CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 41081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per i reati furto contestati ai capi 1) e 3) perché estinti per rimessione della querela e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta per gli altri reati ascrittigli, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta ::.-2! --sonalmente dall'imputato (art. 613 cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che io stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]