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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47229/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 3 giugno 2021 nel procedimento penale pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 gennaio 1966 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello interposto ex art 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Paola con la quale al predetto era stata applicata la misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen. per la durata di sette mesi, in quanto gravemente indiziato di due condotte di abuso d'ufficio, descritte ai capi f) e i),della rubrica nonché del falso ideologico di cui al capo e).

In particolare, il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria per í fatti di cui ai capi f), i), e per la porzione della condotta di falso di cui al capo e) coincidente con la condotta di abuso descritta al capo f); limitatamente alla porzione di condotta descritta al capo e), non coperta dalle precedenti valutazioni, ha ritenuto decisamente mutato il quadro cautelare di riferimento, tale da non supportare l'adozione di alcuna misura, considerato il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di concreti e attuali elementi a sostegno della perdurante sussistenza di esigenze da neutralizzare.

2. Interpone ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola e deduce violazione di legge con riguardo agli artt. 323 e 479 cod. pen nonchè difetto di motivazione, assente, illogica e contraddittoria.

Il Tribunale, premette la parte pubblica ricorrente, ha escluso la gravità indiziaria riferita alle condotte di abuso d'ufficio ed al falso ideologico di cui al capo e) nella parte relativa alla falsa attestazione degli oneri concessori fatti oggetto della condotta di cui al capo f), riportando pedissequamente la decisione assunta dallo stesso organo, sui medesimi fatti, in sede di riesame delle posizioni di altri soggetti coinvolti nelle medesime vicende (sia pure se accusati di corruzione), laddove è stata negata la gravità indiziaria relativa alla violazione di legge posta quale denominatore comune di tutte le condotte contestate.

Ciò tuttavia sottraendosi al dovere di corretta interpretazione del dato normativo di riferimento (relativo alla disciplina regionale inerente la determinazione dei canoni concessori riferite alle pratiche di sanatoria edlizia descritte nei singoli capi di imputazione), avendo il Tribunale unicamente rimarcato la presenza di incertezze esegetiche sul punto, determinate dai rilievi difensivi di matrice tecnica prospettati dalle difese in quel distinto incìdente cautelare, estese anche alla posizione del Carnevale.

Sul piano indiziario, inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato di argomentare sulle ragioni per le quali il ricorrente, dopo aver determinato inizialmente í relativi oneri concessori, solo in un secondo momento, successivo all'intervento del Veltri, diretto a persuaderlo in favore dei soggetti favoriti dalle condotte di abuso e falso contestate, avrebbe nuovamente computato e in misura sensibilmente diversa il dovuto.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, alla luce dell'immutato quadro da cautelare conseguente alla fondatezza dei rilievi spesi in punto alla erroneamente ritenuta insussistenza della gravita indiziaria, avrebbe dovuto mantenere inalterata la misura interdittiva adottata dal G.I.P.

3. La difesa dell'indagato resistente, con memoria trasmessa il 19 ottobre 2021 ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la evidente genericità che ne connota il portato.

2. La lettura degli atti trasmessi consente la sintetica ricostruzione che segue della vicenda processuale che occupa, per il vero non favorita dal laconico tenore del provvedimento impugnato né, tampoco, dalle indicazioni argomentative, largamente deficitarie, che compongono l'impugnazione della parte pubblica.

2.1. Il resistente , nella sua qualità di responsabile dell'UTC del Comune di Longobardi, era chiamato a determinare gli oneri concessori relativi a due pratiche di sanatoria edilizia; operazione in un primo momento resa pervenendo a determinati importi, rivisti, con un sensibile decremento, secondo l'impostazione accusatoria in origine validata dal G.I.P., a seguito dell' opera di persuasione di un soggetto terzo, identificato nel Veltri.

Le condotte di falso si sarebbero incuneate all'interno di una di quelle contestate a titolo di abuso ex art. 323 cod. pen. (quella di cui al capo f), e si riferirebbero, da quel che sembra di comprendere, sia al contenuto dei relativi oneri, sia al profilo inerente la data dell'atto di determinazione del dovuto ( porizione di condotta rispetto alla quale il Tribunale ha mantenuto inalterato il giudizio di gravità indiziaria ritenuto dal primo giudice, rimarcandone tuttavia l'inconsistenza sul piano della perdurante sussistenza del quadro da cautelare in origine considerato).

2.2. Il Tribunale, nel rendere il provvedimento impugnato, ha fatto riferimento alle valutazioni rese esaminando, in occasione di un autonomo incidente cautelare, le posizione del Veltri e dei soggetti assertivamente avvantaggiati dalla condotte di abuso realizzate dall'odierno resistente (anche se per i predetti l'imputazione mossa risulta essere di corruzione, alla luce della posizione della moglie del Veltri, consigliere comunale, e considerato l'obiettivo sotteso a tutta la vicenda siccome ricostruito dall'accusa, quello di favorirne la rielezione acquisendo le promesse elettorali dei soggetti favoriti dal coniuge, nel caso ottenute persuadendo il Carnevale a realizzare i detti abusi e ì falsi).

