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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11449/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morganti, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1812/2022 depositatail 26/05/2022.Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del15/01/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1.

La [OSCURATO:SOCIETA]., affermando che il 23/08/2003 era stata effettuatauna rapina nei confronti dei propri dipendenti, nella sede secondariadi Sarzana e che essa era coperta contro l’evento da una polizzastipulata con la [OSCURATO:PERSONA] di seguitosolo [OSCURATO:PERSONA], chiese a questa la liquidazione dell’indennizzo.2.

La compagnia assicuratrice chiese la documentazione necessaria allaliquidazione del danno e di poi respinse la richiesta.3.

La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio la compagnia assicuratricedinanzi al Tribunale di Milano, al fine di ottenere la corresponsionedell’indennizzo.4. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla pretesa eccependo la prescrizione del diritto,nonché l’infondatezza nel merito della domanda.5.

Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo maturata la prescrizioneannuale di cui all’art. 2952 cod. civ., nel testo all’epoca vigente, tra il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 26/06/2007.6.

La [OSCURATO:SOCIETA]. appellò la sentenza di primo grado.7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituì in fase d’impugnazione deducendol’inammissibilità dell’appello e comunque resisteva nel merito.8.

La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza n. 1812 del 26/05/2022,rigettato l’appello.9.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA]10.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato memoria perl’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è statotrattato e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni.R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.2.

Primo motivo: violazione ai sensi dell’art. 360, comma terzo, cod. proc.civ. per violazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1369 e 1371 cod.civ., violazione dell’art. 2935 cod. civ., falsa applicazione dell’art.2952 cod. civ.

Il motivo si incentra sulla lettera dell’[OSCURATO:PERSONA], o megliodel suo difensore, in data 10/12/2004, e dunque nella fase anterioreall’instaurazione del giudizio, e che costituirebbe secondo la ricorrenteprova che la Compagnia aveva inteso elevare a condizione sospensivadella prescrizione il fatto della pendenza del procedimento penale n4184/03/2-12 a carico del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] Golds.r.l., di una sua dipendente, tale [OSCURATO:PERSONA] e di un altro imputatonon avente nessun rapporto di collaborazione con la [OSCURATO:SOCIETA],tale [OSCURATO:PERSONA], cosicché il termine di prescrizione decorreva dallasentenza penale, conclusiva del detto procedimento penale, condispositivo di dichiarazione di estinzione dei reati per intervenutaprescrizione, ossia dal 27/12/2012 (in particolare la sentenza erastata deliberata, con lettura del dispositivo il 7/02/2012, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuta definitiva il 27/12/2012).

Dopo lapubblicazione di tale ultima sentenza e prima della definitività dellastessa, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, in prospettazione, interrotto nelbiennio la prescrizione con la richiesta del 13/03/2012.Il motivo è infondato, atteso che la Corte d’appello ha correttamenteescluso che la missiva del legale della compagnia assicuratrice in data10/12/2004, nella fase ancora stragiudiziale, potesse essereconsiderata quale atto interruttivo della prescrizione o comunque diriconoscimento del diritto all’indennizzo in favore della [OSCURATO:SOCIETA] Golds.r.l..

Infatti il suddetto documento concerneva, al più, la sospensionedel procedimento stragiudiziale di liquidazione del danno.

La letteranon integra alcuna previsione di cui al testo del contratto cosicchéR.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026essa non può essere considerata come una stipulazione comune aentrambe le parti che potesse fare assurgere a condizione sospensivala pendenza del procedimento penale instaurato nei confronti dellegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e di alcuni suoidipendenti o rappresentati e collaboratori.

La lettera del 10/12/2004contiene un vero e proprio rifiuto e, in ogni caso, volendo astrarre dalcaso concreto e ragionando in termini generali: una dichiarazione conla quale il debitore scrive al creditore che lo pagherà quando saràcerto del credito non è suscettibile di avere effetti sulla sorte dellaprescrizione del diritto.

