CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di CassazioneEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di Cassazione ha dichiaratoinammissibile il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della Corte di appello di Napoli, di condanna per il reato di cui al capo A(associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.).2. Propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. ildifensore di fiducia e procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.2.1. Con il primo si eccepisce l’errore di fatto in relazione alla ritenutainsussistenza della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenzaex art. 521 cod. proc. pen.Si afferma che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondocui il compito di “raccoglitore dei proventi illeciti”, attribuito a [OSCURATO:PERSONA],sarebbe stato “esposto specificatamente, anche, in imputazione”, con esclusionedi divergenza tra accusa e sentenza, non corrispondeva al reale contenuto dellacontestazione, che faceva riferimento ad un ruolo di collettore di somme destinateal cognato reggente [OSCURATO:PERSONA], con funzione accessoria rispetto a costui; igiudici di merito avevano, invece, attribuito al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo diretto diimprenditore asservito al sodalizio camorristico, finanziatore autonomo esistematico dell’associazione.2.2. Con il secondo motivo l’errore di fatto è riferito alla inesatta percezionedel contenuto della sentenza di appello e della natura delle censure devolute, inrelazione alla ritenuta insussistenza del denunciato vizio motivazionale rilevante.Il motivo di ricorso riguardava la mancanza di una motivazione autonoma daparte del giudice di appello circa la sussistenza degli elementi costitutivi dellapartecipazione associativa da parte di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, l’effettivae consapevole adesione di costui al programma criminoso dell’associazione.La Corte di cassazione, nel ritenere che le omissioni denunziate fosseromeramente formali, avrebbe presupposto, per errore percettivo, l’esistenza di unarisposta motivazionale effettiva e sostanziale da parte del giudice di appello su unmotivo, in realtà, non affrontato dalla corte territoriale nei suoi snodi essenziali(erano state criticate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; inoltre si era eccepita la mancata indicazione delleintercettazioni ritenute decisive per affermare la partecipazione associativa delMallardo).Con il terzo motivo si denunzia l’errore di fatto per omessa percezionedell’oggetto del motivo di ricorso per cassazione e conseguente mancato esame diautonome e decisive doglianze difensive, in ordine alla verifica della sussistenza diriscontri esterni individualizzanti e all’accertamento degli indici sintomatici dellapartecipazione mafiosa (la critica investiva la valutazione acritica delledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra loro contraddittorie; la mancataapplicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; l’assenza di riscontri esterniindividualizzanti riferibili alla posizione del ricorrente; l’indebita estensione delgiudizio di attendibilità, formatosi in procedimenti diversi).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti inrelazione al rimedio straordinario esperito.Va ribadito, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale in base al qualel'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. comemotivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte dicassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra lavolontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo inuna svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, ilcui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchérimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi,inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori didiritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanzialie processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01).2. Nel caso di specie, i tre motivi di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente, riguardano proprio un asserito errore di valutazione e di giudizio,riconducibile all’interpretazione degli atti processuali da parte della cassazione.2.1. La sentenza impugnata ha analizzato specificamente il motivoconcernente la divergenza tra accusa e sentenza, condividendo la definizione dellaquestione da parte della Corte di appello e richiamando (pag. 39) la giurisprudenzadelle Sezioni unite secondo la quale “per aversi mutamento del fatto occorre unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concretanella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che siconfiguri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa, e che da tale premessa desume come l'indaginevolta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nelpedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenzaperché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, sicché la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione”. La Corte di cassazione ha ulteriormente riportato le pacificheaffermazioni giurisprudenziali “volte ad ammonire che la contestazione non variferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegliconoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta,Rv. 264772), e quindi di difendersi”, concludendo nel senso (pag. 40) che la cortedi merito si era attenuta a tale principio “già nella parte in cui ha confermato lacondanna [OSCURATO:PERSONA] per lo stabile asservimento della sua attività di imprenditoreedile alla consorteria camorristica”.Un’ulteriore valutazione ha riguardato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] così come accertatonei giudizi di merito. Si sottolinea al riguardo che la Corte di appello aveva ribaditoche, pur essendo acquisito dall'attività di indagine espletata che l'affiliazione delMallardo era per lo più fondata sull'attività di imprenditore edile esercitata, nelcorso del procedimento era emerso, in capo all'imputato, il compito di"raccoglitore" dei proventi illeciti, esposto specificatamente, anche, inimputazione.La Corte di cassazione ha, quindi, tenuto presente quale fosse il tenoredell’imputazione, ma ha rilevato che l’accertato stabile asservimento della attivitàdi imprenditore edile alla consorteria camorristica non comportava il mutamentodell’imputazione, essendo uno sviluppo prevedibile della contestazione e checomunque si era accertato anche il ruolo di collettore di proventi estorti, comeindicato nel capo di imputazione.Non sussiste, pertanto, alcun errore di fatto o di percezione, nei terminiprecisati in precedenza, denunciandosi, al contrario, un errore tipicamentevalutativo sulla definizione del motivo di ricorso devoluto.2.2. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe altresì mancante nella parterelativa alla colpevole partecipazione al sodalizio mafioso ascritto in imputazione;in particolare, non vi sarebbe un’autonoma valutazione critica delle dichiarazionidei collaboratori di giustizia.Anche in questo caso non sussiste errore materiale o di fatto.La Corte di cassazione ha precisato, infatti, che si trattava di cd. doppiaconforme e che la sentenza di primo grado aveva richiamato le dichiarazioni deicollaboratori di giustizia, ritenute attendibili, con valutazione di merito nonsindacabile in sede di legittimità, riportando il contenuto di intercettazioni sul ruoloOlimpio, nonché sulla sua figura di imprenditore edile di riferimento. Ha inoltreconsiderato l’argomento difensivo circa la mancata inclusione dell’imputato, daparte dei dichiaranti, tra le file degli associati, ritenendo tale circostanza nondirimente, in considerazione della peculiarità del ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nellacompagine criminosa.La difesa prospetta, in definitiva, un errore valutativo, cioè un errore sulgiudizio di inammissibilità alla stregua di regole di giudizio applicate al casoconcreto.2.3. Circa la carenza di elementi dimostrativi della stabile e organicacompenetrazione del ricorrente nel tessuto associativo del sodalizio mafioso, laCorte di cassazione ha richiamato per relationem la sentenza di appello, che a suavolta si era riferita agli accertamenti effettuati dalla sentenza di primo grado. Leconsiderazioni circa l’attendibilità dei collaboratori di giustizia e l’eventualecontrasto tra gli stessi sono state ritenute estranee al sindacato di legittimità,trattandosi di questioni di fatto, congruamente motivate nelle sentenze di merito.La decisione sul punto si basa su un ragionamento valutativo, per cui non èconfigurabile anche in questo caso un errore materiale o di fatto, potendo semmaiipotizzarsi un errore di giudizio, inoppugnabile con il rimedio straordinario inargomento.3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]