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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16574/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'articolato motivo con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione in punto di prova della penale responsabilità del ricorrente è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano l'impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive introdotte con l'atto di appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); in particolare la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che rendono non credibile la ritrattazione dei testi Brignoli e Vanetti in sede di indagini difensive; ha confutato persuasivamente i rilievi difensivi in ordine all'attività di spaccio; ha confermato la sussistenza delle fattispecie di estorsione tentata ascritte sub B).

La difesa sollecitata una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, adeguatamente scrutinate in sede di merito in assenza di decisive frizioni logiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'articolato motivo con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione in punto di prova della penale responsabilità del ricorrente è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano l'impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive introdotte con l'atto di appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); in particolare la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che rendono non credibile la ritrattazione dei testi Brignoli e Vanetti in sede di indagini difensive; ha confutato persuasivamente i rilievi difensivi in ordine all'attività di spaccio; ha confermato la sussistenza delle fattispecie di estorsione tentata ascritte sub B). La difesa sollecitata una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, adeguatamente scrutinate in sede di merito in assenza di decisive frizioni logiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16574/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris