CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro la sentenza di applicazione della pena pronunciata su loro richiesta nei loro confronti (e nei confronti di altri due imputati) dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 26 ottobre 2022, per il delitto di bancarotta per distrazione contestato come commesso nell'ambito del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato il 9 ottobre 2012. Con riguardo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena è stata applicata quale aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. sulla pena applicata con precedente sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per fatti di bancarotta commessi nell'ambito di una società di fatto della quale i due sono stati ritenuti soci, fallimento dichiarato il 9 maggio 2013. 2. Unico il motivo di doglianza enunciato nei due distinti ricorsi: la pena sarebbe illegale (e dunque si verserebbe in uno dei casi di ricorso tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), poiché il Giudice per le indagini preliminari avrebbe indebitamente ricusato di applicare l'art. 129 cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 stesso codice. I fatti contestati agli imputati nel procedimento conclusosi con sentenza di applicazione della pena sarebbero i medesimi già oggetto di archiviazione, ad opera del G.i.p. di Roma, in data 5 dicembre 2017. Tanto si desumerebbe dalla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero il 27 giugno 2016 che, pur riferita a fatti di bancarotta relativi al fallimento di diversa società del medesimo gruppo, avrebbe espressamente precisato che «quanto ... ai procedimenti iscritti a seguito del fallimento delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi l'assoluta identità dei fatti oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento definito dal Tribunale di Roma». 3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi, che conterrebbero motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve ritenersi che i ricorsi siano stati presentati per motivi consentiti.Essi infatti deducono che la pena sarebbe stata applicata, su richiesta delle parti, nonostante l'azione penale fosse già stata esercitata, in altro procedimento, per i medesimi fatti. Si verterebbe, in tal caso, in un'ipotesi di "pena illegale" che consentirebbe il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena, anche a tenore dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017 n. 103, e che ha avuto l'effetto di limitare l'accesso al ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze di "patteggiamento": «è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, emessa in relazione al medesimo fatto per il quale l'azione penale sia stata già esercitata in diverso procedimento ... risultando in tal caso illegale la pena applicata in violazione della preclusione di un secondo giudizio e rientrandosi, pertanto, nei casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per i quali il rimedio è consentito» (Sez. 6, n. 34088 del 05/11/2020, 3armouni, Rv. 280111). 2. Tuttavia, i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 2.1. Dagli atti allegati al ricorso si evince anzitutto che un primo procedimento penale ha portato alla sentenza menzionata nella richiesta di archiviazione citata nei ricorsi. Si tratta della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma 1'11 luglio 2014, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma in data 8 novembre 2017. Contro tale sentenza fu presentato ricorso per cassazione, deciso con sentenza n. 42749 del 4 luglio 2019 della Quinta Sezione penale, che - annullata senza rinvio la pronuncia impugnata limitatamente alla posizione di un'imputata nel frattempo deceduta - ha per il resto annullato con rinvio la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, respingendo i ricorsi in punto affermazione di responsabilità. La sentenza, che riguardava anche gli odierni ricorrenti, si riferiva - per usare le parole del decreto di archiviazione menzionato nei ricorsi, che ad essa fa riferimento - ad «una serie di reati, di ordine fallimentare, finanziario, tributario... commessi a margine del "crac" coinvolgente non meno di 13mila risparmiatori ..., a seguito di un dissesto stimato di entità non inferiore a un miliardo di euro, in cui era incorsa la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]."». 2.2. La semplice lettura dei capi di imputazione contestati nel procedimento conclusosi con la sentenza di applicazione della pena oggi impugnata, che si riferiscono alla distrazione di somme dalla società [OSCURATO:PERSONA] al socio [OSCURATO:PERSONA] s.a. e ad alcuni degli odierni ricorrenti, non consente di ravvisare alcuna identità rispetto alle complesse ed articolate accuse mosse - nell'ambito del fallimento di una società diversa - nel processo che ha portato alla sentenza n. 42749/2019 della Corte di cassazione. In tal senso, del resto, si è espressa chiaramente proprio la citata sentenza n. 42749/2019, allorché ha precisato (pag. 29): «Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conclusivamente, non riguarda la presente vicenda processuale, relativa al solo fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., seppure la ricostruzione fattuale dello stesso non poteva prescindere da una descrizione delle sue articolate componenti e delle plurime conseguenze da esse scaturenti, in considerazione della complessità fisiologicamente discendente dal collegamento tra società del medesimo gruppo e dal coinvolgimento di esse nelle complesse operazioni poste in essere. Senza alcun dubbio, quindi, il versante della vicenda in riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. - qui affrontato in funzione esclusivamente descrittiva - dovrà essere esaminato in separata ed appropriata sede processuale, se del caso, in relazione alle conseguenze da essa scaturenti per la [OSCURATO:SOCIETA]., laddove la presente sede processuale si è occupata - come già detto - del solo versante inerente il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].». 