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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 30467/2023

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25545/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro R.G. 25545/2020 Cron.

Rep.

U.P. 22/9/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], I [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3137/2020depositata il 1° luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]'ERBA,che ha concluso per il rigetto; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] LTD, LMC Building LTD e [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA] LTD e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia relativa, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di numerosi atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti che, a detta della Banca attrice, pregiudicavano la sua posizione creditoria.

In particolare, furono impugnati i seguenti atti notarili: 1) due atti del 24 gennaio e del 31 gennaio 2002, con i quali i convenuti Radici e Saracini avevano prima costituito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi disposto un aumento di capitale della stessa società, conferendo beni immobili nel patrimonio sociale; 2) due atti del 10 maggio 2002, trascritti il successivo 21 maggio, con i quali i convenuti Saracini avevano dichiarato di aver conferito in due diverse società di diritto inglese, la [OSCURATO:PERSONA] LTD e la [OSCURATO:PERSONA] LTD, una serie di immobili ivi indicati; 3) due atti del 29 luglio 2002 con i quali le società [OSCURATO:PERSONA] LTD e [OSCURATO:PERSONA] LTD, asseritamente al solo scopo di registrazione, avevano dichiarato di aver trasferito ad altre società inglesi (la [OSCURATO:PERSONA] LTD e la [OSCURATO:PERSONA] LTD) i medesimi beni che le prime avevano ricevuto dai convenuti Saracini; 4) l’atto del 21 maggio 2002 col quale la [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente al solo scopo di registrazione, aveva dichiarato di aver conferito alla LMC Building LTD la proprietà di porzioni di immobili; 4) l’atto del 29 luglio 2002 col quale la LMC Building LTD aveva dichiarato di aver conferito nella [OSCURATO:PERSONA] LTD i medesimi beni ad essa conferiti dalla società Sagef; 5) l’atto del 29 settembre 2003 col quale la società [OSCURATO:PERSONA] LTD aveva venduto ad [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà di immobili ad essa pervenuti dalla LMC Building LTD; 6) l’atto del 21 maggio 2002 col quale la [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente al solo scopo di registrazione, aveva dichiarato di aver conferito alla [OSCURATO:PERSONA] LTD la proprietà di porzioni immobiliari site in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); 7) e infine l’atto del 29 luglio 2002 col quale la [OSCURATO:PERSONA] LTD aveva dichiarato, asseritamente al solo scopo di registrazione, di aver conferito alla [OSCURATO:PERSONA] LTD i medesimi beni ad essa conferiti dalla società Sagef nell’atto del 21 maggio in ultimo indicato.

A sostegno della domanda la BNL – alla quale subentrarono quali cessionarie la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA]) – dichiarò di essere creditrice nei confronti della SIME ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per oltre due milioni di euro derivanti dal saldo di tre conti correnti dei quali si erano costituiti fideiussori la società SAGEF e i convenuti Radici e Saracini.

Intervenne nel giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] d’impresa s.p.a., dichiarando di vantare crediti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedendo la declaratoria di simulazione o l’inefficacia relativa dei medesimi contratti di cui in precedenza.

Si costituirono in giudizio i convenuti Saracini e Radici, chiedendo il rigetto della domanda.

Rilevarono costoro, in particolare, che gli atti di cui l’attrice si doleva avrebbero dovuto essere considerati privi di efficacia traslativa, in quanto in essi ci si limitava a dichiarare, esclusivamente a fini fiscali, di aver conferito i beni immobili indicati nelle due citate società di diritto inglese, per cui gli atti notarili italiani avevano soltanto un valore ricognitivo.

Nel giudizio intervenne poi la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) aderendo alla domanda di revocatoria e formulando in via principale una domanda di accertamento della simulazione.

Detta società dichiarò di vantare anch’essa un credito di oltre due milioni di euro nei confronti della medesima società SIME sulla base di un contratto di factoring.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 25 luglio 2011, n. 15893, rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute.

Ai fini che interessano nella sede odierna, il giudice di primo grado rilevò che gli atti contestati erano solo una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto inglese e, in quanto tali, assumevano una mera valenza esecutiva e non dispositiva.

2. La sentenza è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Società italiana gestione crediti s.p.a., nonché dalla [OSCURATO:SOCIETA], e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1° luglio 2020, in parziale accoglimento degli appelli, ha dichiarato inefficaci nei confronti della BNL e della società [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., gli atti notarili suindicati, stipulati nelle date 10 maggio 2002, 21 maggio 2002 e 29 luglio 2002; ha rigettato gli appelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato tutti i convenuti alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

2.1. La sentenza ha preso le mosse dall’esame delle questioni preliminari.

A questo proposito, la Corte ha osservato che, in relazione alla notifica dell’impugnazione alla società Sagef, era stato concesso termine agli appellanti per dimostrare la regolarità della notifica a quest’ultima, sia a [OSCURATO:PERSONA] che in Costarica.

Dalla documentazione fornita dalla sola società [OSCURATO:PERSONA] e dalla BNL risultava che la sede della società Sagef sita a [OSCURATO:PERSONA] era chiusa fin dal 1993, mentre nel 2003 detta sede era stata trasferita in Costarica, all’indirizzo dove era stata poi correttamente inviata la notifica, ai sensi degli artt. 37 e 77 del d.lgs. n. 71 del 2011, per il tramite dell’Ambasciata italiana, notifica non ritirata dal destinatario.

In considerazione, pertanto, della regolarità di quella notifica, doveva essere dichiarata la contumacia della società Sagef.

