CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19983/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, accogliendo ilricorso del Procuratore Generale, ha dichiarato il ricorrente colpevole dei reati dicui agli artt. 48 e 479 cod. pen.2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione il Carieriche, con il suo difensore di fiducia, si affida a tre motivi di impugnazione, diseguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e manifestaillogicità della motivazione rispetto all’affermazione della sua responsabilitàpenale, che, con un’inammissibile inversione dell’onere della prova, sarebbestata fondata sull’inverosimiglianza delle sue dichiarazioni, piuttosto che sullaprova dell’intestazione fittizia delle vetture.2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 99, quartocomma, cod. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in punto di recidiva, affidata a una clausola di stile priva di uneffettivo percorso argomentativo.2.3. Con il terzo motivo, in subordine, deduce erronea applicazione dell’art.131-bis cod. pen. e vizio di motivazione poiché la causa di non punibilità è statadenegata solo per la ritenuta abitualità della condotta, senza considerare latenuità dell’offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è manifestamente infondato.Occorre considerare, al riguardo, che, a differenza di quanto assunto dalladifesa dell’imputato, la prova della responsabilità penale dello stesso non è statadesunta in via esclusiva dalla (peraltro effettiva) inverosimiglianza delle suedichiarazioni, bensì, in primis, da quanto riferito dal teste di polizia giudiziaria DiNuzzo.Quest’ultimo ha infatti dichiarato, come evidenziato dalla decisione cesurata,che le indagini a carico del ricorrente hanno tratto le mosse da un controlloeseguito nel Comune di Rozzano su un motoveicolo in sosta a lui intestato,controllo a seguito del quale le successive indagini tramite banche dati avevanoconsentito di accertare che era proprietario di diciotto veicoli.A fronte di tale anomala situazione, rispetto allo scooter Honda SH 125 tg.EH92891, cui si riferiscono i fatti per cui è processo, l’imputato ha dichiarato diaverlo acquistato senza conoscere il nome del venditore e di averlo pagato circa1.500,00/2000,00 euro e di averlo rivenduto dopo circa sei mesi a Michele DiMartino, che considera un nipote acquisito, perché figlio di un collega.E, tuttavia, come è stato sottolineato in maniera logica dalla pronunciaimpugnata, il ricorrente non sapeva da chi aveva acquistato, quale era il prezzoesatto del veicolo, né era in possesso dei documenti relativi all’acquisto; avevainoltre definito il [OSCURATO:PERSONA] un “nipote” senza essere tuttavia più riuscito areperirlo per effettuare il passaggio di proprietà né per reclamare il prezzo divendita che doveva ancora essergli corrisposto né, ancora, a fronte dellaricezione di numerose contravvenzioni per la circolazione del veicolo. Elementiinferenziali, questi, che, unitamente alle risultanze delle indagini per comeripercorse dal teste [OSCURATO:PERSONA], hanno condotto la Corte territoriale a confermarela responsabilità del ricorrente.In realtà, l’imputato cerca di ottenere una rivalutazione del fatto e delleprove, ciò che è inammissibile in questa sede di legittimità, a fronte delleragionevoli argomentazioni della decisione impugnata, con le quali peraltro siconfronta solo in parte (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944).2.Il secondo motivo non è fondato.E’ vero, infatti, che le Sezioni Unite hanno da lungo tempo chiarito che, intema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere dimotivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa(Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690).Tale obbligo, peraltro, ben può essere adempiuto, come avvenuto nel casoin esame, con argomentazione succinta, nella quale si dia conto del fatto che lacondotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato (ex ceteris, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).Nella specie la decisione censurata ha sottolineato, assolvendo a un siffattoonere motivazionale, che la condotta dell’imputato è espressiva della maggiorecapacità criminale dello stesso, attesa la spregiudicatezza dell’azione posta inessere.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché l’abitualità dellacondotta non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità ex art. 131-biscod. pen., come ha correttamente affermato la pronuncia impugnata, allastregua di quanto si evince dall’utilizzo della locuzione congiuntiva “e” contenutanel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen.4. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]