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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 41287/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; —. t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, sotto il versante del difetto di motivazione, afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( in linea con i rilievi addotti in appello, che non riguardavano il giudizio di responsabilità) è connotata da una marcata genericità ( si lamenta una sommaria disamina senza alcun preciso riferimento al motivare adottato dalla Corte del merito sul punto) quando per contro la sentenza impugnata si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ò Raddusa (9,jen Anna C is uolo (3,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; —. t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, sotto il versante del difetto di motivazione, afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( in linea con i rilievi addotti in appello, che non riguardavano il giudizio di responsabilità) è connotata da una marcata genericità ( si lamenta una sommaria disamina senza alcun preciso riferimento al motivare adottato dalla Corte del merito sul punto) quando per contro la sentenza impugnata si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ò Raddusa (9,jen Anna C is uolo (3,
Sentenza Cassazione n. 41287/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris