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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 10363/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio, determinava la pena inflitta all'imputato in relazione ai reati di rapina, evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Nella fase rescindente, questa Corte, con sentenza n. 45193 del 5/11/2021, aveva accolto il precedente ricorso proposto dall'imputato il quale aveva lamentato l'esistenza di un insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia e il dispositivo letto in udienza.

La sentenza rescindente, pertanto, dava atto che nel caso di specie il contrasto non dipendeva da un semplice errore materiale suscettibile di superamento mediante il ricorso alla motivazione poiché «mentre quest'ultima contiene ampi e specifici argomenti dedicati alla conferma della pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado all'Abate (anni 6 di reclusione ed C 2.000,00), il dispositivo letto in udienza è obiettivamente incompatibile prevedendo invece espressamente la riduzione della pena anche nei confronti dell'Abate ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1.400,00 di multa e la sostituzione della pena accessoria.

Così che le due statuizioni appaiono del tutto incompatibili».

Sulla base di tale presupposto, la sentenza impugna 'iti veniva annullata per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.

2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone un unico motivo con il quale denuncia la mancanza di motivazione in ordine al calcolo della pena.

Si assume, infatti, che !a Corte di appello, con la sentenza emessa in sede di rinvio, si limitava a dare prevalenza alla pena indicata nel dispositivo letto in udienza (nel primo giudizio di appella), in tal modo omettendo di compiere quel rinnovato giudizio sulla determinazione della pena che le era stato demandato.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Al giudice del rinvio era stata demandata la rideterminazione della pena prendendo atto del fatto che, nella sentenza annullata in sede rescindente, vi era una insanabile discrasia tra la pena indicata in motivazione e nel dispositivo.

In particolare, nel dispositivo la pena veniva diminuita rispetto al primo grado e quantificata in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed €1.400,00 di multa, mentre, in motivazione, si dava atto della conferma della pena inflitta in primo grado (anni 6 di reclusione ed €2.000,00 di multa).

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 45193 del 5/11/2021, accoglieva il ricorso dell'imputato, annullando la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena, dando atto dell'impossibilità di risolvere in via interpretativa il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello, non si è attenuta all'oggetto del nuovo giudizio, limitandosi a dar atto che la pena irrogata dovesse essere quella indicata nel dispositivo della sentenza annullata, in tal modo omettendo di compiere qualunque valutazione in ordine ai criteri di determinazione della sanzione.

Nel nuovo giudizio, invece, si doveva necessariamente procedere ad una nuova quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., posto che nella sentenza annullata vi era un insanabile contrasto tra sanzione indicata in motivazione ed in dispositivo.

5. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnava deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, nel quale la Corte di appello dovrà individuare e motivare in ordine alla pena da irrogare all'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 7 febbraio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio, determinava la pena inflitta all'imputato in relazione ai reati di rapina, evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nella fase rescindente, questa Corte, con sentenza n. 45193 del 5/11/2021, aveva accolto il precedente ricorso proposto dall'imputato il quale aveva lamentato l'esistenza di un insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia e il dispositivo letto in udienza. La sentenza rescindente, pertanto, dava atto che nel caso di specie il contrasto non dipendeva da un semplice errore materiale suscettibile di superamento mediante il ricorso alla motivazione poiché «mentre quest'ultima contiene ampi e specifici argomenti dedicati alla conferma della pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado all'Abate (anni 6 di reclusione ed C 2.000,00), il dispositivo letto in udienza è obiettivamente incompatibile prevedendo invece espressamente la riduzione della pena anche nei confronti dell'Abate ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1.400,00 di multa e la sostituzione della pena accessoria. Così che le due statuizioni appaiono del tutto incompatibili». Sulla base di tale presupposto, la sentenza impugna 'iti veniva annullata per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone un unico motivo con il quale denuncia la mancanza di motivazione in ordine al calcolo della pena. Si assume, infatti, che !a Corte di appello, con la sentenza emessa in sede di rinvio, si limitava a dare prevalenza alla pena indicata nel dispositivo letto in udienza (nel primo giudizio di appella), in tal modo omettendo di compiere quel rinnovato giudizio sulla determinazione della pena che le era stato demandato. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Al giudice del rinvio era stata demandata la rideterminazione della pena prendendo atto del fatto che, nella sentenza annullata in sede rescindente, vi era una insanabile discrasia tra la pena indicata in motivazione e nel dispositivo. In particolare, nel dispositivo la pena veniva diminuita rispetto al primo grado e quantificata in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed €1.400,00 di multa, mentre, in motivazione, si dava atto della conferma della pena inflitta in primo grado (anni 6 di reclusione ed €2.000,00 di multa). La Corte di cassazione, con la sentenza n. 45193 del 5/11/2021, accoglieva il ricorso dell'imputato, annullando la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena, dando atto dell'impossibilità di risolvere in via interpretativa il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, non si è attenuta all'oggetto del nuovo giudizio, limitandosi a dar atto che la pena irrogata dovesse essere quella indicata nel dispositivo della sentenza annullata, in tal modo omettendo di compiere qualunque valutazione in ordine ai criteri di determinazione della sanzione. Nel nuovo giudizio, invece, si doveva necessariamente procedere ad una nuova quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., posto che nella sentenza annullata vi era un insanabile contrasto tra sanzione indicata in motivazione ed in dispositivo. 5. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnava deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, nel quale la Corte di appello dovrà individuare e motivare in ordine alla pena da irrogare all'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 7 febbraio 2023 I