CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 29765/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Bari,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 24 novembre 2025 la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza in data 2 maggio 2024 del Tribunale di Foggia che avevaprosciolto [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. dal reato di cui art. 171-ter, comma 1, lett. D) e comma 2, lett. A), legge n. 633 del 1941, perché avevaposto in vendita per strada circa 222 CD e 234 DVD, contenenti opere musicali ecinematografiche, tutelate dal diritto di autore e priva del marchio SIAE.2.Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’accertamento di responsabilità (primo motivo), perinammissibile inversione dell’onere della prova e insufficienza degli elementivalorizzati ai fini dell’affermazione del fatto tipico (secondo motivo), per violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento perprescrizione del reato (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.I Giudici di merito hanno accertato che l’imputato deteneva i supporti concopertine a colori recanti i nomi di autori noti, senza il marchio SIAE. Tanto bastaai fini della configurazione del reato perché, come correttamente affermato dallaCorte territoriale, non è necessaria la verifica del contenuto del supporto, dovendopiuttosto l’imputato dimostrare che stava vendendo dei supporti non riproducenticontenuti tutelati dal diritto d’autore. La sentenza non è manifestamente illogica ocontraddittoria né il ricorrente ha allegato elementi di prova travisati o omessi cheavrebbero potuto portare alla certa assoluzione. E’ pacifico in giurisprudenza che,in tema di tutela del diritto d'autore, la mancanza del contrassegno SIAE non puòvalere come indizio dell'avvenuta consumazione dell'illecito di abusiva duplicazioneo riproduzione dei supporti audiovisivi, ma la prova di tale fatto può esserecomunque raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevantenumero di supporti posti in vendita, le modalità dell'offerta al pubblico, l'utilizzo dicopertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento, nonché l'assenza di loghio marchi del produttore, non essendo invece necessario l'espletamento di unaperizia o di un accertamento tecnico (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi,Rv. 260865 – 01; Conf. Sez. 3, n. 45955 del 2012, Rv. 253880; Sez. 2, n. 5228del 2013, Rv. 255046).I primi due motivi di ricorso sono, dunque, inconsistenti, perché fattuali erivalutativi. Il terzo è del pari incongruo perché, per effetto delle diversesospensioni disposte nel corso del procedimento per complessivi 547 giorni (168giorni per rinvio da astensione dall’udienza del 22 novembre 2018 al 9 maggio2019, 182 giorni per rinvio da astensione dall’udienza del 9 maggio 2019 al 7novembre 2019, 64 giorni da rinvio pandemico dal 23 aprile al 26 novembre 2020,133 giorni per richiesta del difensore dall’udienza del 21 dicembre 2023 al 2maggio 2024), il termine di prescrizione è maturato il 12 febbraio 2026 per il reatocommesso il 14 febbraio 2017, in data successiva, quindi, alla sentenza di secondogrado, deliberata il 24 novembre 2025.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]