3. Il ricorso presentato nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza come, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il provvedimento di archiviazione non seguito dalla riapertura delle indagini vada considerato quale «decisione definitiva» in grado di rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Si tratta, in altri termini, di definire il concetto di «bis», e certamente sul punto, ai fini che qui rilevano e senza operare alcun approfondimento in quanto non necessario, il provvedimento di archiviazione è astrattamente idoneo a determinare quella preclusione processuale di cui si sono occupate le Sezioni unite nella nota sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente, anche se in fase o grado diversi, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero. 4. Nel caso di specie, non è il concetto di «bis» ad essere carente, bensì il contenuto dell'«idem». Già sono state richiamate le condivisibili affermazioni contenute sul punto nella sentenza che si è occupata della bancarotta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Si deve aggiungere che l'ordinanza di archiviazione allegata ai ricorsi e menzionata a sostegno della tesi dei ricorrenti fornisce conferma alla tesi dell'insussistenza del bis in idem. L'ordinanza risponde ad una richiesta di archiviazione, presentata dal pubblico ministero nell'ambito di un procedimento che si riferiva ancora una volta alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].: mentre si svolgeva il processo per le ipotizzate bancarotte, il pubblico ministero si stava occupando di ulteriori reati ipotizzati nell'ambito delle medesime vicende a carico delle medesime persone (artt. 640 e 646 cod. pen., in particolare) nonché di ipotesi di reato commesse da soggetti terzi nell'ambito del medesimo fallimento (in particolare, membri del collegio sindacale, revisori dei conti, responsabili di istituti bancari). L'articolata ordinanza pronunciata dal G.i.p. di Roma in data 5 dicembre 2017 ha ordinato, ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., l'iscrizione nell'apposito registro dei membri del collegio sindacale, per le medesime ipotesi di reato formulate a carico degli amministratori, nonché l'iscrizione di taluni intermediari bancari per il delitto di riciclaggio, disponendo l'archiviazione del procedimento nei confronti delle persone sottoposte ad indagini. Nulla autorizza a concludere, come vorrebbero i ricorrenti, che la frase inserita in calce alla motivazione della richiesta di archiviazione, nella parte in cui si riferisce al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., comporti addirittura la preclusione, in ragione dell'emissione di un provvedimento che ha recepito la richiesta, all'azione penale per fatti diversi, che mai sono stati contestati nel procedimento che ha portato alla richiesta di archiviazione ed al conseguente provvedimento del G.i.p. Né, nelle 11 pagine di motivazione dell'ordinanza del G.i.p., si ravvisa un solo passaggio che autorizzi tale conclusione. 5. Occorre dunque confrontare semplicemente le ipotesi di reato ascritte agli odierni ricorrenti nel processo instaurato a seguito del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con quelle per le quali è stata pronunciata, su loro richiesta, sentenza di applicazione della pena. 5.1. Questi, in sintesi, i capi di imputazione nel primo procedimento (come riprodotti nella citata sentenza n. 42749/2019 di questa Corte): «A) del reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, cod. pen., 11 e 30 d. Igs. n. 385/1993 perché, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquisendo fondi - mediante la percezione di somme in contanti e di assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA] e negoziati su conti correnti a lui intestati - da parte di risparmiatori ai quali venivano rilasciati certificati al portatore rappresentativi di presunte obbligazioni emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., firmati dallo Iuliano nella qualità di amministratore della società, assumendosi così l'obbligo del rimborso, in violazione della normativa dettata dal codice civile in materia di emissioni obbligazionarie (in special modo per quanto attiene al limite di emissione di cui all'art. 2412 cod. civ.), effettuavano una raccolta abusiva del risparmio per un importo non inferiore ad euro 647.900.502.000,00 come quantificato all'esito delle operazioni di "censimento" del debito maturato verso i risparmiatori. [OSCURATO:PERSONA] del Greco dalla costituzione della società sino al gennaio 2012; ... D) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1, 223 comma 1 e comma 2, nn. 1 e 2, r.d. 16/03/1942, n. 267 perché, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in qualità di amministratore unico sino al 03/02/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 02/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratori di fatto della medesima società, nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.a., socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare del mandato fiduciario conferito alla fiduciaria [OSCURATO:SOCIETA]. che partecipa la D.H., a sua volta socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di disponenti rispettivamente dei trust Bigei (insieme a [OSCURATO:PERSONA]), Arcobaleno e [OSCURATO:PERSONA], controllanti, rispettivamente, dalle società lussemburghesi SBF s.a., Azzurro e Azzurra s.