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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07734/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27580 del ruolo generale dell’anno 20 19 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata alla memoria di costituzione e di nomina di nuovo difensore del 30 giugno 2021, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n. 141, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: iva –vendita circolare – diritto di detrazione – perdita di gettito fiscale - - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 654/20/2019, depositata in data 13 febbraio 2019; udita la relazione svolta nella udienzacamerale non partecipata del 23 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate emise un avviso di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, in relazione alla fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti relative all’anno 2009; avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale sulle questioni rimaste assorbite; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura, cui resiste la società depositando controricorso, illustrato con successiva memoria, nonché un’istanza di riunione del procedimento con altri giudizi pendenti presso questa Corte; considerato che: la controricorrente ha presentato un’istanza di rinvio per la trattazione congiunta del presente ricorso con altr i strettamente conness i , in particolare con il ricorso iscritto al RG n. 27530/2019, avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni tributarie per l’anno 2010, con il ricorso iscritto al RG n. 21907/2020, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Iva per l’anno 2011, nonché con il ricorso iscritto al RG n. 14984/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Ires per l’anno 2011; si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli segnalati dalla controricorrente, atteso che il presente giudizio e quelli indicati dalla controricorrente riguardano le stesse parti ed han no ad oggetto le medesime questioni giuridiche e fattuali; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli iscritti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27580 del ruolo generale dell’anno 20 19 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata alla memoria di costituzione e di nomina di nuovo difensore del 30 giugno 2021, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n. 141, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: iva –vendita circolare – diritto di detrazione – perdita di gettito fiscale - - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 654/20/2019, depositata in data 13 febbraio 2019; udita la relazione svolta nella udienzacamerale non partecipata del 23 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate emise un avviso di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, in relazione alla fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti relative all’anno 2009; avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale sulle questioni rimaste assorbite; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura, cui resiste la società depositando controricorso, illustrato con successiva memoria, nonché un’istanza di riunione del procedimento con altri giudizi pendenti presso questa Corte; considerato che: la controricorrente ha presentato un’istanza di rinvio per la trattazione congiunta del presente ricorso con altr i strettamente conness i , in particolare con il ricorso iscritto al RG n. 27530/2019, avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni tributarie per l’anno 2010, con il ricorso iscritto al RG n. 21907/2020, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Iva per l’anno 2011, nonché con il ricorso iscritto al RG n. 14984/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Ires per l’anno 2011; si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli segnalati dalla controricorrente, atteso che il presente giudizio e quelli indicati dalla controricorrente riguardano le stesse parti ed han no ad oggetto le medesime questioni giuridiche e fattuali; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli iscritti
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