La Corte territoriale ha quindi, correttamenteescluso qualsivoglia effetto sospensivo della prescrizione alla dettamissiva del dicembre 2004.3.

Secondo motivo: ai sensi dell’art. 360, terzo comma, n. 3 cod. proc.civ., per violazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1369, 1371 cod. civ.e dell’art. 2935 cod. civ.; falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ.4.

La tesi della ricorrente può così riassumersi:-) l’art. 13 delle condizioni generali della polizza stipulata con laAllianz stabiliva che “in caso di accertamento giudiziale del danno ilpagamento dell’indennità resta sospeso sino alla data di esecutivitàdella sentenza”;-) tale norma si sarebbe dovuta interpretare nel senso che, pereffetto della pendenza del procedimento penale nei confronti delrappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], il decorso della prescrizionerimase sospeso;-) quel procedimento si concluse con la sentenza penale di nondoversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti allegale rappresentane della [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi in data27/12/2012;-) dopo tale data, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva compiuto vari attiinterruttivi della prescrizione, che perciò non era mai maturata.R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo è inammissibile.Esso infatti investe l’interpretazione del contratto, che è riservata algiudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nel casodi violazione delle regole legali di ermeneutica.Ma tali regole non possono dirsi violate sol perché il giudice abbiascelto una, non implausibile, interpretazione tra le varie possibiliinterpretazioni.

E nel caso di specie l’interpretazione adottata dallaCorte d’appello (l’art. 13 del contratto non si occupa degli effetti delprocesso penale a carico dell’assicurato sul termine di prescrizione)non è implausibile: il testo contrattuale infatti esclude l’obbligo dipagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore nel caso di“accertamento giudiziale del danno”, ma come noto il giudice penalenon accerta il danno, ma il fatto-reato.In ogni caso il motivo è infondato alla luce del principio, già affermatoda questa Corte e richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cuila pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogoa un danno coperto da assicurazione non costituisce, di per sé, fattoimpeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo,salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbianoespressamente elevato a condizione sospensiva: circostanza nonallegata né esplicata nel ricorso (Cass. Sez. 3, 21/10/2010, n. 21601;Sez. 3, Sentenza n. 3655 del 14/02/2013).5.

Col terzo motivo è denunciata il vizio di cui all’art. 360, terzo comma,n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appello offerto alcunamotivazione in ordine all’irrilevanza della missiva del 10/12/2004.

Ilmotivo si innesta su un’asserita carenza di motivazione da parte dellaCorte territoriale sulla detta missiva del legale dell’[OSCURATO:PERSONA].R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo è inammissibile: la motivazione della Corte territoriale sullamissiva del 10/12/2004 è ampiamente superiore al c.d. minimocostituzionale ed è intellegibile e logica (sul cd. minimo costituzionalesi vedano Sez.

U 7/04/2014 n. 8053 e più di recente Cass. 3/03/2022n. 7090).

Alla pag. 5 la Corte territoriale ha affermato che la letterainviata all’assicurato dal legale dell’assicuratore, nel quale sidichiarava che “il sinistro potrà eventualmente essere liquidatosull’esito del procedimento penale allo stato pendente”, non costituivaun atto interruttivo della prescrizione, né poteva sospenderla, allaluce del suon tenore letterale.Una motivazione dunque ben chiara e comunque anche corretta: lasuddetta lettera, infatti, non conteneva alcuna ricognizione di debitoo dichiarazione confessoria, ma si limitava a prefigurare una meraeventualità.6.

Quarto motivo: violazione dell’art. 360, terzo comma, n. 5 cod. proc.civ. per omesso esame di un fatto decisivo.

Secondo la [OSCURATO:SOCIETA] Golds.r.l. il mero riferimento all’irrilevanza della lettera del legale dellacompagnia assicuratrice dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui alla pag. 5 dellasentenza impugnata, costituisce anche omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.Il motivo è inammissibile per esservi stata nei due gradi di merito unadoppia decisione conforme, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5in relazione all’art. 348 ter, commi quarto e quinto cod. proc. civ..In ogni caso resta assorbito dal rigetto del terzo motivo.Infine, a tutto concedere, sarebbe comunque infondato: non si vedecome possa invocarsi l’ “omesso l’esame” d’una lettera al cui esamela sentenza impugnata dedica ampia motivazione (pp. 5-6).R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/20267.

Quinto motivo: violazione dell’art. 360, terzo comma, n. 3 cod. proc.civ. per violazione degli artt. 1362, 1366, 1377, 1369, 1371 cod. civ.;violazione dell’art. 1900 cod. civ.

Secondo la ricorrente sia la polizzache la disciplina del codice civile impedivano che potesse richiedersi ilrisarcimento del danno prima della definizione del procedimentopenale.

La ricorrente, muovendo dall’assunto che i danni causati condolo dell’assicurato o dei dipendenti non sono indennizzabili per leggee per contratto, sostiene che il diritto all’indennizzo non poteva essereesercitato fino a quando non si fosse concluso il processo penale voltoall’accertamento del dolo dell’assicurato o dei dipendenti.Il motivo è infondato, per le stesse ragioni per le quali lo sono i primidue motivi, ossia la pendenza d’un procedimento penale a caricodell’assicurato o dei suoi dipendenti non assume alcuna rilevanzaquale condizione sospensiva, in carenza di una esplicita volontà indetto senso, delle parti.Questa Corte ha, peraltro, già risolto negativamente la questione seil decorso della prescrizione relativa al diritto all'indennità derivantedal contratto di assicurazione (art. 2952 cod. civ.) per i danniprovocati da furto o incendio, resti sospeso per effetto della pendenzadi un procedimento penale a carico dell'assicurato per simulazione direato in relazione all'art. 2935 cod. civ. (ex plurimis, Cass. 24dicembre 1994, n. 11140).

Stante la tassatività e la non suscettibilitàdi applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione dellaprescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941, 2942 cod.civ.), la prescrizione annuale di cui all'art. 2935 cit. non è interrotta,ne' sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penalerelativo a reato, la cui decisione possa influire sull'esistenza (o meno)del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza diprocedimento penale, può essere interrotto dall'interessato conreiterate intimazioni di pagamento.

Con la conseguenza, che laR.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionatala fattispecie dalla quale nasca il diritto (verificazione del dannocoperto da assicurazione) e che la prescrizione non può decorrere inpresenza di impedimenti giuridici (e non di fatto), quali la pendenzadi una condizione o del termine iniziale (Cass. 3/11/2014 n. 15921).8.

Sesto motivo (in realtà rubricato come VII ma si tratta di un evidenterefuso): violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunciasul merito.

Secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte di Appello avendoritenuto sussistente la prescrizione, non sarebbe entrataillegittimamente nel merito incorrendo in omessa pronuncia in ordinead una domanda che richiedeva una statuizione di accoglimento o dirigetto.Il motivo è infondato (e dimostra l’inconsistenza delle prospettazionidella ricorrente): quella di rigetto per prescrizione è comunque unapronuncia sul merito.

Il vizio di omessa pronuncia si configuraallorquando il giudice ometta del tutto il provvedimento indispensabileper la soluzione del caso concreto il che non si verifica nel casoall’esame, posto che la Corte ha deciso la causa rigettandol’impugnazione e comunque decidendo il merito della controversia (ingenerale, sulla prospettazione del vizio si veda Sez.

U 24/07/2013 n.17931).9.

Il ricorso è, in conclusione, infondato ed è, quindi, rigettato.10.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto contodell’attività processuale espletata in relazione al valore dellacontroversia sono liquidate come da dispositivo.R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/202611.

