CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 35967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) SALVATI Gianluca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) VIVENZIO Luciano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. SALVATI Gianluca e VIVENZIO Luciano, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorsi -dal contenuto identico- avverso l'ordinanza pronunciata in data 5 gennaio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 24 dicembre 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 640 cod. pen. 2. I ricorrenti lamentano, come primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la difesa la motivazione è carente in quanto si limita a richiamare integralmente le considerazioni riportate nell'ordinanza genetica, venendo meno all'obbligo di motivazione in ordine ai motivi di riesame in considerazione degli elementi sopravvenuti (nel corso dell'udienza di riesame il SALVATI ed il VIVENZIO hanno ammesso la rispettive responsabilità e si sono scusati per le proprie condotte illecite), senza una rielaborazione critica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Il provvedimento impugnato è manifestamente illogico perc:hé i giudici del riesame utilizzano il medesimo elemento logico-fattuale (l'ammissione di responsabilità da parte dei ricorrenti) per affermare la sussistenza di gravi indizi di reità a carico del SALVATI e del VIVENZIO per poi ritenerlo irrilevante ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari La motivazione è carente in quanto analizza esclusivamente la pericolosità del co- indagato [OSCURATO:PERSONA] mentre la posizione dei ricorrenti viene risolta con una generica motivazione inerente il pericolo di reiterazione del reato. 3. I ricorrenti lamentano, come secondo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., l'illogicità ed il difetto di motivazione in relazione all'adeguatezza della sola misura intra muraria. La motivazione è carente perché ha giustificato la necessità della detenzione carceraria esclusivamente in considerazione della gravità dei fatti, del rischio di reiterazione e della mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, senza tenere in considerazione l'incensuratezza dei ricorrenti, la mancanza di un collegamento con le altre associazioni a delinquere, la mancanza di precedenti segnalazioni per reati di evasione, il ruolo di «emissario» svolto dagli indagati ed il corretto comportamento processuale tenuto (entrambi hanno ammesso gli addebiti nel corso del giudizio di riesame ed il SALVIATI è addirittura tornato dalla Svizzera per sottoporsi alla misura). La motivazione del provvedimento genetico è erronea nella parte in cui afferma che, in caso di applicazione degli arresti domiciliari, gli indagati potrebbero reiterare il reato nel ruolo di «telefonista», senza tenere in considerazione il fatto che entrambi hanno svolto esclusivamente il ruolo di «emissario». 4. I ricorrenti lamentano, come terzo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine all'attualità e concretezza dell'esigenza cautelare special-preventiva nonché alla proporzionalità della misura custodiale rispetto alla gravità dei fatti. Il Tribunale ha affermato, in modo apodittico, che il pericolo di reiterazione è attuale e concreto esclusivamente in considerazione della gravità dei fatti, senza tenere in considerazione gli elementi favorevoli agli indagati (incensuratezza, ammissione dei fatti, interruzione dei legami con la criminalità organizzata, sottoposizione a misura cautelare dei sodali nonché il rientro in Italia in un momento successivo all'emissione del provvedimento cautela-e del SALVIATI).[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono esser rigettati in quanto infondati. Occorre preliminarmente rammentare che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, le doglianze inerenti le esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se deducono la violazione di specifiche norme di legge o il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione devono risultare, peraltro, dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621- 01), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903-01). 2. Il primo motivo ed il terzo motivo di entrambi i ricorsi (che possono esser trattati congiuntamente) non sono fondati in quanto la motivazione impugnata non è contraddistinta da alcuna violazione di legge né da alcun difetto di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati della medesima indole. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 2.1. Il Tribunale ha analizzato le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamate nel provvedimento impugnato), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dai ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria e cautelare posti a fondamento della decisione stessa (vedi in proposito sez. 6, n. 11377 del 12/01/2018; sez. U., n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01). Il Tribunale ha desunto, in modo logico, coerente ed esaustivo, la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo dalle modalità di esecuzione delle condotte rubricate e dalla professionalità e spregiudicatezza dimostrata dai ricorrenti nello svolgimento delle rispettive funzioni; i giudici del riesame hanno desunto tali caratteristiche dalla «spietatezza, determinazione e mancanza di umanità nell'orchestrare i raggiri in danno di persone fragili ed angosciate dalle false notizie loro riferite» manifestate dai ricorrenti nel ruolo di «emissari» dagli stessi ricoperti e, quindi, sulla base di apprezzamenti non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. L'analisi dei reiterati e sistematici Lag numerosi comportamenti delittuosi contestati e della specifica capacità criminale del SALVIATI e del VIVIENZO ha indotto i giudici di merito ad addivenire, con percorso motivazionale in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, ad un giudizio negativo in ordine alle pericolosità sociale degli indagati, i quali risultano stabilmente inseriti in un sodalizio associativo che gli permetteva di vivere dei proventi dei reati contro il patrimonio descritti nel capo di imputazione nonostante la mancanza di attività lavorative stabili e remunerative. Il Tribunale ha, inoltre, espressamente affermato, con motivazione logica e conforme alle risultanze fattuali, l'irrilevanza delle dichiarazioni confessorie rese dagli indagati nel corso del giudizio del riesame in considerazione della tardività di tale scelta collaborativa e del fatto che il SALVIATI ed il VIVIENZO si sono limitati ad ammettere circostanze di fatto già comprovate in presenza di un quadro indiziario completo ed inconfutabile, non costituendo, pertanto, tale elemento un chiaro sintomo di resipiscenza. 2.2. I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure prospettate in sede di riesame, si sono limitati ad insistere nelle generiche allegazioni difensive che sostengono essere state preternnesse, chiedendo a questa Corte ~0—di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradite, senza confrontarsi con le emergenze processua li determinanti per la formazione del convincimento del riesame in tema di esigenze cautelari. Le difese non si sono misurate con gli elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione né hanno allegato elementi di senso contrario alla sussistenza del pericolo di reiterazione, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale ed all'indicazione di elementi fattuali apodittici ed inconferenti (la riferita interruzione di qualsiasi legame con la malavita e l'arresto della quasi totalità degli associati) ovvero inidonei a dimostrare il venir meno del pericolo di reiterazione (l'incensuratezza degli indagati).[OSCURATO:PERSONA] condivide il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di incensuratezza dell'indagato non è elemento logico- fattuale dotato, di per sé, di efficacia dimostrativa dell'insussistenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, sicché esso può acquistare valenza solo se accompagnato dalla valutazione critica di altri elementi certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente ai presupposti della cautela, elementi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. La pregressa incensuratezza ha valenza, invero, di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata, come fatto dai giudici del riesame, valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle modalità delle condotte in concreto tenute dal soggetto attivo (vedi fra le altre Sez. 5, Sentenza n. 42784 del 23/05/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267956 — 01). 3. Anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi è infondato per i motivi che seguono. Il Tribunale ha, infatti, affermato, con motivazione adeguata e coerente, che la custodia cautelare è proporzionata alla particolare gravità delle condotte delittuose ed è l'unica misura idonea a tutelare le comprovate esigenze cautelari; appare ineccepibile in punto di logica quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla inadeguatezza degli arresti domiciliari a recidere i legami tra i ricorrenti e gli ambienti criminali, anche in considerazione dell'ancora parziale identificazione di tutti gli associati che operavano in diverse parti del territorio nazionale e della ritenuta incapacità dei ricorrenti a rispettare le prescrizioni c:onnesse all'esecuzione degli arresti domiciliari «in ragione della elevata tendenza a delinquere dimostrata» (vedi pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata). Siffatto percorso motivazionale appare del tutto conforme ai principi affermati dal prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, a i fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice, come ha fatto il Tribunale del riesame, indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la misura prescelta come quella misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Rv. 250060). A fronte dell'esaustivo e coerente percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame, le critiche dei ricorrenti non colgono nel segno in quanto con esse si contesta, in buona sostanza, la valutazione di merito operata dal giudice dell'impugnazione cautelare. Le doglianze difensive sono, peraltro, generiche ed infondate, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; i ricorrenti si sono limitati alla mera indicazione di argomentazioni apodittiche e massime giurisprudenziali prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame con conseguente infondatezza del motivo di ricorso. 4. Al rigetto del ricorso consegue, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorr