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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31831/2023

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rale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio della seconda, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 23 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori, rappresentatie difesi, giusta procura speciale su foglio separato materialmente congiunto al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Salerno, al corso Garibaldi, n. 164, elettivamente si domiciliano -controricorrente- per la cassazione deldecreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 3 dicembre 2019; Oggetto: Rinuncia al ricorso.RG n. 2295/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Rilevato che: -emerge dal decreto impugnato che tra [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] sono intercorsi per oltre un ventennio rapporti commerciali, tra iquali v’era stata la stipulazione di un contratto di affitto d’azienda, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], concernente la gestione di otto stazioni di distribuzione di carburante dislocate in comuni della provincia di Salerno; - le due società hanno provveduto a una regolazione complessiva delle proprie posizioni di credito/debito con una scrittura con la quale hanno compensato le poste da ciascuna vantate, previo riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di essere debitrice della somma di euro 739.505,36; - successivamente al fallimento di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] , il curatore ha promosso azione di nullità o comunque di simulazione del contratto di affitto di azienda del quale si è riferito; -[OSCURATO:SOCIETA], dal canto suo, ha chiesto di essere ammessa al passivo del [OSCURATO:SOCIETA] per la somma dinanzi indicata, a titolo di corrispettivo per la fornitura di carburanti, compiuta prima del 2015, e ha successivamente proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, dal quale era stata esclusa; - i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 3 dicembre 2019, ha rigettato l’opposizione; - a fondamento della decisione, ha ritenuto che il credito del quale era stata chiesta l’ammissione fosse in realtà estinto perché compensatocol credito vantato da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di anticipazione di canoni del contratto di fitto d’azienda e di premio per il raggiungimento dell’obiettivo di vendita, come risultava dalla richiamata scrittura con la quale le parti avevano regolato le proprie situazioni debitorie e creditorie, che non risultava superata da accordi o da pronunce giudiziali successivi;RG n. 2295/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore - co ntro questo decreto [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui il curatore del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso.

Considerato che: - la ricorrente ha rinunciato al ricorso e all’azione; - sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, posto che la rinunzia fa riferimento agli accordi intervenuti fra le parti.

Per questi motivi La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il7 novembre 2023.

LaPresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio della seconda, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 23 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori, rappresentatie difesi, giusta procura speciale su foglio separato materialmente congiunto al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Salerno, al corso Garibaldi, n. 164, elettivamente si domiciliano -controricorrente- per la cassazione deldecreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 3 dicembre 2019; Oggetto: Rinuncia al ricorso.RG n. 2295/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: -emerge dal decreto impugnato che tra [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] sono intercorsi per oltre un ventennio rapporti commerciali, tra iquali v’era stata la stipulazione di un contratto di affitto d’azienda, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], concernente la gestione di otto stazioni di distribuzione di carburante dislocate in comuni della provincia di Salerno; - le due società hanno provveduto a una regolazione complessiva delle proprie posizioni di credito/debito con una scrittura con la quale hanno compensato le poste da ciascuna vantate, previo riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di essere debitrice della somma di euro 739.505,36; - successivamente al fallimento di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] , il curatore ha promosso azione di nullità o comunque di simulazione del contratto di affitto di azienda del quale si è riferito; -[OSCURATO:SOCIETA], dal canto suo, ha chiesto di essere ammessa al passivo del [OSCURATO:SOCIETA] per la somma dinanzi indicata, a titolo di corrispettivo per la fornitura di carburanti, compiuta prima del 2015, e ha successivamente proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, dal quale era stata esclusa; - i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 3 dicembre 2019, ha rigettato l’opposizione; - a fondamento della decisione, ha ritenuto che il credito del quale era stata chiesta l’ammissione fosse in realtà estinto perché compensatocol credito vantato da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di anticipazione di canoni del contratto di fitto d’azienda e di premio per il raggiungimento dell’obiettivo di vendita, come risultava dalla richiamata scrittura con la quale le parti avevano regolato le proprie situazioni debitorie e creditorie, che non risultava superata da accordi o da pronunce giudiziali successivi;RG n. 2295/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore - co ntro questo decreto [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui il curatore del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso. Considerato che: - la ricorrente ha rinunciato al ricorso e all’azione; - sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, posto che la rinunzia fa riferimento agli accordi intervenuti fra le parti. Per questi motivi La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, il7 novembre 2023. LaPresidente
Decreto Cassazione n. 31831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris