CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 4257/2019 depositata il 17/05/2019.Numero registro generale 1737/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 8197/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli – Ufficio di Caserta (hinc: ADMO)ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) un avvisodi pagamento, con il quale, in relazione agli anni dal 2012 al 2015, harecuperato l’importo complessivo di Euro 114.565,26 a titolo di accisa,interessi, indennità di mora e diritti di notifica. L’atto impositivo era emessoin esito a una verifica conclusa dal PVC avente per oggetto la spettanza (omeno) delle agevolazioni di cui al d.P.R. n. 277 del 2000 in ordine aicarburanti usati nell’autotrasporto. In particolare, era contestato alcontribuente che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa, alcunefatture o documenti di spesa fossero sprovvisti dell’indicazione della targadel veicolo e che, inoltre, il contribuente avesse omesso di denunciare ilserbatoio per lo stoccaggio di carburante.2. Il contribuente ha impugnato l’avviso di pagamento davanti allaCommissione tributaria provinciale di Caserta, che ha accolto il ricorso consentenza n. 330/2018, riformata dalla Commissione tributaria regionaledella Campania (hinc: CTR), con sentenza n. 4257/2019 depositata in data17/05/2019, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].3. In sintesi, la CTR – dato atto che le censure dell’appellante siincentravano sulla violazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973e che l’obbligo di comunicazione della messa in esercizio della cisterna (oserbatorio) è imposto dal d.P.R. n. 277 del 2000, indipendentemente dallarichiesta e dalla concessione di eventuali licenze - ha ritenuto che:- il contribuente, in relazione a quanto prescritto dall’art. 32, comma 4,d.P.R. n. 600 del 1973, non aveva depositato, in sede di verifica, le bolle diconsegna e le ricevute di rifornimento collegate alle fatture emesse, dallequali desumere le targhe dei veicoli oggetto di agevolazione, provvedendoal deposito solo in sede giudiziale, senza comunicare o dimostrare, in taleNumero registro generale 1737/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 8197/2026Data pubblicazione 02/04/2026ambito, i motivi ostativi alla produzione di tale documentazione al momentodella verifica, ai sensi dell’art. 34, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973;- un’analisi a campione delle bolle di consegna/rifornimento carburante harilevato la discutibilità dei loro contenuti;- ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000 il contribuente eratenuto a comunicare, in dichiarazione, il possesso e l’uso del serbatorio,pena la nullità della dichiarazione resa, non avendo alcun rilievo l’eventualerilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative che avrebbero dovutoessere chieste prima della messa in esercizio.4. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.5. L’ADMO ha resistito con controricorso.6. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione agli artt. 24 e 53Cost e all’art. 10 Statuto del contribuente, considerata la mancanza,nell’invito a produrre documenti all’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA], dell’avvertimentoal contribuente che la mancata produzione dei documenti contabili in sededi constatazione avrebbe comportato la decadenza dalla facoltà di produrliin sede contenziosa.1.1. Con tale motivo il ricorrente rileva che l’invito notificato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] è privo dell’avvertimento della sanzione di inutilizzabilità ingiudizio dei documenti non esibiti dal contribuente in fase precontenziosa,previsto nell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 1737/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 8197/2026Data pubblicazione 02/04/20262.1. Con tale motivo il contribuente lamenta che, nella faseprecontenziosa l’ADMO non aveva chiesto l’esibizione dei buoni di consegnae, in comparsa di costituzione davanti al giudice di prime cure, avevaesposto solamente che le fatture presentate e prive dell’indicazione delnumero di targa dell’automezzo fossero fatture differite, che non eranorisultate, in sede di verifica, corredate dai buoni di consegna.Solo nell’atto d’appello, per la prima volta, l’ufficio asseriva di averrichiesto al Merola, in fase precontenziosa, l’esibizione delle fatture differite.Riporta, a tal fine, un estratto dell’appello (pag. 11 ricorso in cassazione).Ad avviso di parte ricorrente la decisione del giudice di seconde cure diaccogliere l’eccezione dell’ADMO in ordine alla documentazione prodotta insede contenziosa è errata, sia perché, nelle difese spese in primo grado,l’agenzia non aveva allegato di aver formulato espressa richiesta alcontribuente di esibire la documentazione (buoni di consegna)successivamente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, né che ilcontribuente ne avesse rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederlao sottraendola al controllo; sia perché la CTR non ha tenuto conto che inprimo grado l’appellante non aveva dedotto la decadenza del contribuentedalla facoltà di produrre in giudizio i buoni di consegna, poiché non prodottinella fase amministrativa. L’invito alla produzione della documentazionecontabile era stato prodotto solo in appello e nell’elenco dei documentirichiesti non erano menzionati i buoni di consegna prodotti dal contribuente.