CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 28235/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26348-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 322/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 993/2020; [OSCURATO:PERSONA] SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.26348/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 17 maggio 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Sciacca e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nonché Federica ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, alle cui dipendenze il dante causa degli istanti aveva presta to servizio quale dirigente medic o titolar e di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato, per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012, all’importo mensile di € 150,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistere, in relazi one all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, i litisconsorti indicati in epigrafe; - che in prossimità della disposta adunanza camerale, la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione dei controricorrenti; - che la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art.391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussis tono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio dileg