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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 25806/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7200/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.15436/2021 depositata i l 03/06/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la Congregazione delle Suore di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, premesso che con ordinanza n. 15436/2021 depositata il 03/06/2021 questa Corte aveva liquidato le spese a suo carico in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. sebbene quest’ultima fosse rimasta intimata, ha chiesto la correzione di detta ordinanza mediante espunzione della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite;

2. la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’ istanza merita accoglimento atteso che, in effetti, per mero errore materiale è stata emessa detta statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte non costituitasi e che, per ovviare a tale svista, può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-biscod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).

P.Q.M.

La Corte dispone che nella parte motiva dell’ordinanza n. 15436/2021 depositata il 03/06/2021 di questa Corte alle pagg. ottava e nona venga eliminato l’ inciso: ”Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo” e che nel dispositivo venga eliminato l’ inciso: “condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.400,00 oltre spese generali 15% ed accessori”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 4 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7200/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.15436/2021 depositata i l 03/06/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Congregazione delle Suore di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, premesso che con ordinanza n. 15436/2021 depositata il 03/06/2021 questa Corte aveva liquidato le spese a suo carico in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. sebbene quest’ultima fosse rimasta intimata, ha chiesto la correzione di detta ordinanza mediante espunzione della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite; 2. la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’ istanza merita accoglimento atteso che, in effetti, per mero errore materiale è stata emessa detta statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte non costituitasi e che, per ovviare a tale svista, può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-biscod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079). P.Q.M. La Corte dispone che nella parte motiva dell’ordinanza n. 15436/2021 depositata il 03/06/2021 di questa Corte alle pagg. ottava e nona venga eliminato l’ inciso: ”Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo” e che nel dispositivo venga eliminato l’ inciso: “condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.400,00 oltre spese generali 15% ed accessori”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 4 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 25806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris