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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24900/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale l'indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. 2.

Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce l'omesso riconoscimento della retrodatazione della misura cautelare ai sensi dell'art.297 cod.proc.pen., rappresentando di essere stato già sottoposto ad altra misura cautelare nell'ambito del cosiddetto procedimento "Testa di serpente", concernente, nella sostanza, i medesimi fatti.

In particolare, la prima ordinanza cautelare veniva emessa in relazione a plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché ricettazione, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata in relazione all'associazione denominata Abbruzzese - "Banana", adottata sulla base dei medesimi elementi posti a fondamento dell'ordinanza oggetto del presente procedimento.

Si afferma che già nella prima ordinanza cautelare emergevano quegli elementi che sono stati successivamente valorizzati per dimostrare l'esistenza di una "confederazione" tra più gruppi criminali operanti nel territorio cosentino.

A fronte di tali dati, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente escluso la retrodatazione dell'ordinanza cautelare affermando che non sussisterebbe il requisito dell'anteriore desumibilità dagli atti degli elementi che hanno condotto all'adozione della seconda misura cautelare e che il reato associativo era contestato con permanenza anche in epoca successiva all'adozione della prima misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Le ragioni prospettate dal ricorrente non si confrontano con l'assorbente motivo di rigetto sul quale si basa l'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame (si veda pg.25-26), ha recepito il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di c.d.

"contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez.2, n.16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; Sez.U, n. 14535 del 19/12/2006, dep.2007, Librato, Rv. 235910).

Al contempo, il Tribunale ha anche fornito un'adeguata motivazione sulla cui base fondare la perdurante adesione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso anche in epoca successiva all'adozione della prima misura, circostanza che non è stata neppure contestata dal ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le questioni sollevate in relazione alla desumibilità degli elementi posti a base della seconda ordinanza fin dal momento in cui è stata adottata la prima misura, sono del tutto ininfluenti ai fini del decidere, proprio perché la permanenza dell'adesione al momento in cui è stata disposta la custodia cautelare giustificava di per sé la sua adozione.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale l'indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce l'omesso riconoscimento della retrodatazione della misura cautelare ai sensi dell'art.297 cod.proc.pen., rappresentando di essere stato già sottoposto ad altra misura cautelare nell'ambito del cosiddetto procedimento "Testa di serpente", concernente, nella sostanza, i medesimi fatti. In particolare, la prima ordinanza cautelare veniva emessa in relazione a plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché ricettazione, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata in relazione all'associazione denominata Abbruzzese - "Banana", adottata sulla base dei medesimi elementi posti a fondamento dell'ordinanza oggetto del presente procedimento. Si afferma che già nella prima ordinanza cautelare emergevano quegli elementi che sono stati successivamente valorizzati per dimostrare l'esistenza di una "confederazione" tra più gruppi criminali operanti nel territorio cosentino. A fronte di tali dati, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente escluso la retrodatazione dell'ordinanza cautelare affermando che non sussisterebbe il requisito dell'anteriore desumibilità dagli atti degli elementi che hanno condotto all'adozione della seconda misura cautelare e che il reato associativo era contestato con permanenza anche in epoca successiva all'adozione della prima misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Le ragioni prospettate dal ricorrente non si confrontano con l'assorbente motivo di rigetto sul quale si basa l'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame (si veda pg.25-26), ha recepito il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez.2, n.16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; Sez.U, n. 14535 del 19/12/2006, dep.2007, Librato, Rv. 235910). Al contempo, il Tribunale ha anche fornito un'adeguata motivazione sulla cui base fondare la perdurante adesione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso anche in epoca successiva all'adozione della prima misura, circostanza che non è stata neppure contestata dal ricorrente. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le questioni sollevate in relazione alla desumibilità degli elementi posti a base della seconda ordinanza fin dal momento in cui è stata adottata la prima misura, sono del tutto ininfluenti ai fini del decidere, proprio perché la permanenza dell'adesione al momento in cui è stata disposta la custodia cautelare giustificava di per sé la sua adozione. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 13
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