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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37891/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8479/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, in via Oslavia n.30, presso il loro studio - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] — intimato — avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5653 del 2016;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PM, dott.

G. Fichera; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto l'appello avverso la sentenza n. 283 del 2012 del Tribunale di Velletri.

Quest'ultima decisione, nel dettaglio, aveva respinto la domanda di ammissione al passivo del fallimento per il credito di E 51.976, 96 derivante da somme pagate e danni subiti a seguito dell'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] al contratto di fornitura e posa in opera di macchine per la ventilazione e condizionamento in favore del consorzio [OSCURATO:PERSONA] cui partecipava la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] consta di due motivi: il primo con il quale si denunzia, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza assoluta tilf o per motivazione solo apparente; il secondo con il quale si denunzia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Successivamente, è stata depositata rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente alla quale è stata allegata la transazione intervenuta tra le parti, avente ad oggetto il credito innanzi indicato.

E' rimasto intimato il fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Deve or:etc-urlarmene eviaenziarsi che ratto di rlhuhtiA sums sisuftd essere accompagnato da procura speciale.

Rileva la Corte che tale dichiarazione, pertanto, è inidonea a integrare validamente un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., in quanto proviene da difensore privo del potere di rinunciare agli atti del giudizio.

Pur tuttavia, l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse della parte costituita alla P a g pronuncia giurisdizionale e, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Ciò si verifica, come nella specie, quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.n. 4714 del 2006).

Ne consegue l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese non essendosi costituito il fallimento.

Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8479/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, in via Oslavia n.30, presso il loro studio - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] — intimato — avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5653 del 2016;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PM, dott. G. Fichera; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto l'appello avverso la sentenza n. 283 del 2012 del Tribunale di Velletri. Quest'ultima decisione, nel dettaglio, aveva respinto la domanda di ammissione al passivo del fallimento per il credito di E 51.976, 96 derivante da somme pagate e danni subiti a seguito dell'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] al contratto di fornitura e posa in opera di macchine per la ventilazione e condizionamento in favore del consorzio [OSCURATO:PERSONA] cui partecipava la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] consta di due motivi: il primo con il quale si denunzia, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza assoluta tilf o per motivazione solo apparente; il secondo con il quale si denunzia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Successivamente, è stata depositata rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente alla quale è stata allegata la transazione intervenuta tra le parti, avente ad oggetto il credito innanzi indicato. E' rimasto intimato il fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Deve or:etc-urlarmene eviaenziarsi che ratto di rlhuhtiA sums sisuftd essere accompagnato da procura speciale. Rileva la Corte che tale dichiarazione, pertanto, è inidonea a integrare validamente un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., in quanto proviene da difensore privo del potere di rinunciare agli atti del giudizio. Pur tuttavia, l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse della parte costituita alla P a g pronuncia giurisdizionale e, pertanto, la cessazione della materia del contendere. Ciò si verifica, come nella specie, quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.n. 4714 del 2006). Ne consegue l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese non essendosi costituito il fallimento. Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. Dichiara estinto il giudiz
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