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., per aver deciso l’appello ultra petita.3.1. Con tale motivo il ricorrente – richiamate le difese di ADMO neiprecedenti gradi di giudizio - censura il passo della sentenza impugnata incui il giudice di seconde cure procede all’analisi a campione delle bolle diconsegna e rifornimento di carburante, rilevando discrepanze sui prezzi esui quantitativi di gasolio. Richiama, quindi, la sentenza di primo grado cheNumero registro generale 1737/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 8197/2026Data pubblicazione 02/04/2026aveva ritenuto che il contribuente, a fronte della contestazione relativa allamancata indicazione dei numeri di targa nelle fatture, aveva prodotto ibuoni consegna (senza alcuna contestazione da parte di ADMO) e che, inmerito alla contestazione relativa all’omessa indicazione in dichiarazione delpossesso di serbatoi, era stato documentalmente provato che la cisternaera stata messa in funzione solo in data 26/05/2016, con la conseguenzache non poteva sussistere alcun onere dichiarativo. Il giudice di prime cureaveva, quindi, concluso che non era stata accertata alcuna falsità nellapresentazione delle dichiarazioni di agevolazione, per cui il ricorso andavaintegralmente accolto. Tuttavia, tale parte della motivazione non venivacensurata dal contribuente – che nell’atto di appello contestava la violazionedell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 – con il conseguentepassaggio in giudicato della sentenza di primo grado su questioni,illegittimamente riesaminate dal giudice di seconde cure. Difatti,l’appellante non aveva formulato alcuna contestazione sull’indicazione dellefatture come differite, né alcuna censura era stata prospettata in relazioneall’affermazione della sentenza di primo grado circa la mancanza di falsitàdei documenti prodotti dal contribuente.4. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente esono inammissibili, in quanto la struttura della motivazione della sentenzaimpugnata non si incentra solamente sulla (ritenuta) violazione dell’art. 32,comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e sull’asserita inattendibilità delladocumentazione del contribuente, ma anche sulla violazione dell’art. 3,comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000.Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «In ordine alla mancatacomunicazione della disponibilità ed utilizzo del serbatoio nellecomunicazioni prodotte all’Ufficio per fruire delle agevolazioni, laCommissione osserva che ai sensi dell’art. 3, co. 2 del DPR 277/2000 ilcontribuente era tenuto a comunicare in dichiarazione il possesso e l’utilizzodel serbatoio pena la nullità della dichiarazione resa, senza nulla contareNumero registro generale 1737/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 8197/2026Data pubblicazione 02/04/2026l’eventuale rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative che sisarebbero dovute richiedere prima della messa in esercizio. Della suaesistenza e del suo utilizzo l’Ufficio ne ha avuto contezza nel rinvenire lafattura di acquisto e nel riscontrare i DAS, documenti accompagnatori digrandi quantitativi di Gasolio, che in quanto tali non potevano senza ombradi dubbio rappresentare il rifornimento dei veicoli del contribuente. Pertantoanche quest’ulteriore censura è da ritenersi fondata.»Tale affermazione – che nega alla dichiarazione del contribuente ilpossesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000– non è stata oggetto di espressa censura da parte del ricorrente, con laconseguente inammissibilità per carenza di interesse dell’esame dei motiviincentrati sull’altra ratio della sentenza impugnata incentratasull’utilizzabilità delle bolle di accompagnamento prodotte in giudizio e nonnella pregressa fase procedimentale e sull’attendibilità dei relativi contenuti.Difatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinteed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficientea giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esserende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre,la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza(Cass., 18/04/2017, n. 9752).5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio in favore della controricorrente. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile;condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese delpresente giudizio liquidate in Euro 5.900,00, oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deiNumero registro generale 1737/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 8197/2026Data pubblicazione 02/04/2026presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]