Quanto alla notifica da parte dell’appellante [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello ha rilevato che essa era da intendere come mera litis denuntiatio ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., perché le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] non avevano ad oggetto i beni della Sagef.

2.2. La Corte d’appello ha poi preso atto che la BNL, la società [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. avevano dichiarato di rinunciare alle domande proposte contro la società “I Casali di Cetona”, con atto accettato dal difensore della controparte, per cui ha dichiarato l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., in relazione a dette parti, senza statuizione sulle spese.

2.3. Quanto al merito della complessa vicenda, la Corte territoriale, dopo aver confermato il rigetto della domanda di simulazione in relazione agli atti suindicati, ha osservato che la premessa dalla quale muovevano tutti gli atti di appello era che i garanti della società SIME, cioè i convenuti società Sagef, Saracini e Ricci, si fossero spogliati del loro patrimonio, grazie agli atti notarili sopra menzionati, allo scopo di sottrarlo all’aggressione da parte dei creditori.

La sentenza ha osservato che sia la BNL che la società [OSCURATO:SOCIETA] avevano agito in qualità di creditori della società SIME, della quale la società Sagef e i convenuti Saracini e Ricci erano garanti; di talché sussisteva la titolarità di un credito in capo agli appellanti, anche se in termini di aspettativa, presupposto indispensabile per agire in revocatoria.

Parimenti, doveva ritenersi soggetto ad azione revocatoria anche l’atto in grado di determinare una maggiore difficoltà, in capo al creditore, in ordine al soddisfacimento del suo credito.

E, nella specie, rientravano in tale categoria gli atti di «conferimento di immobili in società, in quanto con essi si sostituisce il detto bene con una quota di capitale di rischio», rendendo così più difficoltosa l’escussione del debitore.

La sentenza ha quindi affermato che nel caso in esame gli atti di conferimento oggetto di revocatoria erano da ritenere atti dispositivi e non meri atti esecutivi.

A tale conclusione la Corte di merito è giunta attraverso una serie di considerazioni, tutte originate dall’interpretazione degli atti stessi.

Ed infatti, pur essendo questi ultimi, in apparenza, ricognitivi di passaggi di proprietà avvenuti secondo le norme del diritto inglese, l’esame del loro contenuto mostrava «la volontà di procedere al (futuro) conferimento immobiliare al fine di ottenere la liberazione di quote del capitale sociale, senza alcun elemento da cui desumere l’avvenuto conferimento immobiliare rispetto al quale l’atto notarile dovrebbe porsi come mero atto esecutivo».

In altri termini doveva ritenersi, ad avviso della Corte di merito, che gli atti notarili impugnati non costituissero «atti esecutivi di conferimenti già avvenuti all’estero, bensì l’atto finale di una fattispecie a formazione progressiva che, muovendo dalla delibera di aumento del capitale sociale, passa per la richiesta di emissione di azioni da parte della conferente, per l’approvazione della conferitaria all’apporto in beni immobili e si conclude con il rogito notarile in Italia»; atto che aveva, quindi, natura di disposizione patrimoniale idonea a completare l’operazione economica di aumento del capitale sociale.

Accertata la revocabilità degli atti impugnati, la Corte d’appello è passata ad esaminare la sussistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio arrecato, in capo sia alla parte conferente che a quella conferitaria.

In relazione a ciò, la sentenza ha osservato che per alcuni degli atti i soggetti conferenti erano i convenuti Saracini e Radici e la società Sagef, «ovvero proprio i garanti di [OSCURATO:SOCIETA]., ragione per cui la consapevolezza di arrecare danno ai creditori è evidente».

In riferimento, invece, alle società inglesi, a seconda dei casi conferenti o conferitarie, la sentenza ha osservato che la consapevolezza di arrecare danno doveva essere dedotta da una serie di circostanze, costituite dal fatto che quelle società erano tutte riconducibili agli stessi garanti; che i meccanismi erano sempre i medesimi, consistenti in trasferimenti ravvicinati, da una società all’altra, senza alcuno scopo apparente; che vi era coincidenza delle sedi legali e dei soggetti, che la segretaria delle operazioni era la stessa e che tutte le procure erano state redatte a Cipro.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società Sagef con unico atto affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (il controricorso è intestato come se contenesse anche un ricorso incidentale, che però non è stato effettivamente formulato).

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 160, 142, 145 e 331 cod. proc. civ., in relazione alla notifica alla società Sagef.

Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere valida la notifica avvenuta all’estero nei confronti di quella società.

Pacifica l’inesistenza della notifica a [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe prova che l’indirizzo al quale la notifica è stata tentata in Costarica sia davvero la sede legale della società.

La BNL, infatti, ha notificato l’appello, per via consolare, all’indirizzo 700 M a Norte de la [OSCURATO:PERSONA], ma dalla visura camerale depositata dalla notificante non risulterebbe la sede legale della società in Costarica, bensì solo il domicilio della nuova amministratrice, non coincidente con quello ora indicato.

Di talché la Corte d’appello avrebbe dovuto indicare l’inesistenza della notifica.

Oltre a questo, in base agli artt. 37 e 77 del d.lgs. n. 71 del 2011 la notifica non poteva ritenersi perfezionata con la mera comunicazione di convocazione inviata dall’Ambasciata italiana e non ritirata dal destinatario.

La notifica, infatti, si perfeziona con la consegna al destinatario della copia dell’atto, e non vi è un’equipollenza costituita dall’invio di una lettera di convocazione; tanto più che quest’ultima è stata inviata ad un indirizzo che non aveva alcun collegamento né con la società Sagef né con la legale rappresentante della stessa.