La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro10.700,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfetario al 15%,oltre CA e IVA per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 15/01/2026.Il PresidenteMarco RossettiR.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morganti, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1812/2022 depositatail 26/05/2022.Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del15/01/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:SOCIETA]., affermando che il 23/08/2003 era stata effettuatauna rapina nei confronti dei propri dipendenti, nella sede secondariadi Sarzana e che essa era coperta contro l’evento da una polizzastipulata con la [OSCURATO:PERSONA] di seguitosolo [OSCURATO:PERSONA], chiese a questa la liquidazione dell’indennizzo.2. La compagnia assicuratrice chiese la documentazione necessaria allaliquidazione del danno e di poi respinse la richiesta.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio la compagnia assicuratricedinanzi al Tribunale di Milano, al fine di ottenere la corresponsionedell’indennizzo.4. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla pretesa eccependo la prescrizione del diritto,nonché l’infondatezza nel merito della domanda.5. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo maturata la prescrizioneannuale di cui all’art. 2952 cod. civ., nel testo all’epoca vigente, tra il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 26/06/2007.6. La [OSCURATO:SOCIETA]. appellò la sentenza di primo grado.7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituì in fase d’impugnazione deducendol’inammissibilità dell’appello e comunque resisteva nel merito.8. La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza n. 1812 del 26/05/2022,rigettato l’appello.9. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA]10. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato memoria perl’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è statotrattato e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni.R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.2. Primo motivo: violazione ai sensi dell’art. 360, comma terzo, cod. proc.civ. per violazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1369 e 1371 cod.civ., violazione dell’art. 2935 cod. civ., falsa applicazione dell’art.2952 cod. civ. Il motivo si incentra sulla lettera dell’[OSCURATO:PERSONA], o megliodel suo difensore, in data 10/12/2004, e dunque nella fase anterioreall’instaurazione del giudizio, e che costituirebbe secondo la ricorrenteprova che la Compagnia aveva inteso elevare a condizione sospensivadella prescrizione il fatto della pendenza del procedimento penale n4184/03/2-12 a carico del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] Golds.r.l., di una sua dipendente, tale [OSCURATO:PERSONA] e di un altro imputatonon avente nessun rapporto di collaborazione con la [OSCURATO:SOCIETA],tale [OSCURATO:PERSONA], cosicché il termine di prescrizione decorreva dallasentenza penale, conclusiva del detto procedimento penale, condispositivo di dichiarazione di estinzione dei reati per intervenutaprescrizione, ossia dal 27/12/2012 (in particolare la sentenza erastata deliberata, con lettura del dispositivo il 7/02/2012, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuta definitiva il 27/12/2012). Dopo lapubblicazione di tale ultima sentenza e prima della definitività dellastessa, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, in prospettazione, interrotto nelbiennio la prescrizione con la richiesta del 13/03/2012.Il motivo è infondato, atteso che la Corte d’appello ha correttamenteescluso che la missiva del legale della compagnia assicuratrice in data10/12/2004, nella fase ancora stragiudiziale, potesse essereconsiderata quale atto interruttivo della prescrizione o comunque diriconoscimento del diritto all’indennizzo in favore della [OSCURATO:SOCIETA] Golds.r.l.. Infatti il suddetto documento concerneva, al più, la sospensionedel procedimento stragiudiziale di liquidazione del danno. La letteranon integra alcuna previsione di cui al testo del contratto cosicchéR.