In particolare, ha evidenziato che, in quel diverso sub-procedimento, i rilievi di natura tecnica prospettati dalle difese avevano reso di per sé incerta l'esegesi della disciplina normativa sulla quale si innesta la norma regionale assertivamente violata (l'art 2 della legge Regione Calabria del 17 marzo 1997 n. 6 in punto di determinazione degli oneri per le concessioni in sanatoria, che prevede determinate riduzioni al verificarsi di specifici presupposti) con le condotte di abuso ascritte al Carnevale.

Considerazioni queste che il Tribunale della cautela ha trasferito all'interno dell'incidente cautelare relativo alla posizione dell'odierno resistente, perchè a loro volta destinate ad incidere in modo radicale sulle relative imputazioni, rendendo incerta la violazione di legge prospettata alla base delle condotte contestate ai sensi dell'art 323 cod. pen nonchè in relazione a quella di falso immediatamente correlata agli importi dei contributi in sanatoria determinati dall'indagato resistente.

In particolare, ad avviso del Tribunale, la situazione riscontrata avrebbe imposto di rimandare al merito la relativa verifica di legittimità delle condotte in questione, atteso che i rilievi esposti dal consulente della difesa "finiscono per aprire soluzioni alternative lasciando intravvedere un fumus di legittimità delle operazioni di calcolo effettuate".

3. Non può revocarsi in dubbio che tale ultima argomentazione ha un rilievo assorbente rispetto all'insieme di censure esposte con il ricorso.

Mette infatti in discussione in radice la condotta illecita inerente i due fatti contestati ai sensi dell'art. 323 cod. pen. nonché la porzione della condotta di falso coincidente con la descrizione del fatto relativa alla imputazione dì cui al capo f); laddove non puntualmente attinta dall'impugnazione, finirebbe dunque per rendere indifferenti al fine le ulteriori motivazioni svolte in punto di inadeguatezza indiziaria degli elementi acquisiti a supporto della mìsura in origine applicata, sulle quali pure si spende il ricorso.

Vero è che la parte pubblica ha anche contestato il giudizio reso in materia di perdurante sussistenza delle esigenze da cautelare.

La relativa doglianza, tuttavia, risulta logicamente prospettata facendo perno sul potenziale recupero della gravità indiziaria denegata dal Tribunale e dunque facendo leva imprescindibile sulla ritenuta fondatezza delle altre ragioni di doglianza, senza attingere le valutazioni spese nel provvedimento impugnato riferite al diverso quadro cautelare conseguenziale alla ritenuta insussistenza della gravita indiziaria avuto riguardo al corpo essenziale delle contestazioni (provvisoriamente) mosse al Carnevale.

4. La rilevata centralità da ascrivere alle valutazioni spese dal Tribunale nel ritenere non riscontrata la gravità indiziaria inerente l'illegittima determinazione dei contributo in sanatoria operata dal ricorrente mette in immediata evidenza la genericità del ricorso che occupa su tale snodo essenziale della vicenda a scrutinio.

Se infatti la motivazione addotta sul punto dal Tribunale appare quantomeno laconica, parimenti, e in termini assorbenti, va rimarcata la genericità dell' assunto sotteso in parte qua alla prospettazione dell'impugnazione.

In disparte la già rimarcata assenza assoluta di un argomentare idoneo alla ricostruzione complessiva della vicenda, destinata a dare una veste di immediata intellegíbilità alle doglíanze (altrimenti rimessa alle autonome capacità di approfondimento e verifica della Corte, sostitutive, in modo non accettabile, di un onere unicamente gravante sulla parte), il ricorso, su tale assorbente e pregiudiziale snodo logico, si sostanzia unicamente nella addotta censura di genericità riferita alla motivazione adottata dal Tribunale, ìncorrendo, in tal modo, nel medesimo vizio prospettato: a fronte di un provvedimento che sostanzialmente, nel risultato finale, privilegia allo stato la legittimità della condotta ascritta all'indagato, il ricorrente, oltre a rimarcarne l'inconsistenza motivazionale, avrebbe dovuto imprescindibilmente argomentare sulle ragioni che a monte giustificano una esegesi opposta, utile a sostenere, sul piano oggettivo le ipotesi di reato contestate.

In altre parole, il ricorso soffre dello stesso difetto che prospetta in relazione al provvedimento impugnato: manca di argomentare sulle ragioni in diritto fondanti la violazione di legge addotta a sostegno delle condotte di abuso e falso, onere imprescindibilmente imposto a qualsivoglia ricorrente anche quando il tema portato dall'attenzione della Corte di legittimità si sostanzi in una asserita questione di diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 3 giugno 2021 nel procedimento penale pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 gennaio 1966 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello interposto ex art 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Paola con la quale al predetto era stata applicata la misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen. per la durata di sette mesi, in quanto gravemente indiziato di due condotte di abuso d'ufficio, descritte ai capi f) e i),della rubrica nonché del falso ideologico di cui al capo e). In particolare, il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria per í fatti di cui ai capi f), i), e per la porzione della condotta di falso di cui al capo e) coincidente con la condotta di abuso descritta al capo f); limitatamente alla porzione di condotta descritta al capo e), non coperta dalle precedenti valutazioni, ha ritenuto decisamente mutato il quadro cautelare di riferimento, tale da non supportare l'adozione di alcuna misura, considerato il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di concreti e attuali elementi a sostegno della perdurante sussistenza di esigenze da neutralizzare. 2. Interpone ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola e deduce violazione di legge con riguardo agli artt. 323 e 479 cod. pen nonchè difetto di motivazione, assente, illogica e contraddittoria. Il Tribunale, premette la parte pubblica ricorrente, ha escluso la gravità indiziaria riferita alle condotte di abuso d'ufficio ed al falso ideologico di cui al capo e) nella parte relativa alla falsa attestazione degli oneri concessori fatti oggetto della condotta di cui al capo f), riportando pedissequamente la decisione assunta dallo stesso organo, sui medesimi fatti, in sede di riesame delle posizioni di altri soggetti coinvolti nelle medesime vicende (sia pure se accusati di corruzione), laddove è stata negata la gravità indiziaria relativa alla violazione di legge posta quale denominatore comune di tutte le condotte contestate. Ciò tuttavia sottraendosi al dovere di corretta interpretazione del dato normativo di riferimento (relativo alla disciplina regionale inerente la determinazione dei canoni concessori riferite alle pratiche di sanatoria edlizia descritte nei singoli capi di imputazione), avendo il Tribunale unicamente rimarcato la presenza di incertezze esegetiche sul punto, determinate dai rilievi difensivi di matrice tecnica prospettati dalle difese in quel distinto incìdente cautelare, estese anche alla posizione del Carnevale. Sul piano indiziario, inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato di argomentare sulle ragioni per le quali il ricorrente, dopo aver determinato inizialmente í relativi oneri concessori, solo in un secondo momento, successivo all'intervento del Veltri, diretto a persuaderlo in favore dei soggetti favoriti dalle condotte di abuso e falso contestate, avrebbe nuovamente computato e in misura sensibilmente diversa il dovuto. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, alla luce dell'immutato quadro da cautelare conseguente alla fondatezza dei rilievi spesi in punto alla erroneamente ritenuta insussistenza della gravita indiziaria, avrebbe dovuto mantenere inalterata la misura interdittiva adottata dal G.I.P. 3. La difesa dell'indagato resistente, con memoria trasmessa il 19 ottobre 2021 ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la evidente genericità che ne connota il portato. 2. La lettura degli atti trasmessi consente la sintetica ricostruzione che segue della vicenda processuale che occupa, per il vero non favorita dal laconico tenore del provvedimento impugnato né, tampoco, dalle indicazioni argomentative, largamente deficitarie, che compongono l'impugnazione della parte pubblica. 2.1. Il resistente , nella sua qualità di responsabile dell'UTC del Comune di Longobardi, era chiamato a determinare gli oneri concessori relativi a due pratiche di sanatoria edilizia; operazione in un primo momento resa pervenendo a determinati importi, rivisti, con un sensibile decremento, secondo l'impostazione accusatoria in origine validata dal G.I.P., a seguito dell' opera di persuasione di un soggetto terzo, identificato nel Veltri. Le condotte di falso si sarebbero incuneate all'interno di una di quelle contestate a titolo di abuso ex art. 323 cod. pen. (quella di cui al capo f), e si riferirebbero, da quel che sembra di comprendere, sia al contenuto dei relativi oneri, sia al profilo inerente la data dell'atto di determinazione del dovuto ( porizione di condotta rispetto alla quale il Tribunale ha mantenuto inalterato il giudizio di gravità indiziaria ritenuto dal primo giudice, rimarcandone tuttavia l'inconsistenza sul piano della perdurante sussistenza del quadro da cautelare in origine considerato). 2.2. Il Tribunale, nel rendere il provvedimento impugnato, ha fatto riferimento alle valutazioni rese esaminando, in occasione di un autonomo incidente cautelare, le posizione del Veltri e dei soggetti assertivamente avvantaggiati dalla condotte di abuso realizzate dall'odierno resistente (anche se per i predetti l'imputazione mossa risulta essere di corruzione, alla luce della posizione della moglie del Veltri, consigliere comunale, e considerato l'obiettivo sotteso a tutta la vicenda siccome ricostruito dall'accusa, quello di favorirne la rielezione acquisendo le promesse elettorali dei soggetti favoriti dal coniuge, nel caso ottenute persuadendo il Carnevale a realizzare i detti abusi e ì falsi). In particolare, ha evidenziato che, in quel diverso sub-procedimento, i rilievi di natura tecnica prospettati dalle difese avevano reso di per sé incerta l'esegesi della disciplina normativa sulla quale si innesta la norma regionale assertivamente violata (l'art 2 della legge Regione Calabria del 17 marzo 1997 n. 6 in punto di determinazione degli oneri per le concessioni in sanatoria, che prevede determinate riduzioni al verificarsi di specifici presupposti) con le condotte di abuso ascritte al Carnevale. Considerazioni queste che il Tribunale della cautela ha trasferito all'interno dell'incidente cautelare relativo alla posizione dell'odierno resistente, perchè a loro volta destinate ad incidere in modo radicale sulle relative imputazioni, rendendo incerta la violazione di legge prospettata alla base delle condotte contestate ai sensi dell'art 323 cod. pen nonchè in relazione a quella di falso immediatamente correlata agli importi dei contributi in sanatoria determinati dall'indagato resistente. In particolare, ad avviso del Tribunale, la situazione riscontrata avrebbe imposto di rimandare al merito la relativa verifica di legittimità delle condotte in questione, atteso che i rilievi esposti dal consulente della difesa "finiscono per aprire soluzioni alternative lasciando intravvedere un fumus di legittimità delle operazioni di calcolo effettuate". 3. Non può revocarsi in dubbio che tale ultima argomentazione ha un rilievo assorbente rispetto all'insieme di censure esposte con il ricorso. Mette infatti in discussione in radice la condotta illecita inerente i due fatti contestati ai sensi dell'art. 323 cod. pen. nonché la porzione della condotta di falso coincidente con la descrizione del fatto relativa alla imputazione dì cui al capo f); laddove non puntualmente attinta dall'impugnazione, finirebbe dunque per rendere indifferenti al fine le ulteriori motivazioni svolte in punto di inadeguatezza indiziaria degli elementi acquisiti a supporto della mìsura in origine applicata, sulle quali pure si spende il ricorso. Vero è che la parte pubblica ha anche contestato il giudizio reso in materia di perdurante sussistenza delle esigenze da cautelare. La relativa doglianza, tuttavia, risulta logicamente prospettata facendo perno sul potenziale recupero della gravità indiziaria denegata dal Tribunale e dunque facendo leva imprescindibile sulla ritenuta fondatezza delle altre ragioni di doglianza, senza attingere le valutazioni spese nel provvedimento impugnato riferite al diverso quadro cautelare conseguenziale alla ritenuta insussistenza della gravita indiziaria avuto riguardo al corpo essenziale delle contestazioni (provvisoriamente) mosse al Carnevale. 4. La rilevata centralità da ascrivere alle valutazioni spese dal Tribunale nel ritenere non riscontrata la gravità indiziaria inerente l'illegittima determinazione dei contributo in sanatoria operata dal ricorrente mette in immediata evidenza la genericità del ricorso che occupa su tale snodo essenziale della vicenda a scrutinio. Se infatti la motivazione addotta sul punto dal Tribunale appare quantomeno laconica, parimenti, e in termini assorbenti, va rimarcata la genericità dell' assunto sotteso in parte qua alla prospettazione dell'impugnazione. In disparte la già rimarcata assenza assoluta di un argomentare idoneo alla ricostruzione complessiva della vicenda, destinata a dare una veste di immediata intellegíbilità alle doglíanze (altrimenti rimessa alle autonome capacità di approfondimento e verifica della Corte, sostitutive, in modo non accettabile, di un onere unicamente gravante sulla parte), il ricorso, su tale assorbente e pregiudiziale snodo logico, si sostanzia unicamente nella addotta censura di genericità riferita alla motivazione adottata dal Tribunale, ìncorrendo, in tal modo, nel medesimo vizio prospettato: a fronte di un provvedimento che sostanzialmente, nel risultato finale, privilegia allo stato la legittimità della condotta ascritta all'indagato, il ricorrente, oltre a rimarcarne l'inconsistenza motivazionale, avrebbe dovuto imprescindibilmente argomentare sulle ragioni che a monte giustificano una esegesi opposta, utile a sostenere, sul piano oggettivo le ipotesi di reato contestate. In altre parole, il ricorso soffre dello stesso difetto che prospetta in relazione al provvedimento impugnato: manca di argomentare sulle ragioni in diritto fondanti la violazione di legge addotta a sostegno delle condotte di abuso e falso, onere imprescindibilmente imposto a qualsivoglia ricorrente anche quando il tema portato dall'attenzione della Corte di legittimità si sostanzi in una asserita questione di diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico
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