1.1. Il motivo non è fondato.

È opportuno premettere che la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari in materia civile o commerciale è stata ratificata dall’Italia con la legge 6 febbraio 1981, n. 42.

In base all’art. 8, primo comma, di quest’ultima, ciascuno Stato contraente «ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all’estero».

Il secondo comma dell’art. 8 cit., però, aggiunge che ogni Stato aderente alla Convenzione «può dichiarare di opporsi all’uso di tale facoltà sul suo territorio».

Secondo le norme del vigente codice di rito, poi, l’applicazione delle Convenzioni internazionali vigenti in materia è prevalente, ai sensi dell’art. 142, secondo comma, cod. proc. civ., rispetto alla notifica all’estero a mezzo posta prevista dal primo comma del medesimo art. 142.

Sulla base di tali disposizioni, la giurisprudenza di questa Corte ha dichiarato non valide le notificazioni avvenute all’estero qualora gli Stati destinatari si siano opposti allo strumento della notificazione a mezzo del servizio postale o a mezzo degli agenti diplomatici e consolari (v., tra le altre, la sentenza 7 aprile 2006, n. 8242, sull’Argentina, la sentenza 26 marzo 2010, n. 7307, sugli [OSCURATO:PERSONA] d’America e la sentenza 25 settembre 2018, n. 22554, sulla Germania).

Ciò posto, la Corte osserva che dalla Guida diramata in argomento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’anno 2021 risulta che il Costarica ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 1965 e non si è opposto, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della legge n. 42 del 1981, all’utilizzo, da parte dell’Italia, dello strumento della notifica tramite gli agenti diplomatici o consolari.

Ne consegue che la notifica espletata nel caso di specie è, almeno in linea di principio, corretta.

Si tratta di vedere, in concreto, se la notifica possa essere considerata valida o meno.

Soccorre, a questo proposito, l’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, il cui comma 1, alla lettera a), stabilisce che l’ufficio consolare provvede, direttamente o tramite le autorità locali, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni.

La sentenza in esame, dopo aver ricordato le complesse vicende di trasferimento della sede della società Sagef da [OSCURATO:PERSONA] al Costarica, afferma che in quel Paese ebbe luogo la notifica con comunicazione proveniente dall’Ambasciata italiana e non ritirata dal destinatario (v. sul punto la sentenza 28 settembre 2015, n. 19166, in ordine al valore dell’attestazione dell’avvenuta notifica).

A fronte di tale ricostruzione, i ricorrenti sostengono che la notifica sarebbe avvenuta in un luogo non idoneo, perché dalla visura camerale emergerebbe che era ivi indicato solo il domicilio della nuova amministratrice, ad un indirizzo diverso da quello dove sarebbe avvenuta la notifica.

Osserva la Corte, al contrario, che, assumendo come criterio orientativo l’art. 145 cod. proc. civ., la notifica è da considerare valida, in quanto avvenuta all’indirizzo risultante come sede sociale, con una comunicazione non ritirata dal destinatario.

Il che significa che l’Autorità consolare italiana ha svolto correttamente il compito ad essa affidato dalla legge; non senza ribadire che in materia processuale vige, anche quanto alle notifiche, il principio di lealtà, in nome del quale il notificante è tenuto a ricercare scrupolosamente quale sia la residenza o la sede del destinatario e quest’ultimo, a sua volta, è tenuto a non osservare comportamenti che rendano troppo difficile, se non impossibile, il corretto perfezionamento della procedura di notificazione (v. in argomento l’ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2966).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, n. 4), e 164 cod. proc. civ., oltre ad assenza totale di motivazione e contraddittorietà della medesima.

Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda di revocatoria avendo invece rigettato quella di simulazione.

I ricorrenti osservano che il tema in discussione non è quello della astratta compatibilità tra le due azioni, quanto l’attività assertiva posta a fondamento delle due domande, fra loro diverse.

Nella simulazione, infatti, le parti non vogliono produrre alcun effetto traslativo, mentre nell’azione revocatoria i presupposti sono diversi, perché quell’effetto è voluto.

Se le due domande vengono poste nello stesso giudizio, i fatti costitutivi posti a fondamento dell’una e dell’altra devono riguardare circostanze diverse, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie.

La sentenza, poi, nell’accogliere la domanda di revocatoria, non avrebbe indicato se gli atti dispositivi fossero realmente voluti o non fossero, per caso, simulati.

2.1. Il motivo non è fondato.

Le parti creditrici, introducendo l’odierno giudizio, hanno ricostruito i fatti di causa, indicato le ragioni del proprio credito e illustrato per quale motivo gli atti impugnati risultavano lesivi delle loro ragioni, invocando a tutela due possibili azioni, quella di simulazione e quella, poi accolta, di revocatoria.

La Corte d’appello ha escluso che sussistessero i presupposti della simulazione, per la semplice ragione che gli atti dispositivi non erano da considerare fittizi, ma veri; e, muovendo da tale presupposto, ha ritenuto che quegli atti avessero potenzialità lesive delle ragioni di credito delle parti appellanti.

Ne consegue che, pur essendo i fatti invocati i medesimi – cioè gli atti dispositivi del proprio patrimonio – non sussisteva alcuna incompatibilità, né logica né giuridica, in ordine al rigetto dell’una domanda e contestuale accoglimento dell’altra.

