione, e nei limiti in cui essa sia prevista. Facendo applicazione, con i dovuti adattamenti di tale principio alla fattispecie in esame, e ribadito che tutte le sentenze ed in particolare quella non definitiva del Tribunale e la prima sentenza della Corte d’Appello risultano adottate in diverse fasi dello stesso processo, la corretta interpretazione circa la portata decisoria delle affermazioni contenute nella prima sentenza del Tribunale, avuto riguardo al contenuto degli atti di appello, era demandata alla stessa Corte distrettuale che con la sua prima sentenza ha escluso che la decisione impugnata avesse portata decisoria più ampia rispetto alla sola affermazione del diritto di procedere alla divisione e della necessità di mantenere la comunione tra le coeredi su di un cespite. L e considerazioni sviluppate in motivazione, e che affe rivano anche alle modalità di attuazione della divisione, avevano solo carattere programmatico ed ordinatorio, ma non potevano vincolare il Tribunale nel successivo sviluppo del processo di scioglimento della comunione, come reso evidente dalla necessità di dover Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -11- sollecitare il CTU alla integrazione del proprio elaborato in vista della formazione dei lotti da assegnare. Trattasi di un’interpretazione del contenuto della precedente decisione che, in quanto funzionale all’individuazione delle censure che potevano esser legittimamente sottoposte al giudice dell’appello, assume quindi portata vincolante anche nel successivo prosieguo del giudizio. Non avendo parte ricorrente inteso sottoporre al giudice di legittimità la questione circa la correttezza dell’interpretazione del contenuto della sentenza non definitiva del T ribunale, come operata dalla Corte d’Appello nella sua prima sentenza, il vincolo dalla medesima derivante astringe anche il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello poi, nel prosieguo della divisione, non potendo quindi accreditare la tesi, pur sostenuta dalla ricorrente e reiterata in questa sede, circa il fatto che non fosse dato discostarsi dalle indicazioni riportate solo in motivazione dal Tribunale nella sua prima decisione, indicazioni, come detto, che sono state ritenute essere meramente ordinatorie e, quindi, al più orientative, ma non obbligatorie e con effetti vincolanti. I due motivi di ricorso non risultano confrontarsi con il ragionamento seguito dal giudice di appello ed ancor prima dalla prima sentenza della stessa Corte distrettuale, riproponendo la tesi del carattere vincolante delle argomentazioni spese nella motivazione della prima sentenza, ma senza peritarsi, però, di superare la natura vincolante che ormai aveva assunto l’interpretazione della portata della Ric. 2019 n. 22392 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -12- prima pronuncia del Tribunale, come operata dalla sentenza d’appello n. 541/2014. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, quanto al controricorrente. Nulla deve invece disporsi quanto alla parte intimata, che non ha svolto difese in questa fase. 6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l
Sentenza Cassazione n. 37184/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris