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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35670/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Savino [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con due sentenze (1.

Corte d'appello di Bari in data 4 dicembre 2018;

2. Corte d'appello di Bari in data 11 marzo 2016), evidenziando, quale elemento sufficiente ad escludere l'unitaria ideazione dei reati, l'eterogeneità dei medesimi (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. 309/90 commesso in Andria e Bisceglie dal luglio 2011 al luglio 2013, da un lato, e rapina aggravata in concorso commessa in Ruvo di Puglia il 30 maggio 2012 dall'altro), in assenza di ulteriori elementi di valutazione. 2.Avverso l'ordinanza indicata, Savino [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente censura l'errata valutazione del giudice dell'esecuzione il quale avrebbe escluso il vincolo della continuazione, omettendo di considerare gli elementi addotti dall'istante a sostegno dell'istanza ed in particolare il fatto che entrambe le sentenze di condanna si fondano su dichiarazioni rese dai collaboranti, e che la disciplina del reato continuato è stata ritenuta tra le medesime sentenze nei confronti di coimputati dell'odierno ricorrente; osserva ancora il ricorrente come tra i fini dell'associazione ex art. 74 DPR 309/90 di cui alla sentenza sub

1. vi era anche la commissione di reati contro il patrimonio, i cui proventi erano utilizzati dagli associati per l'acquisto dello stupefacente; la rapina perpetrata in data 30 maggio 2012, di cui alla sentenza sub 2., oltre alla coincidenza spazio temporale rispetto all'associazione ex art. 74 DPR 309/90, vedeva altresì come concorrenti nel reato gli stessi soggetti facenti parte della compagine associativa di cui alla sentenza sub 1.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione non può essere accolta.2.

Questa Corte ha costantemente affermato, in terna di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Inoltre, è stato - a più riprese - affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022).3.

Il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale.

4. Nel caso specifico, il giudizio del giudice dell'esecuzione, per quanto sintetico, è tuttavia solidamente ancorato a specifici elementi di fatto che il ricorso non è in grado di superare.

Posto che risulta del tutto irrilevante la circostanza che la continuazione sia stata riconosciuta rispetto a posizioni diverse dall'attuale ricorrente, osserva la Corte come, a fronte della rilevata eterogeneità dei reati in relazione ai quali si invoca il riconoscimento della continuazione, difetti in concreto qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione degli episodi delittuosi.

Anche prendendo atto - con uno sconfinamento nel merito - che la commissione di rapine rientrasse nel programma delittuoso dell'associazione ex art. 74 DPR 309/90, va ricordato come sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio.

Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali.

Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamento dell'associazione). (Sez. 6 -, Sentenza n. 4680 del 20/01/2021 Ud. (dep. 05/02/2021 ) Rv. 280595 - 01 È quindi ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio -Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017 Cc. (dep. 15/01/2018) Rv. 271984 - 01 Ebbene, proprio le circostanze evidenziate dal ricorrente (con richiamo alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riportate a pag. 6 del ricorso) dimostrano che la rapina di ajjalla sentenza sub

2. derivava da un problema specifico e contingente, legato alla difficoltà a pagare un debito per l'acquisto di stupefacente.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Savino [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con due sentenze (1. Corte d'appello di Bari in data 4 dicembre 2018; 2. Corte d'appello di Bari in data 11 marzo 2016), evidenziando, quale elemento sufficiente ad escludere l'unitaria ideazione dei reati, l'eterogeneità dei medesimi (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. 309/90 commesso in Andria e Bisceglie dal luglio 2011 al luglio 2013, da un lato, e rapina aggravata in concorso commessa in Ruvo di Puglia il 30 maggio 2012 dall'altro), in assenza di ulteriori elementi di valutazione. 2.Avverso l'ordinanza indicata, Savino [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente censura l'errata valutazione del giudice dell'esecuzione il quale avrebbe escluso il vincolo della continuazione, omettendo di considerare gli elementi addotti dall'istante a sostegno dell'istanza ed in particolare il fatto che entrambe le sentenze di condanna si fondano su dichiarazioni rese dai collaboranti, e che la disciplina del reato continuato è stata ritenuta tra le medesime sentenze nei confronti di coimputati dell'odierno ricorrente; osserva ancora il ricorrente come tra i fini dell'associazione ex art. 74 DPR 309/90 di cui alla sentenza sub 1. vi era anche la commissione di reati contro il patrimonio, i cui proventi erano utilizzati dagli associati per l'acquisto dello stupefacente; la rapina perpetrata in data 30 maggio 2012, di cui alla sentenza sub 2., oltre alla coincidenza spazio temporale rispetto all'associazione ex art. 74 DPR 309/90, vedeva altresì come concorrenti nel reato gli stessi soggetti facenti parte della compagine associativa di cui alla sentenza sub 1. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione non può essere accolta.2. Questa Corte ha costantemente affermato, in terna di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, è stato - a più riprese - affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022).3. Il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale. 4. Nel caso specifico, il giudizio del giudice dell'esecuzione, per quanto sintetico, è tuttavia solidamente ancorato a specifici elementi di fatto che il ricorso non è in grado di superare. Posto che risulta del tutto irrilevante la circostanza che la continuazione sia stata riconosciuta rispetto a posizioni diverse dall'attuale ricorrente, osserva la Corte come, a fronte della rilevata eterogeneità dei reati in relazione ai quali si invoca il riconoscimento della continuazione, difetti in concreto qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione degli episodi delittuosi. Anche prendendo atto - con uno sconfinamento nel merito - che la commissione di rapine rientrasse nel programma delittuoso dell'associazione ex art. 74 DPR 309/90, va ricordato come sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamento dell'associazione). (Sez. 6 -, Sentenza n. 4680 del 20/01/2021 Ud. (dep. 05/02/2021 ) Rv. 280595 - 01 È quindi ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio -Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017 Cc. (dep. 15/01/2018) Rv. 271984 - 01 Ebbene, proprio le circostanze evidenziate dal ricorrente (con richiamo alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riportate a pag. 6 del ricorso) dimostrano che la rapina di ajjalla sentenza sub 2. derivava da un problema specifico e contingente, legato alla difficoltà a pagare un debito per l'acquisto di stupefacente. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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