Palesemente infondate sono, poi, le ulteriori argomentazioni contenute nel motivo in esame con le quali si ipotizza un vizio di contraddittorietà della motivazione (inesistente) ovvero l’asserito mancato accertamento, da parte della Corte d’appello, sul se i contratti in contestazione fossero realmente voluti o simulati (punto, questo, sul quale la sentenza impugnata è chiarissima, proprio in base a quanto detto).

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che gli atti impugnati siano atti dispositivi e non atti di mera esecuzione.

I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata, contravvenendo alla fondamentale regola di interpretazione dei contratti che impone di ricercare la comune intenzione delle parti, non avrebbe tenuto conto del fatto che tale intenzione non era quella di realizzare un atto traslativo di disposizione patrimoniale, quanto piuttosto un atto meramente esecutivo.

Richiamando alcuni passaggi contenuti negli atti oggetto di revocatoria, i ricorrenti ribadiscono che essi sarebbero soltanto «atti esecutivi stipulati al solo fine di formalizzare anche in Italia altri e diversi atti (neanche dedotti in giudizio) già stipulati secondo il diritto inglese».

D’altra parte, l’onere di provare che si trattasse di atti traslativi gravava sugli originari attori.

3.1. Il motivo, inammissibile per certi profili, è comunque privo di fondamento.

La censura si palesa inammissibile là dove, censurando la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione dei contratti da parte della Corte d’appello, si risolve in sostanza in un tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. [OSCURATO:PERSONA] ricorda, in proposito, chela costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l’attività di interpretazione del contratto costituisce un compito tipico rimesso al giudice di merito, non potendo detta interpretazione essere contestata in sede di legittimità al solo scopo di invocarne una diversa e a sé più favorevole.

È stato di recente ribadito, infatti, in linea con un orientamento pacifico, che, poiché l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (così l’ordinanza 9 aprile 2021, n. 9461, in linea, ex plurimis, con le precedenti ordinanze 15 novembre 2017, n. 27136, e 28 novembre 2017, n. 28319).

Nel caso in esame – anche prescindendo dal fatto che le censure poste dai ricorrenti appaiono volte a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta dal giudice di merito, senza spiegare realmente le ragioni del presunto errore commesso dalla sentenza impugnata – è decisivo il fatto che la Corte romana si è analiticamente soffermata a spiegare (v. in particolare le pp. 15-16 della sentenza) le ragioni per le quali gli atti in contestazione erano da ritenere atti dispositivi e non meramente esecutivi.

E tanto ha fatto con argomentazioni pienamente corrette e convincenti, le quali hanno posto in luce che ciascuna delle società conferenti aveva chiesto l’emissione di azioni con pagamenti destinati ad avere luogo solo col trasferimento immobiliare e che le società conferitarie avevano approvato la richiesta di emissione di azioni dando atto, però, che le stesse sarebbero state considerate pagate solo al completamento dell’acquisizione della proprietà; in tal modo riconoscendo che il conferimento non era ancora avvenuto e che per il relativo perfezionamento era necessaria «proprio la manifestazione di volontà resa nell’atto notarile impugnato».

Il che toglie ogni dubbio in ordine all’evidente infondatezza della censura proposta.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ., in relazione alla parte della sentenza che ha ritenuto accertata, in capo ai soggetti coinvolti, la consapevolezza di arrecare danno alle ragioni dei creditori.

La sentenza, ad avviso dei ricorrenti, non avrebbe dovuto considerare gli atti con un’unica motivazione, trattandosi di trasferimenti a catena.

Fermo restando che nei trasferimenti compiuti da società non è semplice ricostruire l’elemento psicologico rilevante ai fini della revocatoria, secondo i ricorrenti la sentenza avrebbe considerato prove della sussistenza della consapevolezza una serie di elementi che sono soltanto presunzioni, ma non veri indizi.

La prova richiesta, cioè la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento psicologico in capo alle società inglesi, non sussisterebbe e non sarebbe neppure deducibile, mancando perciò l’elemento fondamentale a supporto dell’azione revocatoria.

4.1. Il motivo non è fondato.

È appena il caso di ricordare che la consolidata giurisprudenza di questa Corte consente, al fine di dimostrare l’esistenza dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, inteso come consilium fraudis e partecipatio fraudis da parte del terzo, di fare ricorso alla prova presuntiva (v., tra le altre, le sentenze 29 maggio 2013, n. 13447, 30 dicembre 2014, n. 27546, nonché le ordinanze 18 gennaio 2019, n. 1286, e 9 giugno 2020, n. 10928).

Nella specie, fermo restando quanto già si è detto a proposito del terzo motivo, la Corte d’appello si è anche soffermata sull’accertamento della sussistenza, per tutti gli atti dispositivi successivi alle fideiussioni, del requisito della consapevolezza del danno in capo al conferente e al conferitario.

E a questo proposito la sentenza ha posto in evidenza, da un lato, che i soggetti conferenti erano proprio gli odierni ricorrenti, cioè i garanti della società SIME dalla cui esposizione debitoria trae origine l’intera vicenda, e, dall’altro, che tutti i trasferimenti seguivano un meccanismo identico ed erano ristretti in un breve arco temporale e senza nessuno scopo apparente idoneo a giustificarli.

