Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23964/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.03.1197827j avverso la sentenza del ottobre 2021 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta vizio della motivazione, in particolare con riguardo all'indicazione della insussistenza dei presupposti per pronuncia di sentenza liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 444), comma 2-bis, 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; L: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.03.1197827j avverso la sentenza del ottobre 2021 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta vizio della motivazione, in particolare con riguardo all'indicazione della insussistenza dei presupposti per pronuncia di sentenza liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 444), comma 2-bis, 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; L: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris