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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05180/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino in composizione monocratica, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.

Igs. n. 159 del 2011 e, riconosciuto il vincolo della continuazione e applicata la riduzione per il rito, la condannava alla pena di mesi due e giorni venti di arresto.

Avverso tale sentenza la Taccone, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..

La difesa lamenta che la sentenza impugnata non reca traccia di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., disamina necessaria nel caso di specie in cui non ricorre alcun elemento per ritenere che effettivamente la prevenuta non si trovasse a casa durante i sommari controlli effettuati dalla P.g. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché la suddetta Corte di appello si pronuncia, con riguardo al primo e al secondo motivo di appello, sulla responsabilità penale dell'imputato, che aveva chiesto con il primo motivo l'assoluzione da tutti gli episodi di trasgressione alla misura di sorveglianza speciale in relazione al periodo di vigenza e con il secondo motivo l'assoluzione in relazione al primo episodio di allontanamento, perché sarebbe non sufficientemente provato, potendo avere l'imputata non sentito il citofono o il campanello della porta.

Ritiene, invero, detta Corte che non solo gli episodi ricadano nel periodo di vigenza della misura di prevenzione, ma che non vi sia alcun motivo per dubitare dell'efficacia dei controlli di P.g. e in particolare del primo, oggetto di contestazione, risultando gli agenti essersi assicurati del funzionamento sia del citofono che del campanello e non essendo verosimile, dato l'orario di detto controllo (20.50) che né l'imputata né i suoi familiari si siano avveduti della presenza delle forze dell'ordine fuori della porta di casa.

A fronte di dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, la doglianza difensiva è manifestamente infondata.

Pertanto, il ricorso proposto dalla Taccone deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino in composizione monocratica, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 e, riconosciuto il vincolo della continuazione e applicata la riduzione per il rito, la condannava alla pena di mesi due e giorni venti di arresto. Avverso tale sentenza la Taccone, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.. La difesa lamenta che la sentenza impugnata non reca traccia di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., disamina necessaria nel caso di specie in cui non ricorre alcun elemento per ritenere che effettivamente la prevenuta non si trovasse a casa durante i sommari controlli effettuati dalla P.g. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché la suddetta Corte di appello si pronuncia, con riguardo al primo e al secondo motivo di appello, sulla responsabilità penale dell'imputato, che aveva chiesto con il primo motivo l'assoluzione da tutti gli episodi di trasgressione alla misura di sorveglianza speciale in relazione al periodo di vigenza e con il secondo motivo l'assoluzione in relazione al primo episodio di allontanamento, perché sarebbe non sufficientemente provato, potendo avere l'imputata non sentito il citofono o il campanello della porta. Ritiene, invero, detta Corte che non solo gli episodi ricadano nel periodo di vigenza della misura di prevenzione, ma che non vi sia alcun motivo per dubitare dell'efficacia dei controlli di P.g. e in particolare del primo, oggetto di contestazione, risultando gli agenti essersi assicurati del funzionamento sia del citofono che del campanello e non essendo verosimile, dato l'orario di detto controllo (20.50) che né l'imputata né i suoi familiari si siano avveduti della presenza delle forze dell'ordine fuori della porta di casa. A fronte di dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, la doglianza difensiva è manifestamente infondata. Pertanto, il ricorso proposto dalla Taccone deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9
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