Consegue da questo – e da tutta la complessiva ricostruzione operata nelle pagine precedenti – che la sentenza impugnata non ha fatto altro che “incrociare” i dati a sua disposizione per pervenire, attraverso un uso corretto della prova presuntiva, alla conclusione che si era in presenza di una complessa e astuta manovra finalizzata alla sparizione della garanzia patrimoniale esistente e a rendere oltremodo difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Il che è più che sufficiente a dimostrare l’infondatezza anche della censura qui in esame.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 15.200, di cui e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25545/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro R.G. 25545/2020 Cron. Rep. U.P. 22/9/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], I [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3137/2020depositata il 1° luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]'ERBA,che ha concluso per il rigetto; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] LTD, LMC Building LTD e [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA] LTD e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia relativa, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di numerosi atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti che, a detta della Banca attrice, pregiudicavano la sua posizione creditoria. In particolare, furono impugnati i seguenti atti notarili: 1) due atti del 24 gennaio e del 31 gennaio 2002, con i quali i convenuti Radici e Saracini avevano prima costituito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi disposto un aumento di capitale della stessa società, conferendo beni immobili nel patrimonio sociale; 2) due atti del 10 maggio 2002, trascritti il successivo 21 maggio, con i quali i convenuti Saracini avevano dichiarato di aver conferito in due diverse società di diritto inglese, la [OSCURATO:PERSONA] LTD e la [OSCURATO:PERSONA] LTD, una serie di immobili ivi indicati; 3) due atti del 29 luglio 2002 con i quali le società [OSCURATO:PERSONA] LTD e [OSCURATO:PERSONA] LTD, asseritamente al solo scopo di registrazione, avevano dichiarato di aver trasferito ad altre società inglesi (la [OSCURATO:PERSONA] LTD e la [OSCURATO:PERSONA] LTD) i medesimi beni che le prime avevano ricevuto dai convenuti Saracini; 4) l’atto del 21 maggio 2002 col quale la [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente al solo scopo di registrazione, aveva dichiarato di aver conferito alla LMC Building LTD la proprietà di porzioni di immobili; 4) l’atto del 29 luglio 2002 col quale la LMC Building LTD aveva dichiarato di aver conferito nella [OSCURATO:PERSONA] LTD i medesimi beni ad essa conferiti dalla società Sagef; 5) l’atto del 29 settembre 2003 col quale la società [OSCURATO:PERSONA] LTD aveva venduto ad [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà di immobili ad essa pervenuti dalla LMC Building LTD; 6) l’atto del 21 maggio 2002 col quale la [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente al solo scopo di registrazione, aveva dichiarato di aver conferito alla [OSCURATO:PERSONA] LTD la proprietà di porzioni immobiliari site in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); 7) e infine l’atto del 29 luglio 2002 col quale la [OSCURATO:PERSONA] LTD aveva dichiarato, asseritamente al solo scopo di registrazione, di aver conferito alla [OSCURATO:PERSONA] LTD i medesimi beni ad essa conferiti dalla società Sagef nell’atto del 21 maggio in ultimo indicato. A sostegno della domanda la BNL – alla quale subentrarono quali cessionarie la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA]) – dichiarò di essere creditrice nei confronti della SIME ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per oltre due milioni di euro derivanti dal saldo di tre conti correnti dei quali si erano costituiti fideiussori la società SAGEF e i convenuti Radici e Saracini. Intervenne nel giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] d’impresa s.p.a., dichiarando di vantare crediti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedendo la declaratoria di simulazione o l’inefficacia relativa dei medesimi contratti di cui in precedenza. Si costituirono in giudizio i convenuti Saracini e Radici, chiedendo il rigetto della domanda. Rilevarono costoro, in particolare, che gli atti di cui l’attrice si doleva avrebbero dovuto essere considerati privi di efficacia traslativa, in quanto in essi ci si limitava a dichiarare, esclusivamente a fini fiscali, di aver conferito i beni immobili indicati nelle due citate società di diritto inglese, per cui gli atti notarili italiani avevano soltanto un valore ricognitivo. Nel giudizio intervenne poi la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) aderendo alla domanda di revocatoria e formulando in via principale una domanda di accertamento della simulazione. Detta società dichiarò di vantare anch’essa un credito di oltre due milioni di euro nei confronti della medesima società SIME sulla base di un contratto di factoring. Il Tribunale di Roma, con sentenza 25 luglio 2011, n. 15893, rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute. Ai fini che interessano nella sede odierna, il giudice di primo grado rilevò che gli atti contestati erano solo una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto inglese e, in quanto tali, assumevano una mera valenza esecutiva e non dispositiva. 2. La sentenza è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Società italiana gestione crediti s.p.a., nonché dalla [OSCURATO:SOCIETA], e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1° luglio 2020, in parziale accoglimento degli appelli, ha dichiarato inefficaci nei confronti della BNL e della società [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., gli atti notarili suindicati, stipulati nelle date 10 maggio 2002, 21 maggio 2002 e 29 luglio 2002; ha rigettato gli appelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato tutti i convenuti alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. 2.1. La sentenza ha preso le mosse dall’esame delle questioni preliminari. A questo proposito, la Corte ha osservato che, in relazione alla notifica dell’impugnazione alla società Sagef, era stato concesso termine agli appellanti per dimostrare la regolarità della notifica a quest’ultima, sia a [OSCURATO:PERSONA] che in Costarica. Dalla documentazione fornita dalla sola società [OSCURATO:PERSONA] e dalla BNL risultava che la sede della società Sagef sita a [OSCURATO:PERSONA] era chiusa fin dal 1993, mentre nel 2003 detta sede era stata trasferita in Costarica, all’indirizzo dove era stata poi correttamente inviata la notifica, ai sensi degli artt. 37 e 77 del d.lgs. n. 71 del 2011, per il tramite dell’Ambasciata italiana, notifica non ritirata dal destinatario. In considerazione, pertanto, della regolarità di quella notifica, doveva essere dichiarata la contumacia della società Sagef. Quanto alla notifica da parte dell’appellante [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello ha rilevato che essa era da intendere come mera litis denuntiatio ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., perché le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] non avevano ad oggetto i beni della Sagef. 2.2. La Corte d’appello ha poi preso atto che la BNL, la società [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. avevano dichiarato di rinunciare alle domande proposte contro la società “I Casali di Cetona”, con atto accettato dal difensore della controparte, per cui ha dichiarato l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., in relazione a dette parti, senza statuizione sulle spese. 2.3. Quanto al merito della complessa vicenda, la Corte territoriale, dopo aver confermato il rigetto della domanda di simulazione in relazione agli atti suindicati, ha osservato che la premessa dalla quale muovevano tutti gli atti di appello era che i garanti della società SIME, cioè i convenuti società Sagef, Saracini e Ricci, si fossero spogliati del loro patrimonio, grazie agli atti notarili sopra menzionati, allo scopo di sottrarlo all’aggressione da parte dei creditori. La sentenza ha osservato che sia la BNL che la società [OSCURATO:SOCIETA] avevano agito in qualità di creditori della società SIME, della quale la società Sagef e i convenuti Saracini e Ricci erano garanti; di talché sussisteva la titolarità di un credito in capo agli appellanti, anche se in termini di aspettativa, presupposto indispensabile per agire in revocatoria. Parimenti, doveva ritenersi soggetto ad azione revocatoria anche l’atto in grado di determinare una maggiore difficoltà, in capo al creditore, in ordine al soddisfacimento del suo credito. E, nella specie, rientravano in tale categoria gli atti di «conferimento di immobili in società, in quanto con essi si sostituisce il detto bene con una quota di capitale di rischio», rendendo così più difficoltosa l’escussione del debitore. La sentenza ha quindi affermato che nel caso in esame gli atti di conferimento oggetto di revocatoria erano da ritenere atti dispositivi e non meri atti esecutivi. A tale conclusione la Corte di merito è giunta attraverso una serie di considerazioni, tutte originate dall’interpretazione degli atti stessi. Ed infatti, pur essendo questi ultimi, in apparenza, ricognitivi di passaggi di proprietà avvenuti secondo le norme del diritto inglese, l’esame del loro contenuto mostrava «la volontà di procedere al (futuro) conferimento immobiliare al fine di ottenere la liberazione di quote del capitale sociale, senza alcun elemento da cui desumere l’avvenuto conferimento immobiliare rispetto al quale l’atto notarile dovrebbe porsi come mero atto esecutivo». In altri termini doveva ritenersi, ad avviso della Corte di merito, che gli atti notarili impugnati non costituissero «atti esecutivi di conferimenti già avvenuti all’estero, bensì l’atto finale di una fattispecie a formazione progressiva che, muovendo dalla delibera di aumento del capitale sociale, passa per la richiesta di emissione di azioni da parte della conferente, per l’approvazione della conferitaria all’apporto in beni immobili e si conclude con il rogito notarile in Italia»; atto che aveva, quindi, natura di disposizione patrimoniale idonea a completare l’operazione economica di aumento del capitale sociale. Accertata la revocabilità degli atti impugnati, la Corte d’appello è passata ad esaminare la sussistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio arrecato, in capo sia alla parte conferente che a quella conferitaria. In relazione a ciò, la sentenza ha osservato che per alcuni degli atti i soggetti conferenti erano i convenuti Saracini e Radici e la società Sagef, «ovvero proprio i garanti di [OSCURATO:SOCIETA]., ragione per cui la consapevolezza di arrecare danno ai creditori è evidente». In riferimento, invece, alle società inglesi, a seconda dei casi conferenti o conferitarie, la sentenza ha osservato che la consapevolezza di arrecare danno doveva essere dedotta da una serie di circostanze, costituite dal fatto che quelle società erano tutte riconducibili agli stessi garanti; che i meccanismi erano sempre i medesimi, consistenti in trasferimenti ravvicinati, da una società all’altra, senza alcuno scopo apparente; che vi era coincidenza delle sedi legali e dei soggetti, che la segretaria delle operazioni era la stessa e che tutte le procure erano state redatte a Cipro. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società Sagef con unico atto affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (il controricorso è intestato come se contenesse anche un ricorso incidentale, che però non è stato effettivamente formulato). Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 160, 142, 145 e 331 cod. proc. civ., in relazione alla notifica alla società Sagef. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere valida la notifica avvenuta all’estero nei confronti di quella società. Pacifica l’inesistenza della notifica a [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe prova che l’indirizzo al quale la notifica è stata tentata in Costarica sia davvero la sede legale della società. La BNL, infatti, ha notificato l’appello, per via consolare, all’indirizzo 700 M a Norte de la [OSCURATO:PERSONA], ma dalla visura camerale depositata dalla notificante non risulterebbe la sede legale della società in Costarica, bensì solo il domicilio della nuova amministratrice, non coincidente con quello ora indicato. Di talché la Corte d’appello avrebbe dovuto indicare l’inesistenza della notifica. Oltre a questo, in base agli artt. 37 e 77 del d.lgs. n. 71 del 2011 la notifica non poteva ritenersi perfezionata con la mera comunicazione di convocazione inviata dall’Ambasciata italiana e non ritirata dal destinatario. La notifica, infatti, si perfeziona con la consegna al destinatario della copia dell’atto, e non vi è un’equipollenza costituita dall’invio di una lettera di convocazione; tanto più che quest’ultima è stata inviata ad un indirizzo che non aveva alcun collegamento né con la società Sagef né con la legale rappresentante della stessa. 1.1. Il motivo non è fondato. È opportuno premettere che la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari in materia civile o commerciale è stata ratificata dall’Italia con la legge 6 febbraio 1981, n. 42. In base all’art. 8, primo comma, di quest’ultima, ciascuno Stato contraente «ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all’estero». Il secondo comma dell’art. 8 cit., però, aggiunge che ogni Stato aderente alla Convenzione «può dichiarare di opporsi all’uso di tale facoltà sul suo territorio». Secondo le norme del vigente codice di rito, poi, l’applicazione delle Convenzioni internazionali vigenti in materia è prevalente, ai sensi dell’art. 142, secondo comma, cod. proc. civ., rispetto alla notifica all’estero a mezzo posta prevista dal primo comma del medesimo art. 142. Sulla base di tali disposizioni, la giurisprudenza di questa Corte ha dichiarato non valide le notificazioni avvenute all’estero qualora gli Stati destinatari si siano opposti allo strumento della notificazione a mezzo del servizio postale o a mezzo degli agenti diplomatici e consolari (v., tra le altre, la sentenza 7 aprile 2006, n. 8242, sull’Argentina, la sentenza 26 marzo 2010, n. 7307, sugli [OSCURATO:PERSONA] d’America e la sentenza 25 settembre 2018, n. 22554, sulla Germania). Ciò posto, la Corte osserva che dalla Guida diramata in argomento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’anno 2021 risulta che il Costarica ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 1965 e non si è opposto, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della legge n. 42 del 1981, all’utilizzo, da parte dell’Italia, dello strumento della notifica tramite gli agenti diplomatici o consolari. Ne consegue che la notifica espletata nel caso di specie è, almeno in linea di principio, corretta. Si tratta di vedere, in concreto, se la notifica possa essere considerata valida o meno. Soccorre, a questo proposito, l’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, il cui comma 1, alla lettera a), stabilisce che l’ufficio consolare provvede, direttamente o tramite le autorità locali, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni. La sentenza in esame, dopo aver ricordato le complesse vicende di trasferimento della sede della società Sagef da [OSCURATO:PERSONA] al Costarica, afferma che in quel Paese ebbe luogo la notifica con comunicazione proveniente dall’Ambasciata italiana e non ritirata dal destinatario (v. sul punto la sentenza 28 settembre 2015, n. 19166, in ordine al valore dell’attestazione dell’avvenuta notifica). A fronte di tale ricostruzione, i ricorrenti sostengono che la notifica sarebbe avvenuta in un luogo non idoneo, perché dalla visura camerale emergerebbe che era ivi indicato solo il domicilio della nuova amministratrice, ad un indirizzo diverso da quello dove sarebbe avvenuta la notifica. Osserva la Corte, al contrario, che, assumendo come criterio orientativo l’art. 145 cod. proc. civ., la notifica è da considerare valida, in quanto avvenuta all’indirizzo risultante come sede sociale, con una comunicazione non ritirata dal destinatario. Il che significa che l’Autorità consolare italiana ha svolto correttamente il compito ad essa affidato dalla legge; non senza ribadire che in materia processuale vige, anche quanto alle notifiche, il principio di lealtà, in nome del quale il notificante è tenuto a ricercare scrupolosamente quale sia la residenza o la sede del destinatario e quest’ultimo, a sua volta, è tenuto a non osservare comportamenti che rendano troppo difficile, se non impossibile, il corretto perfezionamento della procedura di notificazione (v. in argomento l’ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2966). 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, n. 4), e 164 cod. proc. civ., oltre ad assenza totale di motivazione e contraddittorietà della medesima. Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda di revocatoria avendo invece rigettato quella di simulazione. I ricorrenti osservano che il tema in discussione non è quello della astratta compatibilità tra le due azioni, quanto l’attività assertiva posta a fondamento delle due domande, fra loro diverse. Nella simulazione, infatti, le parti non vogliono produrre alcun effetto traslativo, mentre nell’azione revocatoria i presupposti sono diversi, perché quell’effetto è voluto. Se le due domande vengono poste nello stesso giudizio, i fatti costitutivi posti a fondamento dell’una e dell’altra devono riguardare circostanze diverse, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie. La sentenza, poi, nell’accogliere la domanda di revocatoria, non avrebbe indicato se gli atti dispositivi fossero realmente voluti o non fossero, per caso, simulati. 2.1. Il motivo non è fondato. Le parti creditrici, introducendo l’odierno giudizio, hanno ricostruito i fatti di causa, indicato le ragioni del proprio credito e illustrato per quale motivo gli atti impugnati risultavano lesivi delle loro ragioni, invocando a tutela due possibili azioni, quella di simulazione e quella, poi accolta, di revocatoria. La Corte d’appello ha escluso che sussistessero i presupposti della simulazione, per la semplice ragione che gli atti dispositivi non erano da considerare fittizi, ma veri; e, muovendo da tale presupposto, ha ritenuto che quegli atti avessero potenzialità lesive delle ragioni di credito delle parti appellanti. Ne consegue che, pur essendo i fatti invocati i medesimi – cioè gli atti dispositivi del proprio patrimonio – non sussisteva alcuna incompatibilità, né logica né giuridica, in ordine al rigetto dell’una domanda e contestuale accoglimento dell’altra. Palesemente infondate sono, poi, le ulteriori argomentazioni contenute nel motivo in esame con le quali si ipotizza un vizio di contraddittorietà della motivazione (inesistente) ovvero l’asserito mancato accertamento, da parte della Corte d’appello, sul se i contratti in contestazione fossero realmente voluti o simulati (punto, questo, sul quale la sentenza impugnata è chiarissima, proprio in base a quanto detto). 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che gli atti impugnati siano atti dispositivi e non atti di mera esecuzione. I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata, contravvenendo alla fondamentale regola di interpretazione dei contratti che impone di ricercare la comune intenzione delle parti, non avrebbe tenuto conto del fatto che tale intenzione non era quella di realizzare un atto traslativo di disposizione patrimoniale, quanto piuttosto un atto meramente esecutivo. Richiamando alcuni passaggi contenuti negli atti oggetto di revocatoria, i ricorrenti ribadiscono che essi sarebbero soltanto «atti esecutivi stipulati al solo fine di formalizzare anche in Italia altri e diversi atti (neanche dedotti in giudizio) già stipulati secondo il diritto inglese». D’altra parte, l’onere di provare che si trattasse di atti traslativi gravava sugli originari attori. 3.1. Il motivo, inammissibile per certi profili, è comunque privo di fondamento. La censura si palesa inammissibile là dove, censurando la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione dei contratti da parte della Corte d’appello, si risolve in sostanza in un tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. [OSCURATO:PERSONA] ricorda, in proposito, chela costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l’attività di interpretazione del contratto costituisce un compito tipico rimesso al giudice di merito, non potendo detta interpretazione essere contestata in sede di legittimità al solo scopo di invocarne una diversa e a sé più favorevole. È stato di recente ribadito, infatti, in linea con un orientamento pacifico, che, poiché l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (così l’ordinanza 9 aprile 2021, n. 9461, in linea, ex plurimis, con le precedenti ordinanze 15 novembre 2017, n. 27136, e 28 novembre 2017, n. 28319). Nel caso in esame – anche prescindendo dal fatto che le censure poste dai ricorrenti appaiono volte a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta dal giudice di merito, senza spiegare realmente le ragioni del presunto errore commesso dalla sentenza impugnata – è decisivo il fatto che la Corte romana si è analiticamente soffermata a spiegare (v. in particolare le pp. 15-16 della sentenza) le ragioni per le quali gli atti in contestazione erano da ritenere atti dispositivi e non meramente esecutivi. E tanto ha fatto con argomentazioni pienamente corrette e convincenti, le quali hanno posto in luce che ciascuna delle società conferenti aveva chiesto l’emissione di azioni con pagamenti destinati ad avere luogo solo col trasferimento immobiliare e che le società conferitarie avevano approvato la richiesta di emissione di azioni dando atto, però, che le stesse sarebbero state considerate pagate solo al completamento dell’acquisizione della proprietà; in tal modo riconoscendo che il conferimento non era ancora avvenuto e che per il relativo perfezionamento era necessaria «proprio la manifestazione di volontà resa nell’atto notarile impugnato». Il che toglie ogni dubbio in ordine all’evidente infondatezza della censura proposta. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ., in relazione alla parte della sentenza che ha ritenuto accertata, in capo ai soggetti coinvolti, la consapevolezza di arrecare danno alle ragioni dei creditori. La sentenza, ad avviso dei ricorrenti, non avrebbe dovuto considerare gli atti con un’unica motivazione, trattandosi di trasferimenti a catena. Fermo restando che nei trasferimenti compiuti da società non è semplice ricostruire l’elemento psicologico rilevante ai fini della revocatoria, secondo i ricorrenti la sentenza avrebbe considerato prove della sussistenza della consapevolezza una serie di elementi che sono soltanto presunzioni, ma non veri indizi. La prova richiesta, cioè la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento psicologico in capo alle società inglesi, non sussisterebbe e non sarebbe neppure deducibile, mancando perciò l’elemento fondamentale a supporto dell’azione revocatoria. 4.1. Il motivo non è fondato. È appena il caso di ricordare che la consolidata giurisprudenza di questa Corte consente, al fine di dimostrare l’esistenza dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, inteso come consilium fraudis e partecipatio fraudis da parte del terzo, di fare ricorso alla prova presuntiva (v., tra le altre, le sentenze 29 maggio 2013, n. 13447, 30 dicembre 2014, n. 27546, nonché le ordinanze 18 gennaio 2019, n. 1286, e 9 giugno 2020, n. 10928). Nella specie, fermo restando quanto già si è detto a proposito del terzo motivo, la Corte d’appello si è anche soffermata sull’accertamento della sussistenza, per tutti gli atti dispositivi successivi alle fideiussioni, del requisito della consapevolezza del danno in capo al conferente e al conferitario. E a questo proposito la sentenza ha posto in evidenza, da un lato, che i soggetti conferenti erano proprio gli odierni ricorrenti, cioè i garanti della società SIME dalla cui esposizione debitoria trae origine l’intera vicenda, e, dall’altro, che tutti i trasferimenti seguivano un meccanismo identico ed erano ristretti in un breve arco temporale e senza nessuno scopo apparente idoneo a giustificarli. Consegue da questo – e da tutta la complessiva ricostruzione operata nelle pagine precedenti – che la sentenza impugnata non ha fatto altro che “incrociare” i dati a sua disposizione per pervenire, attraverso un uso corretto della prova presuntiva, alla conclusione che si era in presenza di una complessa e astuta manovra finalizzata alla sparizione della garanzia patrimoniale esistente e a rendere oltremodo difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Il che è più che sufficiente a dimostrare l’infondatezza anche della censura qui in esame. 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 15.200, di cui e
Sentenza Cassazione n. 30467/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris