Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
8 febbraio 2007
Causa T‑318/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Concorso generale – Non ammissione alle prove scritte – Presentazione tardiva dell’atto di candidatura»
Oggetto:
Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale
EPSO/A/2/03 con cui viene negata al ricorrente l’ammissione alle prove scritte del detto concorso a seguito della presentazione
tardiva del suo fascicolo completo di candidatura.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Concorso – Organizzazione – Requisiti per l’ammissione e modalità
(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2 e 5)
2.
Funzionari – Concorso – Bando di concorso
[Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 1, n. 1, lett. h), e 2]
1.
La mancata comunicazione, per posta elettronica, ai candidati ad un concorso dei risultati dei loro test di preselezione e
dell’invito a completare il loro atto di candidatura non costituisce un’irregolarità che leda il principio di buona amministrazione
qualora gli interessati abbiano ricevuto un’informazione sufficiente sia quanto al fatto che tali risultati e tale invito
sarebbero stati comunicati loro attraverso il loro fascicolo personale sul sito Internet dell’Ufficio europeo di selezione
del personale (EPSO), che essi erano tenuti a consultare regolarmente, sia quanto al periodo previsto per tale comunicazione.
In un contesto del genere, un termine di tre settimane accordato ai candidati per permettere loro di prendere conoscenza delle
informazioni di cui trattasi sul sito dell’EPSO nonché per completare e inviare il loro atto di candidatura non può essere
considerato insufficiente.
(v. punti 42 e 46)
2.
L’art. 1, n. 1, lett. h), dell’allegato III dello Statuto, ai sensi del quale il bando di concorso deve specificare il termine
entro il quale devono pervenire le candidature, non richiede la fissazione, in tale bando, dei termini relativi all’invio
degli atti di candidatura e dei documenti giustificativi che completano le candidature qualora si tratti di concorsi che prevedono
l’invio di tali documenti e la verifica dei requisiti per l’ammissione solo dopo la fase di preselezione. Infatti, tali documenti
mirano soltanto a completare la candidatura presentata al momento dell’iscrizione.
(v. punti 59-61)
Riferimento: Tribunale 26 ottobre 2004, causa T‑207/02, Falcone/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑1393, punto 41)