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026essa non può essere considerata come una stipulazione comune aentrambe le parti che potesse fare assurgere a condizione sospensivala pendenza del procedimento penale instaurato nei confronti dellegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e di alcuni suoidipendenti o rappresentati e collaboratori. La lettera del 10/12/2004contiene un vero e proprio rifiuto e, in ogni caso, volendo astrarre dalcaso concreto e ragionando in termini generali: una dichiarazione conla quale il debitore scrive al creditore che lo pagherà quando saràcerto del credito non è suscettibile di avere effetti sulla sorte dellaprescrizione del diritto. La Corte territoriale ha quindi, correttamenteescluso qualsivoglia effetto sospensivo della prescrizione alla dettamissiva del dicembre 2004.3. Secondo motivo: ai sensi dell’art. 360, terzo comma, n. 3 cod. proc.civ., per violazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1369, 1371 cod. civ.e dell’art. 2935 cod. civ.; falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ.4. La tesi della ricorrente può così riassumersi:-) l’art. 13 delle condizioni generali della polizza stipulata con laAllianz stabiliva che “in caso di accertamento giudiziale del danno ilpagamento dell’indennità resta sospeso sino alla data di esecutivitàdella sentenza”;-) tale norma si sarebbe dovuta interpretare nel senso che, pereffetto della pendenza del procedimento penale nei confronti delrappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], il decorso della prescrizionerimase sospeso;-) quel procedimento si concluse con la sentenza penale di nondoversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti allegale rappresentane della [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi in data27/12/2012;-) dopo tale data, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva compiuto vari attiinterruttivi della prescrizione, che perciò non era mai maturata.R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo è inammissibile.Esso infatti investe l’interpretazione del contratto, che è riservata algiudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nel casodi violazione delle regole legali di ermeneutica.Ma tali regole non possono dirsi violate sol perché il giudice abbiascelto una, non implausibile, interpretazione tra le varie possibiliinterpretazioni. E nel caso di specie l’interpretazione adottata dallaCorte d’appello (l’art. 13 del contratto non si occupa degli effetti delprocesso penale a carico dell’assicurato sul termine di prescrizione)non è implausibile: il testo contrattuale infatti esclude l’obbligo dipagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore nel caso di“accertamento giudiziale del danno”, ma come noto il giudice penalenon accerta il danno, ma il fatto-reato.In ogni caso il motivo è infondato alla luce del principio, già affermatoda questa Corte e richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cuila pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogoa un danno coperto da assicurazione non costituisce, di per sé, fattoimpeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo,salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbianoespressamente elevato a condizione sospensiva: circostanza nonallegata né esplicata nel ricorso (Cass. Sez. 3, 21/10/2010, n. 21601;Sez. 3, Sentenza n. 3655 del 14/02/2013).5. Col terzo motivo è denunciata il vizio di cui all’art. 360, terzo comma,n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appello offerto alcunamotivazione in ordine all’irrilevanza della missiva del 10/12/2004. Ilmotivo si innesta su un’asserita carenza di motivazione da parte dellaCorte territoriale sulla detta missiva del legale dell’[OSCURATO:PERSONA].R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo è inammissibile: la motivazione della Corte territoriale sullamissiva del 10/12/2004 è ampiamente superiore al c.d. minimocostituzionale ed è intellegibile e logica (sul cd. minimo costituzionalesi vedano Sez. U 7/04/2014 n. 8053 e più di recente Cass. 3/03/2022n. 7090). Alla pag. 5 la Corte territoriale ha affermato che la letterainviata all’assicurato dal legale dell’assicuratore, nel quale sidichiarava che “il sinistro potrà eventualmente essere liquidatosull’esito del procedimento penale allo stato pendente”, non costituivaun atto interruttivo della prescrizione, né poteva sospenderla, allaluce del suon tenore letterale.Una motivazione dunque ben chiara e comunque anche corretta: lasuddetta lettera, infatti, non conteneva alcuna ricognizione di debitoo dichiarazione confessoria, ma si limitava a prefigurare una meraeventualità.6. Quarto motivo: violazione dell’art. 360, terzo comma, n. 5 cod. proc.civ. per omesso esame di un fatto decisivo. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA] Golds.r.l. il mero riferimento all’irrilevanza della lettera del legale dellacompagnia assicuratrice dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui alla pag. 5 dellasentenza impugnata, costituisce anche omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.Il motivo è inammissibile per esservi stata nei due gradi di merito unadoppia decisione conforme, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5in relazione all’art. 348 ter, commi quarto e quinto cod. proc. civ..In ogni caso resta assorbito dal rigetto del terzo motivo.Infine, a tutto concedere, sarebbe comunque infondato: non si vedecome possa invocarsi l’ “omesso l’esame” d’una lettera al cui esamela sentenza impugnata dedica ampia motivazione (pp. 5-6).R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/20267. Quinto motivo: violazione dell’art. 360, terzo comma, n. 3 cod. proc.civ. per violazione degli artt. 1362, 1366, 1377, 1369, 1371 cod. civ.;violazione dell’art. 1900 cod. civ. Secondo la ricorrente sia la polizzache la disciplina del codice civile impedivano che potesse richiedersi ilrisarcimento del danno prima della definizione del procedimentopenale. La ricorrente, muovendo dall’assunto che i danni causati condolo dell’assicurato o dei dipendenti non sono indennizzabili per leggee per contratto, sostiene che il diritto all’indennizzo non poteva essereesercitato fino a quando non si fosse concluso il processo penale voltoall’accertamento del dolo dell’assicurato o dei dipendenti.Il motivo è infondato, per le stesse ragioni per le quali lo sono i primidue motivi, ossia la pendenza d’un procedimento penale a caricodell’assicurato o dei suoi dipendenti non assume alcuna rilevanzaquale condizione sospensiva, in carenza di una esplicita volontà indetto senso, delle parti.Questa Corte ha, peraltro, già risolto negativamente la questione seil decorso della prescrizione relativa al diritto all'indennità derivantedal contratto di assicurazione (art. 2952 cod. civ.) per i danniprovocati da furto o incendio, resti sospeso per effetto della pendenzadi un procedimento penale a carico dell'assicurato per simulazione direato in relazione all'art. 2935 cod. civ. (ex plurimis, Cass. 24dicembre 1994, n. 11140). Stante la tassatività e la non suscettibilitàdi applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione dellaprescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941, 2942 cod.civ.), la prescrizione annuale di cui all'art. 2935 cit. non è interrotta,ne' sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penalerelativo a reato, la cui decisione possa influire sull'esistenza (o meno)del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza diprocedimento penale, può essere interrotto dall'interessato conreiterate intimazioni di pagamento. Con la conseguenza, che laR.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/2026prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionatala fattispecie dalla quale nasca il diritto (verificazione del dannocoperto da assicurazione) e che la prescrizione non può decorrere inpresenza di impedimenti giuridici (e non di fatto), quali la pendenzadi una condizione o del termine iniziale (Cass. 3/11/2014 n. 15921).8. Sesto motivo (in realtà rubricato come VII ma si tratta di un evidenterefuso): violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunciasul merito. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte di Appello avendoritenuto sussistente la prescrizione, non sarebbe entrataillegittimamente nel merito incorrendo in omessa pronuncia in ordinead una domanda che richiedeva una statuizione di accoglimento o dirigetto.Il motivo è infondato (e dimostra l’inconsistenza delle prospettazionidella ricorrente): quella di rigetto per prescrizione è comunque unapronuncia sul merito. Il vizio di omessa pronuncia si configuraallorquando il giudice ometta del tutto il provvedimento indispensabileper la soluzione del caso concreto il che non si verifica nel casoall’esame, posto che la Corte ha deciso la causa rigettandol’impugnazione e comunque decidendo il merito della controversia (ingenerale, sulla prospettazione del vizio si veda Sez. U 24/07/2013 n.17931).9. Il ricorso è, in conclusione, infondato ed è, quindi, rigettato.10. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto contodell’attività processuale espletata in relazione al valore dellacontroversia sono liquidate come da dispositivo.R.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 26516/2022Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 11449/2026Data pubblicazione 28/04/202611. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro10.700,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfetario al 15%,oltre CA e IVA per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 15/01/2026.Il PresidenteMarco RossettiR.g. n. 26516 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 9
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