CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05575/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti dalle persone offese sopra indicate avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, in relazione al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., devono essere dichiarati inammissibili. Infatti, il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, la deducibilità in sede di reclamo del vizio denunciato dal ricorrente in quanto atteneva alla violazione del contraddittorio c.d. "sostanziale", in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato). (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro mille a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2