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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 36511/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7848/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. - è aspecifico e reiterativo, perché ribadisce le stesse considerazioni censorie già disattese dalla Corte di appello, che ha adoperato corrette argomentazioni giuridiche, che confortano la tesi dell'irrilevanza della quantificazione del sottratto nell'ottica dell'incidenza della condotta sulla fruizione di altri utenti (in linea con Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, C:agnassone ed altro, Rv. 266229); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7848/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. - è aspecifico e reiterativo, perché ribadisce le stesse considerazioni censorie già disattese dalla Corte di appello, che ha adoperato corrette argomentazioni giuridiche, che confortano la tesi dell'irrilevanza della quantificazione del sottratto nell'ottica dell'incidenza della condotta sulla fruizione di altri utenti (in linea con Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, C:agnassone ed altro, Rv. 266229); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris