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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14708/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 14 / 05/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23892 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 23892del ruolo generale dell’anno 2024, proposto TRALICCI Gina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E ) MEDICA Milos(C.F.: non dichiarato) RUZIC Miroslav(C.F.: non dichiarato) rappresentatie difesi dall ’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F. : STN NCL59R17 H501S ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L60 H501Z) -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA D’ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione dell’ordinanzadel Tribunale di Roma emessa nel procedimento civile iscritto al n. 8158/ 20 24 del R.G. (n. cronol. 1466/2024), in data 10 ottobre 2024; Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA]- paolo S.p.A.(al quale è stato riunito altro successivo procedi- mento esecutivo con medesimo oggetto e nel quale sono altresì intervenuti i creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , oltre alla stessa procedente Tralicci per un ulteriore proprio credito), presso i terzi pignorati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Banca d’Italia, la società debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione pro- mossa nei suoi confronti dalla Tralicci, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Sospesa l’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto daicreditori.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace.

Il giudizio di merito relativo a tale opposizione è stato, peraltro, dichiarato nullo e l’ordinanza di incompetenza è stata annullata da questa Corte, per difetto di integrità del contraddittorio, in sede di regolamento di competenza(Cass., Ordinanza n. 3134 del 2 febbraio 2024).

All’esito della riassunzione,integrato il contraddittorio, il Tribu- nale di Roma ha nuovamente dichiarato la propria incompe- tenza per valoresul giudizio di opposizione, per essere compe- tente il Giudice di Pace. [OSCURATO:PERSONA], il Ruzic ed il Medica, chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma.

Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Ha svolto attività difensiva in questa sede esclusivamente la società terza pignorata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., peraltro senza rassegnare conclusioni.

È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.La ricorrente contesta la statuizione con la quale il tribunale ha declinato la propria competenza per valore, in favore del giudice di pace, sostenendo che la competenza per valore sulla presente controversia spetterebbe proprio al tribunale.

Il tribunale ha, in proposito, affermato che «il valore della pre- sente causa è inferiore ad euro 5.000,00, atteso che il credito residuo della procedura esecutiva iscritta nel r.g.e. n. 24381/2011 ammonta ad euro 548,28, mentre il credito resi- duo nella procedura esecutiva iscritta nel r.g.e. n. 10456/2019 ammonta ad euro 1.731,55, così per un importo di euro 2.279,83 complessivi».

I ricorrenti deducono , in contrario: 1) che i crediti complessivi azionati da tutti i creditori procedenti ed intervenuti nelle due procedure esecutive riunite sarebbero di importo complessivo superiore ad € 5.100,00 e, di conseguenza, di tale complessivo importo dovrebbe tenersi conto ai fini della determinazione della competenza per valore sull’opposizione; 2) che, nell’in- staurare il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’op- posizione all’esecuzione proposta dalla banca debitrice esecu- tata per contestare l’azione esecutiva promossa nei confronti della procedente Tralicci(per crediti complessivi di importo sen- sibilmente inferiore ad € 5.100,00), sulla base di una eccezione di compensazione fondata su un controcredito di importo pari a Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 poco più di € 3.000,00, era stata avanzata una ulteriore do- manda, diretta ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di cre- ditidella stessa Tralicci nei confronti della società debitrice, per un importo superiore ad € 5.100,00.

È appena il caso di rilevare che, sebbene nelle conclusioni finali dell’istanza di regolamento si faccia riferimento ad una pretesa “tardività” della dichiarazione di incompetenza, si tratta di que- stione che non risulta in alcun modo sviluppata nel ricorso e, in ogni caso, che non trova alcun fondamento, secondo quanto emerge dagli atti di causa, essendo il rilievo dell’incompetenza da parte deltribunale avvenuto a seguito di tempestiva ecce- zione di parte convenuta. 2.Il primo motivo, relativo all’importo complessivo dei crediti azionati dai creditori procedenti ed intervenuti, è manifesta- mente infondato.

Per quello che emerge dallo stesso ricorso e dagli atti allegati, l’opposizione all’esecuzione è stata proposta dalla banca debi- trice esecutata esclusivamente in relazione ai crediti fatti valere dalla Tralicci con i due pignoramenti poi riuniti e, dunque,ai fini della competenza per valore in merito a tale opposizione, non può assumere rilievo l’importo degli altri crediti, oggetto degli interventi.

Nessun rilievo potrebbe assumere, in proposito, la questione (peraltro discussa) dell’esistenza di una situazione di litiscon- sorzio necessario tra debitore e creditori procedenti ed interve- nuti, nei giudizi di opposizione all’esecuzione, dal momento che ciò che esclusivamente conta, ai fini della determinazione della competenza per valore in tali giudizi, è l’importo dei crediti ef- fettivamente contestati con l’opposizione. 3.Il secondo motivo è , invece, fondato, come già rilevato da questa Corte in diversi precedenti relativi adistanze di regola- mento di competenzadel tutto sovrapponibili alla presente, in analoghe controversie pendenti fra le medesime parti (cfr.

Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025; Sez. 3, Ordi- nanza n. 1058 del 16/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4678 del 22/02/2025, Rv. 673866 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 5774 del 04/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 5797 del 04/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 7114 del17/03/2025).

La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accerta- mento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; pertanto, essa, benché formulata intermini vaghi e neppure del tutto qui chia- riti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un cre- dito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei li- miti della cognizioneconsentita a questa Corte in sede di rego- lamento di competenza, la individuazione del t ribunale , quale giudice competente a conoscere della controversia.

Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente al- la competenza per valore in tema di esecuzione forzata ( rec- tius: in tema di cause aventi ad oggetto opposizioni esecutive) e non fissa– invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessa- ria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini dellacompetenza per valore (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024).

Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) po- trebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consen- tire alla parte di sanarla. 4.A tanto consegue la statuizione della competenza del Tribu- nale di Roma,per ragione di valore, a conoscere della comples- siva controversia, in relazione alle domande contrapposte delle parti.Davanti a tale giudice la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Le spese di lite possono essere compensate, in quanto:il primo motivo a base dell’istanza di regolamento è manifestamente in- fondato, mentreil secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giu- dice del merito;inoltre, la questione di diritto in relazione alla quale risulta accolto il ricorsorisulta puntualmente chiarita nei suoi esatti termini e risolta da questa Corte solo recentemente (con la già richiamata ordinanza n. 30581 del 27/11/2024) .

Possono, quindi, ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legitti- mano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (come del resto già ritenuto da questa stessa Corte in tutti i precedenti tra le medesime parti aventi oggetto identico a quello del presente ricorso) .

D’altra parte,la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contrad- dittorio, quale terza pignorata.

Le ragioni individuate a fondamento della disposta compensa- zione delle spese processuali (in effetti non conseguenti ad una ravvisata situazione di reciproca soccombenza, ma alle altre ec- cezionali ragioni che la giustificano) escludono che si possa ri- tenere rilevante la questione in relazione alla quale parte ricor- rente chiede la rimessione alle Sezioni Unite.