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.a., a loro volta titolari in maniera paritaria delle partecipazioni nella predetta società [OSCURATO:PERSONA] s.a., conferendo nella società interamente partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.a., il ramo d'azienda costituito dalla flotta di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:SOCIETA]. (composta dalle navi denominate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al valore di conferimento di euro 153.644.730,00 e, successivamente, cedendo la società conferitaria alla [OSCURATO:PERSONA] s.a. per la somma di euro 163.413.716,00, prezzo peraltro sottostimato rispetto al valore reale della citata flotta (per almeno 291 milioni di euro circa), distraevano o comunque dissipavano le citate undici navi; ... E) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1, 223 comma 1 e comma 2, nn. 1 e 2, r.d. 16/03/1942, n. 267 perché, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in qualità di amministratore unico sino al 03/02/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 02/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratori di fatto della medesima società, nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.a., socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di disponente del trust denominato Gilda, controllante la società Taggia LXVII Consultadoria e servicios sociedade unipessoal Lda, che partecipa la società lussemburghese Lamain s.a., proprietaria della D.H., socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di disponenti rispettivamente dei trust Bigei (insieme a [OSCURATO:PERSONA]), Arcobaleno e [OSCURATO:PERSONA], controllanti, rispettivamente, dalle società lussemburghesi SBF s.a., Azzurro e Azzurra s.a. e [OSCURATO:PERSONA] sa., a loro volta titolari in maniera paritaria delle partecipazioni nella predetta società [OSCURATO:PERSONA] s.a., conferendo nella società interamente partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il ramo d'azienda costituito dalla residua flotta di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (composta dalle navi denominate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al valore di conferimento di euro 27.338.569,19 e, successivamente, cedendo la società conferitaria alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allo stesso prezzo del valore di conferimento, distraevano le citate due navi... F) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1, 223 comma 1 e comma 2, nn. 1 e 2, r.d. 16/03/1942, n. 267 perché, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in qualità di amministratore unico sino al 03/02/2012 della [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 02/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratori di fatto della medesima società, cedendo in data 27/12/2006 alla controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. i seguenti beni: -la partecipazione azionaria nella società lussemburghese Progresso e Futuro s.a., composta da n. 324 azioni per il prezzo di euro 13.500,000,00 (dando luogo ad una minusvalenza di euro 2.000.000,00 considerato che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato lo stesso bene in data 29/03/2005 per la somma di euro 15.500.000,00); - la partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita dall'unica quota del valore nominale di euro 100.000, per il prezzo di euro 5.315.000,00; - la partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita dalla quota del valore nominale di euro 10.000, per il prezzo di euro 60.000,00; - la partecipazione azionaria nella società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. composta da n. 59 azioni per il prezzo di euro 250.000,00; - la partecipazione azionaria nella società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. composta da n. 642.782 azioni per il prezzo di euro 1.685.000,00; - la partecipazione azionaria nella società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. composta da n. 38.910 azioni per il prezzo di euro 1.000.000,00; - la partecipazione azionaria nella società Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. composta da n. 1.501.685 azioni per il prezzo di euro 11.550.000,00, e poi distribuendo la somma incassata, pari ad euro 33.360.000,00 come dividendi, senza dar luogo ad accantonamento, distraevano dal patrimonio societario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], i beni sopra indicati... G) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1, 223 comma 1 e comma 2, nn. 1 e 2, r.d. 16/03/1942, n. 