CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 614 comma 3 c.p.p. il Presidente fa una relazione unica per i ricorsi iscritti ai numeri 4 e 5 del ruolo. udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame, che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva applicato a quest'ultimo la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui ai capi 31) e 81), laddove erano rispettivamente contestati i reati di cui: - agli artt. 61 n. 11-quater, 81, 110, 112, primo comma, 629, 628, terzo comma e 416-bis.1 cod. pen. per avere - in concorso morale e materiale con altri indagati - mediante violenza e attraverso l'implicita minaccia di appartenere alla cosca Bellocco, costretto [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Giuseppe a consegnare periodicamente somme di denaro, così procurandosi un ingiusto profitto patrimoniale, con corrispondente danno per le persone offese (condotta aggravata a norma dell'art. 416-bis.1 cod. pen.); - all'art. 73, comma 4, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per aver ricevuto una partita di sostanza stupefacente. 1.1. Nell'ordinanza impugnata si trova un ampio preambolo, dedicato alla disamina del fenomeno plurisoggettivo richiamato in contestazione e denominato cosca Bellocco, la cui esistenza e perdurante operatività vengono reputate pacificamente accertate, grazie a plurimi, risalenti e anche definitivi provvedimenti giudiziari. Con specifico riferimento al coinvolgimento dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nei fatti per i quali si procede, il compendio indiziario si fonda, in maniera preminente, sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che vengono considerate come adeguatamente riscontrate dal contenuto delle captazioni. 1.2. Stando alla ricostruzione sussunta nel provvedimento impugnato, dunque, la vicenda estorsiva descritta al capo 31) della provvisoria incolpazione concerne l'estorsione perpetrata in danno dei Miano; questi sono proprietari terrieri nella zona di contrada Romano, soggetta al controllo del gruppo Bellocco, che dai proventi delle guardianie operate in tale zona ricavava ingenti introiti, destinati poi al sostentamento dell'associazione malavitosa. Il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter individuare, in relazione a tale vicenda, un contributo di carattere agevolatore ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, è stata intercettata una conversazione in casa di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo riferiva di una visita ricevuta - due giorni addietro - da tale "Nicola", il quale lo aveva raggiunto a casa in compagnia dello zio. L'analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, installato presso l'abitazione del sunnominato Palaia, confermava che - nel tardo pomeriggio del 29/01/2020 - \P^ [OSCURATO:PERSONA] era entrato nell'abitazione, in compagnia di un soggetto anziano e di bassa statura, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del dialogo intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Palaia chiariva l'antefatto e le ragioni di tale visita: i Miano, nella speranza di sottrarsi alle pretese estorsive avanzate nei loro confronti dai Bellocco, avevano invocato l'aiuto del Seminara; quest'ultimo aveva chiesto l'intercessione del nipote [OSCURATO:PERSONA], giovandosi della di lui riconosciuta caratura delinquenziale. Palaia e Bellocco - sempre secondo la ricostruzione offerta dal Tribunale del riesame - proseguivano la conversazione, riferendosi alla necessità di definire la vicenda, proprio grazie all'intervento di Zungri e Seminara. Nel provvedimento impugnato, inoltre, viene richiamata altra conversazione, risalente al 02/02/2020, atta a suffragare l'assunto del coinvolgimento di Zungri. 1.2. Quanto alla contestazione sub 81) della rubrica, i gravi indizi vengono desunti dal contenuto delle captazioni. Da queste si evince con chiarezza - ancora attenendosi a quanto espresso nell'ordinanza impugnata - la condotta illecita dedotta in contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Questi avrebbe acquistato, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una partita di sostanza stupefacente ammontante a 10 kg di marijuana; trattavasi di sostanza stupefacente che era stata trafugata ai Trirnboli e agli Ursino, per essere poi destinata alla successiva immissione nel mercato dei consumatori. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per omessa motivazione. Esaminando con attenzione il contenuto di una delle conversazioni intercettate (la numero 2892, risalente alle ore 15.35 del 31;01/2020) ci si rende conto dell'insussistenza di ciò che rappresenta - già nell'incolpazione - il principale addebito mosso a Zungri, ossia quello di aver condotto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] al cospetto del soggetto attivo dell'estorsione, [OSCURATO:PERSONA], a sua volta autore della condotta a seguito di mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] ci. 1983. L'ingresso in casa Palaia di Zungri risale, al contrario, al giorno 29/01/2020 ed avviene in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale fondamentale eccezione difensiva, il Tribunale del riesame è restato del tutto silente. Eppure, l'accesso di [OSCURATO:PERSONA] a casa Palaia - in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e secondo i tempi indicati da questi, nel corso della conversazione intercettata il 31/01/2020 - rappresenta il primo segmento della condotta ascritta al ricorrente, tanto da essere addirittura riportato nella provvisoria imputazione. Se tale evento, però, non si è mai verificato - dato che la telefonata porta a datare l'accesso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, nel corso di tale giornata, il sistema di videosorveglianza non ha consentito di registrare alcun accesso - è chiaro che viene ad essere svilito uno dei cardini fondamentali dell'impianto accusatorio. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e agli artt. 110 e 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Dal momento che Zungri, secondo quanto sopra esposto, non ha condotto la persona offesa dell'estorsione al cospetto del soggetto agente Palaia, viene meno qualsivoglia contributo causalmente efficiente, che possa essere fondatamente riconducibile al ricorrente. Né può desumersi la gravità indiziaria dal contenuto del colloquio intercorso a casa Palaia il 02/02/2020, tra quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987. [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi a Palaia e alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] t proferisce la frase "Ho preso a lui e sono venuto qua", non si riferisce alla persona offesa Miano, bensì proprio al Bellocco, presente al dialogo. Incorre quindi in un travisamento della prova il Tribunale del riesame, laddove interpreta tale frase nel senso che Zungri abbia condotto Miano al cospetto di Palaia. Nulla dimostra il coinvolgimento di Zungri, nella fase ideativa o esecutiva del reato. 2.3. Con il terzo motivo, relativo alla contestazione sub 31) della rubrica, viene denunciata violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame incorre nel vizio di motivazione, in quanto non tiene conto della affermazione del Palaia che - in occasione della conversazione captata il 02/02/2020, rivolto a [OSCURATO:PERSONA] e alla presenza dell'odierno ricorrente, proferisce una frase idonea a sancire l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ad ogni contesto associativo. Il provvedimento impugnato non spiega quali condotte, concretamente evocative di un agire legato e metodi tipici delle consorterie organizzate, possa essere contestato a Zungri. 2.4. Con il quarto motivo, relativo alla contestazione sub 81) della rubrica, viene denunciata violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Attenendosi alla ricostruzione operata dal Giudice per le indagini preliminari e sposata dal Tribunale del riesame, dal contenuto delle intercettazioni versate in atti - in particolare della n. 9383 (risalente alle ore 17.05 del 14/06/2020) - dovrebbe desumersi che [OSCURATO:PERSONA] abbia acquistato, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una partita di kg. 10 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, trafugata da questi ultimi ai Trimboli e agli Ursino. Una lettura completa della conversazione captata, però, conduce alla conclusione dell'estraneità di Zungri al fatto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Posta la sopra richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate dalla difesa deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa,, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: <<In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. c) All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262) 3. Il primo e il secondo motivo - sebbene articolati in plurime doglianze - presentano in realtà una matrice comune e, pertanto, ben si prestano ad una agevole trattazione unitaria; le critiche mosse dalla difesa, infatti, si incentrano direttamente sulla interpretazione del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, per trarre poi - in forza della difforme lettura che ne viene proposta - l'assunto della non riferibilità, all'odierno ricorrente, di un contributo causalmente efficiente rispetto alla perpetrazione dei fatti dedotti in contestazione. 3.1. Con specifico riferimento, quindi, alle obiezioni mosse dalla difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione che sia in distonia, rispetto a quella preposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, a patto che - in tal caso - la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994). 3.2. Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti, che risultino desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare - in modo adeguato e congruo - l'eventuale vizio di travisamento della prova, nel quale possa essere incorso il Tribunale del riesame Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al fine di ricavarne esiti maggiormente favorevoli alle tesi difensive. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità.3.3. Il Tribunale del riesanne, contrariamente alla prospettazione difensiva, ha spiegato in modo esaustivo e completo il percorso logico seguito, attraverso il quale è giunto alla conclusione sussunta nel provvedimento impugnato. Ha collegato - in maniera consequenziale e coerente - il dialogo intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in casa di questi, il 31 gennaio 2020; ha valorizzato il dato oggettivo, rappresentato dalle riprese effettuate dal sistema di video osservazione, che ha registrato l'accesso in casa Palaia di [OSCURATO:PERSONA], unitamente allo zio [OSCURATO:PERSONA]; ha saldato tali elementi con la ulteriore captazione datata 02 febbraio 2020. Coordinando fra loro - in maniera concettualmente ineccepibile - tali elementi, i Giudici del riesame sono pervenuti alla conclusione che i Miano, raggiunti da pressanti richiesta di carattere estorsivo, decisero di invocare l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA], zio acquisito di [OSCURATO:PERSONA], per aver sposato [OSCURATO:PERSONA], sorella della madre di quegli; il Seminara, a sua volta, chiese l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo accompagnò al cospetto del Palaia. 3.4. L'apparato motivazionale adottato dal Tribunale del riesame appare logico, coerente e privo di contraddizioni, mentre la difesa non riesce ad oltrepassare la soglia della mera critica assertiva, limitandosi a proporre una difforme interpretazione del materiale intercettivo raccolto. La doglianza, in definitiva, non può che essere ritenuta infondata. 4. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Ancora incentrando la critica direttamente sul contenuto delle captazioni, la difesa sostiene dunque l'insussistenza - nella condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] - di un contributo effettivamente agevolativo della organizzazione malavitosa sopra detta; contestualmente, sottolinea l'inesistenza di comportamenti genuinamente evocativi dell'agire tipico dei sodalizi mafiosi. La doglianza è da disattendere. 4.1. In relazione a tale problematica - di certo deducibile in sede di legittimità, data la qualità degli effetti correlati, anche nel subprocedimento cautelare, al riconoscimento di tale aggravante a effetto speciale - vanno operate talune premesse. Il particolare incremento sanzionatorio, previsto in relazione a tale forma di manifestazione del reato, pone l'interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato, oppure già altrove incriminate. Sul punto, è ormai pacifica la considerazione della esistenza - nell'ambito della disposizione normativa in parola - di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi.Da un lato si valorizza - in negativo - una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all'art.416 bis cod. pen. Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale 'corno' dell'aggravante incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. I n. 33245 del 9.5.2013, rv 256990 nonché Sez. H n. 38094 del 5.6.2013, rv 257065) laddove venga espressamente evocata - o comunque, sfruttata in modo evidente, quale fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) - la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In particolare, si è condivisibilmente affermato che, per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata, o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto, occorrendo invece l'effettiva utilizzo del metodo mafioso e, dunque, l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (in tal senso, tra le altre, Sez. 2 n. 28861 del 14.6.2013, rv 256740 e Sez. 6 n. 27666 del 4.7.2011 rv 250357; ritiene tuttavia possibile l'utilizzo implicito della forza di intimidazione Sez. 2 n. 37516 del 11.06.2013 rv 256659). In altre parole, in caso di estorsione, ad essere incriminata è la maggior forza espressiva dell'intimidazione - derivante dalla pregressa opera di riduzione delle altrui difese in virtù dell'esistenza del gruppo mafioso - tesa a determinare una più intensa coartazione psicologica (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, rv 236628) e ciò anche nell'ipotesi in cui il destinatario, per sua scelta, mantenga un atteggiamento reattivo (Sez. 1 n. 14951 del 06/03/2009, rv 243731). L'aggravante della c.d. modalità mafiosa, infine, prescinde dalla consapevolezza o meno di agevolare un'associazione o un clan e anzi neanche presuppone che l'associazione in effetti esista (Sez. 2, n. 36431 del 02/07)2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Galtelli, Rv. 276109). Dall'altro lato la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis cod. pen. Si richiede, pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, come ritenuto da Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012) che una concreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che in tal caso deve essere individuato, secondo quanto precisato da Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, rv 257240). In questo caso l'aggravante ha natura oggettiva e sussiste per il solo fatto che l'agente, come avvenuto nel caso di specie, abbia fatto ricorso a modalità riferibili alla criminalità organizzata, come l'incendio. Modalità che, anche per il contesto sociale e geografico nel quale si sono svolti i fatti, è evocativa di un modo di agire e operare tipico delle associazioni mafiose e, per la riferibilità ad affiliati, ha una forza intimidatoria eccezionale, proprio quella che l'aggravante ha lo scopo di sanzionare. 4.2. Con ampia e coerente motivazione, il Tribunale del riesame ha ravvisato, nella condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA], gli estremi della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen, tanto sotto il profilo dell'adozione di una modalità esecutiva di matrice mafiosa, quanto con riferimento alla finalità agevolatrice rispetto all'operatività della consorteria criminale. 4.3. Il metodo mafioso è stato individuato nelle modalità attuative, connotate dalla implicita minaccia di essere i soggetti attivi organici ad un sodalizio criminale, operante ed egemone - oltre che ben conosciuto e temuto - proprio sul territorio. Tale prospettazione integra, alla perfezione, i requisiti strutturali della ipotizzata forma di manifestazione del reato; deve ricordarsi, infatti, che - allorquando l'organizzazione mafiosa abbia raggiunto una attitudine intimidatrice di tale grado, da rendere superfluo l'avvertimento mafioso condotto in forma esplicita - integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso anche l'utilizzo di una modalità intimidatoria implicita e silente, ossia priva di specifiche richieste (Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760; Sez, 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570). 4.4. Per ciò che attiene alla finalità di agevolazione, parimenti priva di vuoti logici o passaggi contraddittori appare la motivazione adottata dal Tribunale del riesame. Nel provvedimento impugnato, infatti, la contestata condotta estorsiva viene inquadrata in un progetto di più vasta portata, volto a garantire alla consorteria denominata cosca Bellocco l'accaparramento di illeciti profitti, atti a aumentarne il prestigio criminale e l'influenza sul territorio, nonché ad assicurare la prosecuzione dell'operatività del sodalizio stesso. Anche sul punto, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame si rivela esaustiva e lineare e, come tale, destinata a rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 5. Con il quarto motivo - inerente alla incolpazione sub 81) - la difesa censura la ritenuta gravità indiziaria relativamente all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nuovamente rivolgendo la propria critica - in maniera specifica e diretta - alla interpretazione sposata dai Giudici di merito, circa il contenuto di specifiche captazioni. Possono allora mutuarsi, sul punto, le valutazioni sopra espresse, in ordine alla delimitazione del sindacato valutativo riservato al giudizio di legittimità, con specifico riferimento alla interpretazione del contenuto delle captazioni. Anche in questo caso, infatti, il ricorso si limita a invocare una radicale rilettura del contenuto delle intercettazioni, operazione che - come sopra già chiarito - postula una valutazione in fatto ed esula dai compiti della Corte di cassazione