P.Q.M La Corte: Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 14 / 05/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23892 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 23892del ruolo generale dell’anno 2024, proposto TRALICCI Gina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E ) MEDICA Milos(C.F.: non dichiarato) RUZIC Miroslav(C.F.: non dichiarato) rappresentatie difesi dall ’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C . F. : STN NCL59R17 H501S ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L60 H501Z) -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA D’ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione dell’ordinanzadel Tribunale di Roma emessa nel procedimento civile iscritto al n. 8158/ 20 24 del R.G. (n. cronol. 1466/2024), in data 10 ottobre 2024; Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA]- paolo S.p.A.(al quale è stato riunito altro successivo procedi- mento esecutivo con medesimo oggetto e nel quale sono altresì intervenuti i creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , oltre alla stessa procedente Tralicci per un ulteriore proprio credito), presso i terzi pignorati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Banca d’Italia, la società debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione pro- mossa nei suoi confronti dalla Tralicci, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Sospesa l’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto daicreditori. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace. Il giudizio di merito relativo a tale opposizione è stato, peraltro, dichiarato nullo e l’ordinanza di incompetenza è stata annullata da questa Corte, per difetto di integrità del contraddittorio, in sede di regolamento di competenza(Cass., Ordinanza n. 3134 del 2 febbraio 2024). All’esito della riassunzione,integrato il contraddittorio, il Tribu- nale di Roma ha nuovamente dichiarato la propria incompe- tenza per valoresul giudizio di opposizione, per essere compe- tente il Giudice di Pace. [OSCURATO:PERSONA], il Ruzic ed il Medica, chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma. Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Ha svolto attività difensiva in questa sede esclusivamente la società terza pignorata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., peraltro senza rassegnare conclusioni. È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.La ricorrente contesta la statuizione con la quale il tribunale ha declinato la propria competenza per valore, in favore del giudice di pace, sostenendo che la competenza per valore sulla presente controversia spetterebbe proprio al tribunale. Il tribunale ha, in proposito, affermato che «il valore della pre- sente causa è inferiore ad euro 5.000,00, atteso che il credito residuo della procedura esecutiva iscritta nel r.g.e. n. 24381/2011 ammonta ad euro 548,28, mentre il credito resi- duo nella procedura esecutiva iscritta nel r.g.e. n. 10456/2019 ammonta ad euro 1.731,55, così per un importo di euro 2.279,83 complessivi». I ricorrenti deducono , in contrario: 1) che i crediti complessivi azionati da tutti i creditori procedenti ed intervenuti nelle due procedure esecutive riunite sarebbero di importo complessivo superiore ad € 5.100,00 e, di conseguenza, di tale complessivo importo dovrebbe tenersi conto ai fini della determinazione della competenza per valore sull’opposizione; 2) che, nell’in- staurare il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’op- posizione all’esecuzione proposta dalla banca debitrice esecu- tata per contestare l’azione esecutiva promossa nei confronti della procedente Tralicci(per crediti complessivi di importo sen- sibilmente inferiore ad € 5.100,00), sulla base di una eccezione di compensazione fondata su un controcredito di importo pari a Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 poco più di € 3.000,00, era stata avanzata una ulteriore do- manda, diretta ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di cre- ditidella stessa Tralicci nei confronti della società debitrice, per un importo superiore ad € 5.100,00. È appena il caso di rilevare che, sebbene nelle conclusioni finali dell’istanza di regolamento si faccia riferimento ad una pretesa “tardività” della dichiarazione di incompetenza, si tratta di que- stione che non risulta in alcun modo sviluppata nel ricorso e, in ogni caso, che non trova alcun fondamento, secondo quanto emerge dagli atti di causa, essendo il rilievo dell’incompetenza da parte deltribunale avvenuto a seguito di tempestiva ecce- zione di parte convenuta. 2.Il primo motivo, relativo all’importo complessivo dei crediti azionati dai creditori procedenti ed intervenuti, è manifesta- mente infondato. Per quello che emerge dallo stesso ricorso e dagli atti allegati, l’opposizione all’esecuzione è stata proposta dalla banca debi- trice esecutata esclusivamente in relazione ai crediti fatti valere dalla Tralicci con i due pignoramenti poi riuniti e, dunque,ai fini della competenza per valore in merito a tale opposizione, non può assumere rilievo l’importo degli altri crediti, oggetto degli interventi. Nessun rilievo potrebbe assumere, in proposito, la questione (peraltro discussa) dell’esistenza di una situazione di litiscon- sorzio necessario tra debitore e creditori procedenti ed interve- nuti, nei giudizi di opposizione all’esecuzione, dal momento che ciò che esclusivamente conta, ai fini della determinazione della competenza per valore in tali giudizi, è l’importo dei crediti ef- fettivamente contestati con l’opposizione. 3.Il secondo motivo è , invece, fondato, come già rilevato da questa Corte in diversi precedenti relativi adistanze di regola- mento di competenzadel tutto sovrapponibili alla presente, in analoghe controversie pendenti fra le medesime parti (cfr. Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025; Sez. 3, Ordi- nanza n. 1058 del 16/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4678 del 22/02/2025, Rv. 673866 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 5774 del 04/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 5797 del 04/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 7114 del17/03/2025). La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accerta- mento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; pertanto, essa, benché formulata intermini vaghi e neppure del tutto qui chia- riti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un cre- dito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei li- miti della cognizioneconsentita a questa Corte in sede di rego- lamento di competenza, la individuazione del t ribunale , quale giudice competente a conoscere della controversia. Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente al- la competenza per valore in tema di esecuzione forzata ( rec- tius: in tema di cause aventi ad oggetto opposizioni esecutive) e non fissa– invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessa- ria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini dellacompetenza per valore (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024). Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) po- trebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consen- tire alla parte di sanarla. 4.A tanto consegue la statuizione della competenza del Tribu- nale di Roma,per ragione di valore, a conoscere della comples- siva controversia, in relazione alle domande contrapposte delle parti.Davanti a tale giudice la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto:il primo motivo a base dell’istanza di regolamento è manifestamente in- fondato, mentreil secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giu- dice del merito;inoltre, la questione di diritto in relazione alla quale risulta accolto il ricorsorisulta puntualmente chiarita nei suoi esatti termini e risolta da questa Corte solo recentemente (con la già richiamata ordinanza n. 30581 del 27/11/2024) . Possono, quindi, ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legitti- mano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (come del resto già ritenuto da questa stessa Corte in tutti i precedenti tra le medesime parti aventi oggetto identico a quello del presente ricorso) . D’altra parte,la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contrad- dittorio, quale terza pignorata. Le ragioni individuate a fondamento della disposta compensa- zione delle spese processuali (in effetti non conseguenti ad una ravvisata situazione di reciproca soccombenza, ma alle altre ec- cezionali ragioni che la giustificano) escludono che si possa ri- tenere rilevante la questione in relazione alla quale parte ricor- rente chiede la rimessione alle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte: Ric. n. 23892/2024 –Sez. 3 – A d. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il process
Sentenza Cassazione n. 14708/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris