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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31490/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' Non è presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] il richiedente la trattazione orale.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ENNA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede la riforma della sentenza della CA deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione e chiede certificazione di presenza con marca da bollo di euro 4.00 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto a lui ascritto, per essersi appropriato della somma di euro 2.000,00 facente parte della eredità di [OSCURATO:PERSONA] - ha assolto l'imputato dal detto reato per insussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che la somma di denaro rinvenuta in casa della Cinquegrani dopo la morte della stessa fosse stata prelevata dall'imputato nella convinzione di adempiere alla volontà della de cuius, senza lo scopo di trarne profitto, trattandosi di somma consegnata alla congregazione dei testimoni di Geova di cui entrambi facevano parte, proveniente da un libretto al risparmio cointestato alla Cinquegrani ed al Savoca.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, in relazione alla normativa che regola la successione legittima.

Si sostiene che la somma di denaro rinvenuta nell'abitazione della de cuius non era contemplata nel testamento della medesima, sicché la stessa andava attribuita secondo i principi della successione legittima, mentre l'imputato se ne era appropriato, commettendo il reato di furto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato.

2. Nessuna violazione di legge appare rinvenibile nella motivazione della sentenza impugnata.

I ricorrenti lamentano che nella specie sarebbe stata violata la normativa che regolamenta la successione legittima, nel senso che la somma di denaro oggetto di furto non era contemplata nel testamento della de cuius, sicché la stessa sarebbe stata sottratta dal patrimonio dei legittimi successori.

Si tratta di una censura che non coglie nel segno, atteso che nel caso di specie la Corte di appello, indipendentemente dai principi civilistici che disciplinano la successione legittima, si è limitata a svolgere un'impeccabile analisi penalistica, ritenendo insussistente, nella condotta del Savoca, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. a

3. In particolare, i giudici di merito hanno logicamente spiegato il rapporto particolare esistente fra imputato e de cuius: la donna nutriva una fiducia indiscussa nei confronti del Savoca, al punto da delegargli la gestione dei risparmi, il pagamento delle utenze e tutte le spese ordinarie.

Da anni l'imputato, non per scelta, si era sostituito ai parenti della donna nell'espletamento di tutte quelle attività di assistenza e supporto, di cui una persona anziana ha normalmente bisogno.

Il libretto di risparmio, cointestato fra i due, conteneva la somma di 10.000 euro, ai quali si sommavano i 2.000 euro in contanti rinvenuti dall'imputato all'interno dell'abitazione, anch'essi provenienti da quel libretto. [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte della donna, aveva conferito tutto il denaro nelle casse della congregazione, depositando successivamente la documentazione completa delle spese sostenute.

Sulla scorta di tali elementi, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto non soltanto la mancanza di volontà del prevenuto di sottrarre una cosa mobile altrui, ma anche l'assenza del fine specifico di procurare, per sé o per altri, un profitto ingiusto, avendo affermato che il Savoca aveva agito interpretando quella che riteneva essere la volontà della donna, senza alcuno scopo di profitto.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' Non è presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] il richiedente la trattazione orale. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ENNA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede la riforma della sentenza della CA deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione e chiede certificazione di presenza con marca da bollo di euro 4.00 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto a lui ascritto, per essersi appropriato della somma di euro 2.000,00 facente parte della eredità di [OSCURATO:PERSONA] - ha assolto l'imputato dal detto reato per insussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che la somma di denaro rinvenuta in casa della Cinquegrani dopo la morte della stessa fosse stata prelevata dall'imputato nella convinzione di adempiere alla volontà della de cuius, senza lo scopo di trarne profitto, trattandosi di somma consegnata alla congregazione dei testimoni di Geova di cui entrambi facevano parte, proveniente da un libretto al risparmio cointestato alla Cinquegrani ed al Savoca. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, in relazione alla normativa che regola la successione legittima. Si sostiene che la somma di denaro rinvenuta nell'abitazione della de cuius non era contemplata nel testamento della medesima, sicché la stessa andava attribuita secondo i principi della successione legittima, mentre l'imputato se ne era appropriato, commettendo il reato di furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato. 2. Nessuna violazione di legge appare rinvenibile nella motivazione della sentenza impugnata. I ricorrenti lamentano che nella specie sarebbe stata violata la normativa che regolamenta la successione legittima, nel senso che la somma di denaro oggetto di furto non era contemplata nel testamento della de cuius, sicché la stessa sarebbe stata sottratta dal patrimonio dei legittimi successori. Si tratta di una censura che non coglie nel segno, atteso che nel caso di specie la Corte di appello, indipendentemente dai principi civilistici che disciplinano la successione legittima, si è limitata a svolgere un'impeccabile analisi penalistica, ritenendo insussistente, nella condotta del Savoca, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. a 3. In particolare, i giudici di merito hanno logicamente spiegato il rapporto particolare esistente fra imputato e de cuius: la donna nutriva una fiducia indiscussa nei confronti del Savoca, al punto da delegargli la gestione dei risparmi, il pagamento delle utenze e tutte le spese ordinarie. Da anni l'imputato, non per scelta, si era sostituito ai parenti della donna nell'espletamento di tutte quelle attività di assistenza e supporto, di cui una persona anziana ha normalmente bisogno. Il libretto di risparmio, cointestato fra i due, conteneva la somma di 10.000 euro, ai quali si sommavano i 2.000 euro in contanti rinvenuti dall'imputato all'interno dell'abitazione, anch'essi provenienti da quel libretto. [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte della donna, aveva conferito tutto il denaro nelle casse della congregazione, depositando successivamente la documentazione completa delle spese sostenute. Sulla scorta di tali elementi, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto non soltanto la mancanza di volontà del prevenuto di sottrarre una cosa mobile altrui, ma anche l'assenza del fine specifico di procurare, per sé o per altri, un profitto ingiusto, avendo affermato che il Savoca aveva agito interpretando quella che riteneva essere la volontà della donna, senza alcuno scopo di profitto. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
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