267 perché, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in qualità di amministratore unico sino al 03/02/2012 della [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 02/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratori di fatto della medesima società, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, distruggevano o comunque sottraevano la documentazione cartacea, costituita dai fogli di cassa giornalieri, e la documentazione informatica, costituita dall'archivio dei dati inerenti la complessiva debitoria maturata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. verso i risparmiatori che avevano acquistato i certificati al portatore di cui al capo A) e, comunque, non riportando nei bilanci ed in contabilità la predetta esposizione debitoria - quantificata all'esito delle operazioni di censimento nella somma di euro 647.900.502,00 - tenevano i libri e le altre scritture contabilii in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio societario o dei movimento degli affari. Con l'aggravante ex art. 219 comma 1, legge fallimentare per tutti gli imputati dei delitti di cui ai capi C), D), E), F), G), avendo causato un danno patrimoniale di rilevante gravità. [OSCURATO:PERSONA], fallimento dichiarato il 02/05/2012». 5.2. Del tutto diversi i capi di imputazione contestati nel procedimento sfociato nella sentenza di applicazione della pena su richiesta: fatti contestati come commessi nell'ambito del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], consistiti nella distrazione di «a. liquidità per almeno 216 milioni di euro, distribuita sotto forma di dividendi, fra il 2005 e il 2008, all'unico socio [OSCURATO:PERSONA] s.a., liquidità da quest'ultimo riversata ai controllanti indiretti del trust...; b. il 22/7/05, liquidità per euro 141,6 mln, versata al socio [OSCURATO:PERSONA] s.a., dopo meno di un mese dal suo ingresso in società, quale distribuzione della riserva da sovrapprezzo azioni; liquidità: in parte riveniente da finanziamento bancario per 158 milioni, con assunzione di garanzie ipotecarie a favore delle banche ... girata da [OSCURATO:PERSONA] s.a. a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. quale parte del maggior prezzo di acquisto delle azioni [OSCURATO:PERSONA] spa; svantaggiosa operazione di sostituzione di mezzi propri.., e straordinaria fuoriuscita di liquidità con insostenibile indebitamento bancario; c. liquidità per complessivi 11,181 milioni quali formali compensi ai dipendenti [OSCURATO:PERSONA]: euro 3,470 mln da Dicembre 2007 a dicembre 2012; [OSCURATO:PERSONA]: euro 3,485 da dicembre 2005 a dicembre 2012; ... [OSCURATO:PERSONA]: euro 3,866 mln da dicembre 2005 a dicembre 2012 nonostante gli amministratori non avessero percepito alcun compenso. Con l'aggravante di cui all'art. 219, c. 1 I. fall., avendo cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (passivo 419,960 mm)». 6. Ed allora occorre conclusivamente ricordare che il termine «medesimo fatto», contenuto nel richiamato art. 649 cod. proc. pen., si riferisce al fatto tipico in tutti i suoi elementi costitutivi: condotta, evento e rapporto di causalità. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo richiama certo l'esigenza di un approccio ai singoli casi, valutando se i fatti all'origine del secondo reato siano identici o «sostanzialmente uguali» a quelli a fondamento del primo (Corte EDU, Grande Camera, 10/02/2009, Zolotukhine c. Russia); se siano riconducibili alla medesima «condotta» (Corte EDU 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia); se siano tra loro «inestricabilmente connessi nel tempo e nello spazio», cioè se vi sia «connessione sostanziale e nel tempo» dei fatti contestati (Corte EDU 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda). In una prospettiva tipicamente casistica come quella della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è stato detto che la nozione di «same offence» ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo va interpretata nel senso di rendere il diritto a non essere ri-giudicati «pratico ed effettivo» nelle condizioni attuali (Corte EDU 25/09/2009, Maresti c. Croazia). Ebbene, attenta dottrina ha posto in luce la circostanza per cui la nozione di «offence» (reato) pare essere incentrata - secondo l'interpretazione della Corte EDU - sulla condotta, laddove la nozione di «fatto» prevista dall'art. 649 cod. proc. pen. è intesa - dalla giurisprudenza interna - come incentrata sugli elementi costitutivi del reato (cioè, dell'offence). L'apparente cortocircuito è evitato dall'interpretazione della giurisprudenza, successiva alla sentenza n. 200/2016 della Corte costituzionale ed attenta alle sollecitazioni della Corte EDU, che invita a considerare il «fatto» come l'accadimento materiale, affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico. Occorre dunque procedere caso per caso a raffronto i diversi "fatti storici" contestati nei diversi procedimenti (per tutte v. Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 e Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518). Nella fattispecie concretamente sottoposta alla cognizione del collegio, è evidente che si tratta di fatti diversi: diversa la compagine societaria coinvolta, diverso il fallimento, diverse le condotte contestate. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della s