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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2023

Cassazione n. 26543/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21160-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 21925/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/07/2023 R.G.N. 12233/2022 e R.G.N. 12748/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Oggetto R.G.N.21160/2023 Cron.

Rep.

Ud.09/07/2024 CC Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n.21925/2023 pronunciata da questa Corte di cassazione in sede di revocazione, deducendo un errore di fatto consistito nell'aver ritenuto che il ricorso per cassazione in origine proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (depositato il 28/12/2020 n. rg . 563/2021) integrasse la fattispecie del regolamento di competenza ex art. 47,5° comma c.p.c. ed avere accolto di conseguenza l'istanza di revocazione proposta dalla stessa società dell'ordinanza n. 11223/2022 pubblicata il 6/4/2023 (n.rg. 563/2021) in punto di condanna alla refusione delle spese del giudizio di cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso depositato il 18/5/2022 (n.rg. 12223/2022) e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di dette spese, oltre interessi.

La ricorrente ha sostenuto a fondamento dell'istanza di revocazione che il ricorso alla Suprema Corte originariamente proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza del giudice del lavoro era intestato come “regolamento di competenza e/o ricorso straordinario ex articolo 111 Costituzione”, ma in realtà con esso si chiedeva l'accertamento della giurisdizione del giudice amministrativo.

Ne derivava che la difesa della stessa Martini convenuta nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione aveva correttamente osservato -ai fini della costituzione in giudizio - la procedura prevista per il regolamento di giurisdizione (l'articolo 41 c.p.c. rimanda espressamente alla procedura di cui agli articoli 364 ss c.p.c.) notificando nel termine di 40 giorni il controricorso e depositando l'atto nei successivi 20 giorni.

Pertanto, non era pertinente,né minimamente fondata, l'eccezione di tardività ai sensi dell'articolo 47 c.p.c. applicabile solo al regolamento di competenza.

La difesa della Martini si era quindi ritualmente costituita e le spese del giudizio erano state correttamente e fondatamente poste a carico della ricorrente [OSCURATO:SOCIETA] a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso dalla medesima proposto, pronunciata con l'ordinanza numero 11233 del 6/4/2022 della Suprema Corte.

Castello di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso alla richiesta revocazione deducendo la manifesta inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'errore di fatto revocatorio previsto dall'articolo 395 numero 4 c.p.c. per avere la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 21925/2023 , qualificato come regolamento di competenza un regolamento che era di giurisdizione, talché [OSCURATO:PERSONA] e per essa la sua Avvocata, in quanto antistataria, avevano dovuto restituire la complessiva somma liquidata a titolo di spese processuali con l'ordinanza numero 11223 del 2022. 2.- Deve essere premesso che, giudicando con ordinanza n. 11223/2022, questa Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso (per regolamento di competenza e/o straordinario ex art. 111 Cost.) proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Firenze ed aveva sostenuto che la stessa ordinanza, con la quale si provvedeva in ordine all’istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo, avesse natura di provvedimento processuale attenente alla regolarità del contraddittorio o alla opportunità che il terzo partecipasse al giudizio, ed era priva pertanto di qualsiasi contenuto decisorio, essendo, conseguentemente, insuscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza; in relazione alla giurisdizioneha sostenuto che la lavoratrice ricorrente avesse dedotto di aver svolto attività di natura subordinata presso la società [OSCURATO:SOCIETA] ed aveva concluso che tutte le circostanze confermavano pertanto la competenza per materia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, impregiudicata ogni diversa azione che la società convenuta avesse voluto proporre nei confronti del Centro per l'impiego di Firenze.

Non v’è dubbio, pertanto , che la stessa ordinanza n. 11223/2022 avesse statuito in ordine alla inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza condannando la società alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, come pure correttamente affermato dall'ordinanza n. 21925/2023 di cui si chiede oggi la revocazione.

Proprio per tale motivo quest’ultima ordinanza n. 21925 del 2023 ha dichiarato che fosse frutto di errore revocatorio la mancata considerazione dello scritto difensivo trasmesso a mezzo PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della società Castello di [OSCURATO:PERSONA] perché non inserita nel fascicolo d'ufficio; ed anche la mancata conoscenza e considerazione della memoria ritualmente depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con la quale veniva eccepita la tardiva costituzione della parte convenuta nel giudizio di cassazione ex articolo 42 c.p.c. per decorrenza del termine di 20 giorni previsto dal 5°comma dell'articolo 47 c.p.c. anche ai fini delle spese; Pertanto, con l’ordinanza n.21925/2023, la Corte ha affermato che se il Collegio avesse avuto conoscenza della memoria, avrebbe preso atto dell'eccezione sollevata dal [OSCURATO:SOCIETA] ed avrebbe dovuto considerare la controparte Martini non costituita nel giudizio per regolamento di competenza; circostanza che avrebbe precluso la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controparte.

Pertanto nell'omesso esame della memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c. ricorreva la fattispecie dell'errore di fatto rilevante ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c. sia sotto il profilo della mancata considerazione dello scritto, sia della decisività di quest'ultimo ai fini della adozione di una statuizione diversa in materia di spese processuali. 3.-Tanto premesso, il motivo proposto con l’attuale ricorso per revocazione presenta plurimi motivi di inammissibilità .

In primo luogo, perché ai sensi dell’art. 403 c.p.c. non è ammessa la revocazione della ordinanza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Tanto risulta altresì dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di seguito indicata: Cass. ordinanza n. 28452 del 15/12/2020: “Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'art.360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione.” Cass. ordinanza n. 21019 del 18/10/2016: “Le sentenze e le ordinanze ex art. 380 bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art,. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.” Cass. o rdinanza n. 27865 del 20/12/2011: “Al pari della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di revocazione, anche l'ordinanza, emessa con il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art.380-bis cod. proc. civ. e contenente pronunzia di inammissibilità di altro ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, stante l'identica natura decisoria, non può essere impugnata per revocazione, essendo contro entrambe proponibili, come statuito dall'art. 403 cod.proc.civ., solo i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la decisione impugnata per revocazione”.

4. Inoltre, lo stesso motivo di ricorso è inammissibile perché non ha ad oggetto un errore revocatorio non risultando in alcun modo frutto di un errore di fatto la qualificazione del ricorso originario come ricorso per regolamento di competenza (a cui era pure intestato l'atto) piuttosto che di regolamento per giurisdizione; non essendo lastessa qualificazione il risultato di una attività di percezione bensì di valutazione giuridica circa la forma ed il contenuto dell'atto stesso (Sez.

Un. ordinanza n. 26022 del 30/10/2008; ordinanza n. 22868 del 12/12/2012). 5.- Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Restano assorbite le eccezioni relative alla ritualità della procura ad litem sollevate dalla parte resistente [OSCURATO:SOCIETA] spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21160-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 21925/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/07/2023 R.G.N. 12233/2022 e R.G.N. 12748/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto R.G.N.21160/2023 Cron. Rep. Ud.09/07/2024 CC Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n.21925/2023 pronunciata da questa Corte di cassazione in sede di revocazione, deducendo un errore di fatto consistito nell'aver ritenuto che il ricorso per cassazione in origine proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (depositato il 28/12/2020 n. rg . 563/2021) integrasse la fattispecie del regolamento di competenza ex art. 47,5° comma c.p.c. ed avere accolto di conseguenza l'istanza di revocazione proposta dalla stessa società dell'ordinanza n. 11223/2022 pubblicata il 6/4/2023 (n.rg. 563/2021) in punto di condanna alla refusione delle spese del giudizio di cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso depositato il 18/5/2022 (n.rg. 12223/2022) e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di dette spese, oltre interessi. La ricorrente ha sostenuto a fondamento dell'istanza di revocazione che il ricorso alla Suprema Corte originariamente proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza del giudice del lavoro era intestato come “regolamento di competenza e/o ricorso straordinario ex articolo 111 Costituzione”, ma in realtà con esso si chiedeva l'accertamento della giurisdizione del giudice amministrativo. Ne derivava che la difesa della stessa Martini convenuta nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione aveva correttamente osservato -ai fini della costituzione in giudizio - la procedura prevista per il regolamento di giurisdizione (l'articolo 41 c.p.c. rimanda espressamente alla procedura di cui agli articoli 364 ss c.p.c.) notificando nel termine di 40 giorni il controricorso e depositando l'atto nei successivi 20 giorni. Pertanto, non era pertinente,né minimamente fondata, l'eccezione di tardività ai sensi dell'articolo 47 c.p.c. applicabile solo al regolamento di competenza. La difesa della Martini si era quindi ritualmente costituita e le spese del giudizio erano state correttamente e fondatamente poste a carico della ricorrente [OSCURATO:SOCIETA] a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso dalla medesima proposto, pronunciata con l'ordinanza numero 11233 del 6/4/2022 della Suprema Corte. Castello di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso alla richiesta revocazione deducendo la manifesta inammissibilità del ricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'errore di fatto revocatorio previsto dall'articolo 395 numero 4 c.p.c. per avere la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 21925/2023 , qualificato come regolamento di competenza un regolamento che era di giurisdizione, talché [OSCURATO:PERSONA] e per essa la sua Avvocata, in quanto antistataria, avevano dovuto restituire la complessiva somma liquidata a titolo di spese processuali con l'ordinanza numero 11223 del 2022. 2.- Deve essere premesso che, giudicando con ordinanza n. 11223/2022, questa Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso (per regolamento di competenza e/o straordinario ex art. 111 Cost.) proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Firenze ed aveva sostenuto che la stessa ordinanza, con la quale si provvedeva in ordine all’istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo, avesse natura di provvedimento processuale attenente alla regolarità del contraddittorio o alla opportunità che il terzo partecipasse al giudizio, ed era priva pertanto di qualsiasi contenuto decisorio, essendo, conseguentemente, insuscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza; in relazione alla giurisdizioneha sostenuto che la lavoratrice ricorrente avesse dedotto di aver svolto attività di natura subordinata presso la società [OSCURATO:SOCIETA] ed aveva concluso che tutte le circostanze confermavano pertanto la competenza per materia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, impregiudicata ogni diversa azione che la società convenuta avesse voluto proporre nei confronti del Centro per l'impiego di Firenze. Non v’è dubbio, pertanto , che la stessa ordinanza n. 11223/2022 avesse statuito in ordine alla inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza condannando la società alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, come pure correttamente affermato dall'ordinanza n. 21925/2023 di cui si chiede oggi la revocazione. Proprio per tale motivo quest’ultima ordinanza n. 21925 del 2023 ha dichiarato che fosse frutto di errore revocatorio la mancata considerazione dello scritto difensivo trasmesso a mezzo PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della società Castello di [OSCURATO:PERSONA] perché non inserita nel fascicolo d'ufficio; ed anche la mancata conoscenza e considerazione della memoria ritualmente depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con la quale veniva eccepita la tardiva costituzione della parte convenuta nel giudizio di cassazione ex articolo 42 c.p.c. per decorrenza del termine di 20 giorni previsto dal 5°comma dell'articolo 47 c.p.c. anche ai fini delle spese; Pertanto, con l’ordinanza n.21925/2023, la Corte ha affermato che se il Collegio avesse avuto conoscenza della memoria, avrebbe preso atto dell'eccezione sollevata dal [OSCURATO:SOCIETA] ed avrebbe dovuto considerare la controparte Martini non costituita nel giudizio per regolamento di competenza; circostanza che avrebbe precluso la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controparte. Pertanto nell'omesso esame della memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c. ricorreva la fattispecie dell'errore di fatto rilevante ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c. sia sotto il profilo della mancata considerazione dello scritto, sia della decisività di quest'ultimo ai fini della adozione di una statuizione diversa in materia di spese processuali. 3.-Tanto premesso, il motivo proposto con l’attuale ricorso per revocazione presenta plurimi motivi di inammissibilità . In primo luogo, perché ai sensi dell’art. 403 c.p.c. non è ammessa la revocazione della ordinanza pronunciata nel giudizio di revocazione. Tanto risulta altresì dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di seguito indicata: Cass. ordinanza n. 28452 del 15/12/2020: “Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'art.360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione.” Cass. ordinanza n. 21019 del 18/10/2016: “Le sentenze e le ordinanze ex art. 380 bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art,. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.” Cass. o rdinanza n. 27865 del 20/12/2011: “Al pari della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di revocazione, anche l'ordinanza, emessa con il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art.380-bis cod. proc. civ. e contenente pronunzia di inammissibilità di altro ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, stante l'identica natura decisoria, non può essere impugnata per revocazione, essendo contro entrambe proponibili, come statuito dall'art. 403 cod.proc.civ., solo i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la decisione impugnata per revocazione”. 4. Inoltre, lo stesso motivo di ricorso è inammissibile perché non ha ad oggetto un errore revocatorio non risultando in alcun modo frutto di un errore di fatto la qualificazione del ricorso originario come ricorso per regolamento di competenza (a cui era pure intestato l'atto) piuttosto che di regolamento per giurisdizione; non essendo lastessa qualificazione il risultato di una attività di percezione bensì di valutazione giuridica circa la forma ed il contenuto dell'atto stesso (Sez. Un. ordinanza n. 26022 del 30/10/2008; ordinanza n. 22868 del 12/12/2012). 5.- Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Restano assorbite le eccezioni relative alla ritualità della procura ad litem sollevate dalla parte resistente [OSCURATO:SOCIETA] spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a tito
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